La legittimità della sospensione della retribuzione in caso di rifiuto del lavoratore a eseguire la prestazione dovuta.
Nel rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dalla sinallagmaticità delle prestazioni, il datore di lavoro può legittimamente sospendere la retribuzione qualora il lavoratore, pur messo in condizione di prestare servizio, rifiuti senza giustificato motivo di eseguire la propria obbligazione. Tale condotta rientra nell’ambito dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., applicabile anche ai contratti di lavoro, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 18462/2014 e n. 17353/2012). Tuttavia, la sospensione è ammissibile solo se l’inadempimento non è imputabile al datore stesso, poiché in tal caso si configurerebbe la mora accipiendi ex art. 1206 c.c., con conseguente obbligo di pagamento della retribuzione.

