Storica sentenza della Cassazione: chi estingue il debito con la pace fiscale può ottenere l’annullamento della condanna per evasione. Decisiva la riforma Cartabia.
Una sentenza destinata a fare da apripista e a cambiare le prospettive di molti procedimenti per reati tributari. Con una storica decisione pubblicata il 1° ottobre 2025 (sentenza n. 32525), la Corte di Cassazione ha stabilito che l’aver estinto completamente il proprio debito con il Fisco attraverso la pace fiscale è una condotta che deve essere attentamente valutata dal giudice e che può portare all’annullamento di una condanna penale per evasione.
Questo importante principio è il risultato dell’applicazione combinata di due recenti e fondamentali interventi legislativi: la riforma Cartabia del processo penale e la nuova riforma tributaria. Insieme, queste norme hanno introdotto un nuovo modo di valutare i reati, dando un peso decisivo alla condotta dell’imputato successiva alla commissione dell’illecito.
Il caso: condannati per frode, ma il debito con il Fisco è stato saldato
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava due amministratori di una srl, condannati in primo e secondo grado per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti. L’accusa era di aver indicato in dichiarazione costi fittizi, mascherati da sponsorizzazioni a una società sportiva.
Il colpo di scena è avvenuto durante il giudizio di legittimità. La difesa ha depositato in Cassazione un documento dell’Agenzia delle Entrate che attestava come, in data 29 febbraio 2024, la società avesse pagato l’ultima rata della pace fiscale, estinguendo così integralmente il proprio debito con l’Erario.ù
Evasione fiscale, estinguere il debito può cancellare la condanna: la svolta della Cassazione
L’incrocio di due riforme che cambia le regole del gioco
La decisione della Cassazione si fonda sull’interazione di due pilastri normativi. Il primo è la riforma Cartabia (Dlgs 150/2022), che ha modificato l’articolo 131-bis del Codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. La modifica cruciale ha imposto ai giudici di tenere conto, nella loro valutazione, anche della condotta susseguente al reato.
Il secondo pilastro è la recentissima riforma tributaria (Dlgs 87/2024). Questa legge ha specificato ulteriormente il principio della Cartabia, indicando esplicitamente che, nel contesto dei reati tributari, l’adempimento integrale di un piano rateale concordato con l’amministrazione finanziaria è un elemento che deve essere considerato ai fini della non punibilità.
Poiché le modifiche all’articolo 131-bis hanno natura “sostanziale” e non puramente procedurale, la Cassazione ha affermato che possono essere applicate retroattivamente, anche a procedimenti, come questo, in cui le sentenze di merito erano state emesse prima dell’entrata in vigore della nuova riforma tributaria.
La decisione della Cassazione: si deve rivalutare la non punibilità
Sulla base di questo nuovo quadro normativo, la Suprema Corte ha accolto il ricorso degli imputati e ha pronunciato l’annullamento con rinvio della sentenza di condanna.
Nel motivare la decisione, i giudici hanno chiarito che il pagamento del debito non cancella automaticamente il reato né lo trasforma d’ufficio in un’offesa di “particolare tenuità”.
Tuttavia, l’avvenuta estinzione del debito deve essere obbligatoriamente “valorizzata” all’interno di un giudizio complessivo da parte del giudice di merito.
Questa condotta postuma, infatti, rileva su due fronti: da un lato, incide sulla valutazione dell’entità del danno arrecato all’Erario (che di fatto è stato azzerato); dall’altro, può essere considerata una “spia” dell’intensità dell’elemento soggettivo del reato, dimostrando una volontà riparatoria da parte dell’imputato.
La parola torna ora alla Corte d’Appello, che dovrà procedere a una nuova valutazione del caso, tenendo conto del pagamento integrale del debito come elemento potenzialmente decisivo per dichiarare l’offesa non punibile per particolare tenuità, ai sensi del nuovo articolo 131-bis del Codice penale.

