Mancato rinnovo del contratto a termine e tutela risarcitoria: i limiti della “perdita di chance” alla luce della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 251/2025
La Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato il datore di lavoro al risarcimento di tre mensilità per “perdita di chance” di stabilizzazione del rapporto, ritenendo che il mancato rinnovo di un contratto a termine non lede alcun diritto soggettivo del lavoratore, ma frustra al più una mera aspettativa di fatto, priva di rilevanza giuridica. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un., n. 36197/2023; Sez. L., n. 11622/2024), il Collegio ha precisato che la trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato non costituisce un interesse giuridicamente protetto, e che neppure la figura del danno da “perdita di chance” è applicabile in assenza di una seria e apprezzabile probabilità di conseguire un bene della vita tutelato dall’ordinamento. Inoltre, la Corte ha evidenziato la mancanza di prova specifica del danno, essendo la domanda risarcitoria formulata in termini generici (“risarcimento di tutti i danni subiti e subendi”), e ha ritenuto irrilevanti le motivazioni sottese alla decisione datoriale di non rinnovare il contratto, in quanto la scelta di non prorogare un rapporto a termine è legittima per sua natura, salvo la prova di un illecito autonomo (discriminatorio o ritorsivo), che nel caso di specie non era emersa. Di conseguenza, le domande del lavoratore sono state interamente respinte, con condanna alle spese di entrambi i gradi.

