Pensione di vecchiaia e impugnazione del licenziamento: la Cassazione torna a interrogarsi sul “comportamento concludente”.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9284 del 8 aprile 2025, ha riaffermato che il conseguimento della pensione di vecchiaia prima dell’impugnazione del licenziamento può costituire un comportamento concludente idoneo a risolvere tacitamente il rapporto di lavoro, escludendo così il diritto alla reintegrazione e al risarcimento per il periodo successivo. Tuttavia, la pronuncia solleva criticità: da un lato, la massima ufficiale sembra preservare la possibilità di impugnare il licenziamento salvo casi eccezionali; dall’altro, il testo integrale dell’ordinanza equipara quasi automaticamente la richiesta di pensione di vecchiaia – se anteriore all’instaurazione del giudizio – ad acquiescenza al licenziamento. Tale impostazione, in contrasto con l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro, riporta alla mente orientamenti superati dagli anni ’70, quando atti strumentali come la riscossione dell’indennità di fine rapporto venivano considerati rinuncia implicita ai diritti. Al contrario, il conseguimento della pensione d’anzianità (o anticipata) non ostacola la reintegrazione, poiché l’incompatibilità con il reddito da lavoro si limita alla sospensione del trattamento pensionistico, senza incidere sulla validità del rapporto.

