Il rapporto tra il diritto al lavoro, la tutela contro i licenziamenti illegittimi e il regime previdenziale è da sempre un crocevia delicato del diritto del lavoro italiano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione – la n. 9284 del 8 aprile 2025, emessa dalla Sezione Lavoro – ha riacceso il dibattito su un tema apparentemente risolto: può un lavoratore impugnare un licenziamento dopo aver conseguito la pensione di vecchiaia? La risposta non è affatto semplice, e si muove tra principi consolidati, nuove interpretazioni e il fantasma di orientamenti giurisprudenziali ormai superati.
Il caso concreto: una vicenda decennale
La pronuncia nasce da una controversia iniziata nel 2011, quando un dipendente venne licenziato da un’azienda. Nel 2015, il Tribunale di Cosenza dichiarò inefficace il licenziamento e condannò il datore alla reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni maturate dal momento del licenziamento fino all’effettiva ripresa del servizio. In mancanza di reintegrazione, venne disposto un risarcimento per il periodo 1° luglio 2015 – 31 marzo 2019. Tuttavia, emerge un dato cruciale: il lavoratore aveva ottenuto la pensione di vecchiaia il 23 agosto 2017, ben prima dell’instaurazione del giudizio in cui chiedeva il risarcimento per il mancato reintegro (ricorso depositato nel settembre 2019). Il datore di lavoro ha contestato tale richiesta, sostenendo che il conseguimento della pensione di vecchiaia costituisse comportamento concludente idoneo a risolvere il rapporto di lavoro, rendendo così impossibile la reintegrazione e priva di causa ogni pretesa risarcitoria.
La posizione della Cassazione: tra testo e massima
L’ordinanza n. 9284/2025 contiene una tensione significativa tra la massima ufficiale – redatta dall’Ufficio Massimario – e il testo integrale della decisione. Tale discrepanza non è meramente formale, ma tocca il cuore della questione.
La massima: un’apparente apertura
La massima recita: «Il conseguimento della pensione di vecchiaia da parte del lavoratore illegittimamente licenziato non comporta l’impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro, né l’estinzione automatica del rapporto di lavoro, salvo che tale conseguimento rappresenti un comportamento concludente idoneo a risolvere il rapporto stesso».
Questa formulazione sembra riaffermare un principio consolidato: la pensione non estingue automaticamente il rapporto di lavoro, e solo un comportamento inequivoco del lavoratore – non limitato alla sola domanda di pensione – può far ritenere accettato il licenziamento.
Il testo dell’ordinanza: una deriva restrittiva
Tuttavia, leggendo il corpo della decisione, la Corte afferma con chiarezza: «La presentazione della domanda di pensione di vecchiaia e il conseguimento della stessa in un momento di gran lunga precedente l’instaurazione del presente giudizio costituiscono fatti ostativi alla reintegrazione, perché idonei a risolvere il rapporto di lavoro per volontà riconducibile allo stesso lavoratore, anche quale comportamento concludente idoneo a risolvere il rapporto di lavoro».
In altre parole, se il lavoratore chiede e ottiene la pensione di vecchiaia prima di impugnare il licenziamento, ciò di per sé viene considerato manifestazione tacita di volontà di porre fine al rapporto, con conseguente perdita del diritto alla reintegrazione e al risarcimento.
Distinzione tra pensione di vecchiaia e pensione d’anzianità
Un aspetto centrale – e criticabile – della pronuncia è la netta distinzione tra i due tipi di pensione.
- Pensione di anzianità (o anticipata): la giurisprudenza è concorde nel ritenere che non osti alla reintegrazione, poiché il regime previdenziale è autonomo rispetto al rapporto di lavoro. Eventuali incompatibilità comportano solo la sospensione dell’erogazione della pensione, non l’estinzione del rapporto (Cass. n. 16136/2018; n. 19520/2018; n. 21640/2025);
- Pensione di vecchiaia: secondo la Cassazione nella sentenza in commento, invece, costituirebbe di per sé un atto risolutivo implicito, specie se conseguita prima dell’instaurazione del giudizio.
Questa differenza non trova solide basi normative. Entrambi i trattamenti pensionistici sono regolati dal medesimo sistema previdenziale, e l’art. 21-bis del D.Lgs. n. 503/1992 (poi modificato) disciplina l’incompatibilità tra reddito da lavoro e pensione senza distinguere tra tipologie. La distinzione operata dalla Cassazione appare quindi giurisprudenziale e non legislativa, e solleva dubbi di coerenza sistematica.
Il ritorno del “comportamento concludente”: un passo indietro?
L’orientamento espresso nella sentenza n. 9284/2025 rievoca dottrine ormai abbandonate. Fino agli anni ’70, la Cassazione riteneva che la riscossione dell’indennità di fine rapporto equivalesse ad acquiescenza al licenziamento, impedendo l’impugnazione. Tale impostazione fu superata con la celebre sentenza Cass. n. 2206/1974, che affermò: «La riscossione delle indennità di fine rapporto da parte del lavoratore licenziato non comporta acquiescenza o rinunzia all’impugnazione del licenziamento». Da allora, il silenzio o atti strumentali (come la richiesta di liquidazione o pensione) non sono più considerati manifestazioni di consenso tacito, salvo casi eccezionali supportati da elementi oggettivi e univoci. La recente ordinanza sembra invece riabilitare la nozione di “comportamento concludente” in modo meccanico, equiparando la domanda di pensione di vecchiaia – atto legittimo e autonomo – a una rinuncia implicita ai diritti derivanti dal licenziamento illegittimo. Ciò contrasta con il principio di autonomia dei rapporti previdenziale e di lavoro, ribadito più volte dalla stessa Cassazione (cfr. Cass. n. 13181/2018).
Conseguenze pratiche e profili critici
- Rischio di penalizzazione del lavoratore: un dipendente licenziato illegittimamente potrebbe trovarsi costretto a rinunciare o posticipare la pensione per non perdere il diritto a impugnare il licenziamento. Ciò è particolarmente grave in un contesto di fragilità economica post-licenziamento;
- Discrasia tra testo e massima: la massima, pur essendo strumento di sintesi, finisce per veicolare un messaggio diverso da quello effettivamente contenuto nella decisione. Questo crea incertezza applicativa per avvocati, giudici e cittadini;
- Mancanza di motivazione approfondita: la Cassazione non spiega perché la pensione di vecchiaia – e non quella d’anzianità – debba assumere valore risolutivo. Non vengono analizzati gli elementi soggettivi della volontà del lavoratore, né si tiene conto del fatto che la domanda di pensione è spesso un atto amministrativo obbligato, dettato da esigenze di sopravvivenza economica;
- Contrasto con la Costituzione: la Corte costituzionale ha più volte affermato che la tutela del diritto al lavoro non decade automaticamente con il pensionamento (sent. n. 15/1983; n. 309/1992). La stabilità del posto di lavoro resta un bene fondamentale, anche per chi ha maturato i requisiti pensionistici.
Verso una rilettura necessaria
L’ordinanza n. 9284/2025 solleva più problemi di quanti ne risolva. Sebbene la Cassazione abbia correttamente ricordato che l’effettivo pensionamento può rendere impossibile la reintegrazione, non è accettabile che tale impossibilità scatti automaticamente con la sola domanda di pensione di vecchiaia, specie se anteriore al giudizio. È necessario adottare un approccio più equilibrato e umano, che preservi l’autonomia del rapporto previdenziale senza penalizzare il lavoratore per aver esercitato un diritto legittimo. Questo implica l’esigenza di prove concrete e univoche che attestino la volontà di porre fine al rapporto lavorativo, superando la semplice richiesta di pensione. Tuttavia, in mancanza di un chiarimento ulteriore – auspicabilmente da parte delle Sezioni Unite – questa recente pronuncia rischia di riaprire ferite già rimarginate nella protezione dei diritti dei lavoratori, determinando un preoccupante ritorno alle dinamiche del passato, richiamando un diritto del lavoro relegato a cinquant’anni fa.

