Licenziamento per soppressione del posto del lavoratore con disabilità: necessario il parere della commissione medica
I giudici di secondo grado accertavano sia la sussistenza della soppressione del posto al quale era adibito il lavoratore sia l’adempimento dell’obbligo di repêchage in capo al datore di lavoro; il dipendente non era, infatti, in possesso dei necessari titoli abilitativi per poter condurre mezzi speciali, non aveva esperienze pregresse nelle mansioni impiegatizie e, inoltre, era oggetto di prescrizioni mediche che precludevano lo svolgimento di mansioni di raccolta di rifiuti “porta a porta”.

