Il Collegio riconosce che entrambe le tesi riconducono a "una tutela del soggetto finanziato, sia pure attraverso percorsi argomentativi diversi" e che il tenore letterale nonché i diversi argomenti sono da considerarsi pressoché di pari valenza quanto a persuasività e (non) definitività. Tuttavia, si afferma, per garantire una più ampia tutela al debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio. Infatti, si legge in sentenza, non può condividersi l'assunto dei fautori della tesi restrittiva, secondo cui in caso di pattuizione di interessi usurari, la tutela da garantire al debitore è quella ex art. 1384 c.c., ossia la riduzione della penale ad equità, poiché l'applicazione di tale rimedio genererebbe difformità a livello nazionale e porterebbe al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi.