Licenziamento per furto e utilizzo delle riprese video: la tutela della privacy prevale sul controllo datoriale.
Il licenziamento per furto fondato su riprese video può risultare illegittimo se quelle immagini non erano utilizzabili a fini disciplinari, come nel caso in cui l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro – espressamente recepita nel contratto collettivo – ne limiti l’uso “esclusivamente a discolpa del lavoratore”. La Corte di Cassazione (sent. n. 19665/2025) ha ribadito che tali clausole collettive, configurandosi come norme di maggior favore, prevalgono persino sulla riforma del 2021 dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, poiché esprimono l’autonomia collettiva delle parti. Di conseguenza, nessuna prova è legittima se viola i limiti pattuiti e il diritto alla privacy, anche di fronte a condotte formalmente gravi.

