Come opporsi all’avviso di vendita: opposizione ex art 617 cpc o ricorso ex art 591 ter? termini, costi e procedura, con le modifiche della Riforma Cartabia.
A norma dell’art.570 c.p.c. “ Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere a norma dell’articolo 490 pubblico avviso contenente l’indicazione degli estremi previsti nell’articolo 555, del valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore con l’avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse”.
Sarà il delegato, per esplicito richiamo dell’art.591 bis co.3 n.2 a pubblicare l’avviso di vendita. Esso dovrà contenere in particolare:
la modalità della vendita, il termine per il deposito delle offerte, data ed ora della vendita, descrizione del bene posto in vendita (natura, ubicazione) e sua rappresentazione catastale, Stato di occupazione dell’immobile, regolarità urbanistica, formalità non suscettive di cancellazione con il decreto di trasferimento, gravami di natura condominiale, regime fiscale della vendita, condizioni di vendita, modalità di presentazione dell’offerta e in caso di aggiudicazione il termine per il pagamento del saldo;
Il problema che si pone è quale tipo di strumento utilizzare per opporsi all’avviso di vendita?
Esso di fatto è un atto propedeutico alla vendita emesso dal professionista delegato e non dal giudice dell’esecuzione, eppure idoneo a recare un notevole pregiudizio qualora dovessero mancare o risultare errati i suoi contenuti. Pregiudizio che potrebbe danneggiare l’intera procedura esecutiva immobiliare fin lì condotta e riverberarsi nei confronti dei terzi, dei creditori ed infine del debitore.
Difatti il terzo interessato all’acquisto dell’immobile offerto all’asta, potrebbe acquistarlo senza sapere, in quanto omesso nell’avviso di vendita, che lo stesso è occupato. Altrettanto il creditore, nella inversa ipotesa in cui l’immobile sia notiziato come occupato quando invece risulti sgombero, potrebbe ricevere nocumento dall’avviso di vendita emesso dal delegato in quanto la sua omissione ha allontanato i probabili acquirenti. Lo stesso dicasi per il debitore, il quale ha interesse a che l’aggiudicazione avvenga al maggior prezzo possibile affinché non residui dalla procedura un debito non soddisfatto.
In tutti i predetti esempi, nonché nelle altre circostanze che di volta in volta possono riguardare l’avviso di vendita ( o gli altri atti compiuti dal Delegato), soccorre la previsione dell’art.591ter c.p.c.
La modifica dell’art.591 ter c.p.c. ex dl 27 giugno 2015, n. 83 convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132
Ad opera del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132, fu modificato l’ultimo inciso dell’art.591 ter. Mentre prima del 2015, la norma recitava nel suo inciso finale “Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 617” adesso essa asserisce “Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies”.
Prima della riforma del 2015, l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione emessa a definizione del ricorso ex art. 591 ter avverso l’atto del delegato, poteva essere opposta con l’opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. e l’ordinanza emessa ex art.618 c.p.c., a sua volta, con reclamo al collegio ex art.669 terdecies. Adesso l’unico rimedio esclusivo avverso la stessa risulta essere il reclamo al collegio ex art.669 terdecies. Di conseguenza ante riforma del 2015 succedeva che lo stesso Giudice dell’esecuzione doveva esprimersi doppiamente sulla vicenda controversa: in prima battuta in qualità di giudice del ricorso ex art.591 ter ed in seconda battuta in qualità di giudice dell’opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.
La sostituzione operata manifesta una volontà di base: snellire l’ opposizione esperibile avverso gli atti del professionista delegato ed evitare effetti sgraditi. Questi erano rappresentati dalla possibilità che con l’ordinanza risolutiva dell’opposizione ex art.617 c.p.c potesse essere emesso un provvedimento introduttivo del giudizio di merito.
Con la sostituzione si è invece voluto ribadire che il ricorso ex art.591 ter costituisce un controllo su “un’attività ordinatoria, e ne mutua tale natura”. Anche l’ordinanza collegiale, pertanto, sarà insuscettibile di statuire su diritti con efficacia di giudicato, difatti tale procedimento serve unicamente ad “evitare incagli pratici o vincere le perplessità del professionista delegato” e che “la procedura ivi prevista ha un perimetro applicativo limitato ai dubbi sollevati, alle incertezze incontrate od agli errori commessi dal professionista delegato”. Essa serve “ dunque, a dirigere le operazioni delegate, e qualsiasi attività endoprocessuale di impulso, coordinamento o controllo sugli atti delle parti o dell’ausiliario da parte del giudice è, per definizione, insuscettibile di passare ingiudicato“ ( Cass.Civ. 12238/2019).
In buona sostanza non si è voluto che all’art.591 ter appartenesse quel mondo di effetti che riguardano le vicende del 617 c.p.c e si è preferito racchiudere tutte le contestazioni nella diretta proposizione del reclamo al collegio. Del resto, a tutela della economia processuale particolarmente sentita nella fase esecutiva, si è preferito relegare le doglianze tipiche che investono il delegato in un unico binomio rappresentato da ricorso ex art.591 ter- reclamo al collegio ex art.669 terdecies.
Tale assunto, risulta confermato dalla più recente cassazione di legittimità per cui “l’abolizione del rinvio all’art. 617 c.p.c. denota l’intenzione del legislatore di sostituire ad un incidente di cognizione (l’opposizione agli atti esecutivi) un subprocedimento incidentale (il reclamo al collegio), che al contrario del primo è endoprocessuale, non pregiudica i successivi atti demandati al giudice dell’esecuzione, e non acquista efficacia di giudicato” (Cass.Civ. 12238/2019)
Il ricorso ex art.591 ter c.p.c. dopo le modifiche della riforma Cartabia
La situazione torna quella ante riforma 2015 con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (cd Riforma Cartabia)
recita infatti il nuovo art 591 ter cpc:
““Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l’opposizione ai sensi dell’articolo 617”..
Le parti e gli interessati possono dunque proporre reclamo avverso:
a) il decreto con il quale il G.E. decide sulle difficoltà incontrate dal professionista
b) avverso gli atti dello stesso delegato con ricorso al Giudice dell’esecuzione. In entrambi i casi il G.E. provvederà con ordinanza e la stessa sarà nuovamente opponibile ex art 617 cpc ( e non più reclamabile al Collegio ex art.669 terdecies) come nella disciplina introdotta nel 2015). Nel senso che dette parti possono con ricorso al Giudice dell’esecuzione ex art.591 ter , dolersi degli atti compiuti dal professionista delegato ,come negli esempi sopraelencati, o del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione abbia risolto le difficoltà del professionista. L’ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione potrà essere oggetto di opposizione ex art 617 cpc
Il ricorso ex art.591 ter c.p.c. : termine, costi, provvedimento.
Per tale via, va ritenuto senza dubbio che nel caso in cui il delegato abbia emesso un avviso di vendita incompleto, carente o errato tale deficienza e/o inesattezza debba essere impugnata con ricorso al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art.591 ter. Dicasi ugualmente per la ipotesi contemplata al comma 1 ovverosia nel caso in cui il Giudice abbia con decreto risolto una difficoltà avanzata dal delegato. In entrambi i casi i provvedimenti (atto del delegato nel primo; decreto del giudice dell’esecuzione nel secondo) andranno impugnati con ricorso ex art.591 ter. Fugato ogni dubbio circa la competenza a decidere sul predetto ricorso ( dovendo tale essere depositato presso la cancelleria del Giudice dell’Esecuzione per espressa previsione “ stesso giudice” dell’art.591 ter ) è opportuno delinearne gli aspetti fondamentali.
La proponibilità del ricorso nella vecchia disciplina pareva non avere termine non essendo esplicitamente riportato dall’articolo di riferimento, anche tale aspetto è stato modificato dalla Riforma Cartabia che ha fissato anche un termine perentorio entro il quale la parte può proporre reclamo avverso gli atti del professionista, ossia 20 giorni dal compimento dell’atto oppure dalla sua conoscenza;
Il giudice, depositata l’opposizione ex art.591 ter, fisserà l’udienza alla presenza delle parti. In tal sede potrà disporre la sospensione delle operazioni di vendita qualora concorrano “gravi motivi” (p.es.… il delegato ha omesso di indicare nell’avviso di vendita che l’immobile risulta occupato sine titulo, o risulta abusivo urbanisticamente…), anche se nulla toglie che potrebbe provvedere sulla sospensione sin dal provvedimento di fissazione udienza inaudita altera parte.
Il sub-procedimento interno, così composto, si conclude con un’ordinanza.
Il reclamo al collegio ex art.669 terdecies
Avverso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione che rigetta il ricorso ex art.591 ter è, ad oggi, come già abbondantemente spiegato nel precedente paragrafo, è nuovamente ammessa l’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc dinzanzi al medesimo giudice (e dopo questa il reclamo al collegio).
Il procedimento, il quale prevede il deposito del reclamo nei termini anzidetti e il pagamento del C.U. in misura fissa di 147 euro, si conclude con un’ordinanza espressamente “non impugnabile” ( 669 terd.co.5). La stessa non sarà altresì ricorribile per cassazione nemmeno ai sensi dell’art.111 Cost. “mancando dei requisiti della definitività e decisorietà” (Cass.Civ. 12238/2019)