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Disabilità e Rapporto di Lavoro: Nullità del Licenziamento Discriminatorio e Obbligo di Accomodamento Ragionevole Geografico.

Il presente contributo esamina due recenti provvedimenti giurisprudenziali – la Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lav., n. 4623 del 2 marzo 2026, e l'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Firenze, Sez. Lav., del 24 febbraio 2026 (N. R.G. 4308/2025) – che delineano i confini della tutela del lavoratore disabile nell'ordinamento italiano. Nel primo caso, la Cassazione afferma un principio di rilevanza sistematica: il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato a lavoratore disabile, senza previa interlocuzione e senza adottare gli accomodamenti ragionevoli previsti dall'art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n. 216/2003, integra una discriminazione indiretta e deve essere dichiarato nullo. Cruciale è il riconoscimento che il lavoratore non ha l'onere di dichiarare spontaneamente la propria disabilità (dato sensibile); spetta invece al datore di lavoro, in presenza di elementi indicatori ("campanelli d'allarme"), attivare un procedimento di verifica e di dialogo prima di procedere al recesso. Il silenzio della lavoratrice non può, pertanto, essere valorizzato per ridurre il risarcimento del danno. Nel secondo provvedimento, il Tribunale di Firenze applica l'istituto dell'accomodamento ragionevole in chiave geografica: ordina il trasferimento definitivo della lavoratrice affetta da sclerosi multipla presso una sede prossima ai familiari residenti a Palermo, ritenendo che tale misura sia necessaria a garantire la piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale, senza che il datore di lavoro abbia provato l'esistenza di un onere sproporzionato o eccessivo. L'analisi combinata dei due casi evidenzia l'evoluzione verso una tutela sostanziale della disabilità nel rapporto di lavoro, fondata su doveri proattivi del datore, sul bilanciamento degli interessi e sull'effettività delle misure di inclusione.

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Tutela della Genitorialità e Accesso alla NASPI per i Lavoratori Domestici: Vittoria Giurisdizionale contro l’INPS.

La Corte di Appello di Milano ha rigettato l'appello dell'INPS, confermando il diritto alla prestazione previdenziale sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata del Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001). Il nodulo giuridico centrale risiedeva nel mancato richiamo espresso, all'interno dell'art. 62 (normativa speciale per i lavoratori domestici), degli artt. 54 e 55 dello stesso decreto, i quali equiparano le dimissioni volontarie al licenziamento durante il periodo protetto. L'Istituto previdenziale sosteneva che tale silenzio normativo escludesse a priori la tutela per la categoria domestica.

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Riforma della Disabilità nel Lazio: Nuove Regole INPS dal 1° Marzo 2026 tra Semplificazione, Progetto di Vita e Criticità da Monitorare.

Dal 1° marzo 2026, la Provincia di Roma e il territorio laziale entrano nella terza fase sperimentale della riforma sull'accertamento della disabilità (D.Lgs. 62/2024, art. 7 D.L. 19/2026). L'INPS diventa l'unico soggetto accertatore, introducendo un procedimento interamente telematico attivato tramite il Certificato Medico Introduttivo, compilato esclusivamente da medici abilitati. Le principali novità includono: (i) la valutazione multidimensionale della persona, superando il mero criterio percentuale; (ii) l'elaborazione del Profilo di funzionamento, propedeutico al Progetto di Vita individuale; (iii) l'emissione di una certificazione unica valida per invalidità civile, Legge 104/92 e altre prestazioni. Restano profili di attenzione riguardanti la disponibilità di medici legali, l'integrazione con i servizi territoriali e le tempistiche di attuazione del Progetto di Vita. Studio Argari accompagna cittadini, datori di lavoro e professionisti nell'orientarsi tra le nuove procedure, garantendo informazioni chiare, aggiornate e formalmente corrette.

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L’indennità di accompagnamento: la “supervisione continua” equivale all’“aiuto permanente” ai fini della legge n. 18/1980

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 16 settembre 2025 (n. 11373/2022 R.G.), ha chiarito che la “supervisione continua” durante la deambulazione integra il requisito normativo previsto dall’art. 1 della legge n. 18/1980 per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Secondo i giudici, tale forma di assistenza — pur non implicando un sostegno fisico diretto — è sufficiente a dimostrare l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, poiché la supervisione presuppone l’assenza di autonomia e una necessità continuativa, non episodica.

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Pensione di vecchiaia e impugnazione del licenziamento: la Cassazione torna a interrogarsi sul “comportamento concludente”.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9284 del 8 aprile 2025, ha riaffermato che il conseguimento della pensione di vecchiaia prima dell’impugnazione del licenziamento può costituire un comportamento concludente idoneo a risolvere tacitamente il rapporto di lavoro, escludendo così il diritto alla reintegrazione e al risarcimento per il periodo successivo. Tuttavia, la pronuncia solleva criticità: da un lato, la massima ufficiale sembra preservare la possibilità di impugnare il licenziamento salvo casi eccezionali; dall’altro, il testo integrale dell’ordinanza equipara quasi automaticamente la richiesta di pensione di vecchiaia – se anteriore all’instaurazione del giudizio – ad acquiescenza al licenziamento. Tale impostazione, in contrasto con l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro, riporta alla mente orientamenti superati dagli anni ’70, quando atti strumentali come la riscossione dell’indennità di fine rapporto venivano considerati rinuncia implicita ai diritti. Al contrario, il conseguimento della pensione d’anzianità (o anticipata) non ostacola la reintegrazione, poiché l’incompatibilità con il reddito da lavoro si limita alla sospensione del trattamento pensionistico, senza incidere sulla validità del rapporto.

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Il diritto al riposo non è un optional: quando la sua violazione genera danno risarcibile per usura psicofisica.

Il mancato godimento del riposo settimanale, se sistematico e protratto nel tempo, configura una violazione dell’art. 36, comma 3, della Costituzione italiana — che riconosce il riposo come diritto irrinunciabile — e dell’art. 2087 del Codice civile, che impone al datore di lavoro di tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore. La giurisprudenza, in particolare l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 7/2013, ha chiarito che tale condotta può generare un danno non patrimoniale risarcibile, qualificabile come “usura psicofisica”, inteso quale pregiudizio oggettivo alla vita di relazione e all’equilibrio esistenziale del lavoratore. Tale danno non è in re ipsa, ma può essere provato anche mediante presunzioni semplici, purché siano allegati fatti noti gravi, precisi e concordanti (ad esempio, prestazione continuativa per anni anche nei giorni di riposo senza compensazione). Inoltre, la richiesta di risarcimento è soggetta alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., poiché si tratta di un danno da inadempimento contrattuale e non di un credito retributivo periodico.

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La riforma del rientro post-congedo parentale nella Legge di Bilancio 2026: affiancamento, sgravi e nuove tutele per genitori e imprese.

Con la Legge di Bilancio 2026, il rientro al lavoro dopo il congedo parentale non è più un “salto nel vuoto”. Grazie all’introduzione del comma 2-bis all’articolo 4 del d.lgs. 151/2001, il datore di lavoro può ora prorogare il contratto del sostituto affinché affianchi il genitore rientrante fino al compimento del primo anno di vita del bambino (o entro un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). Questa “flessibilità in entrata” mira a ridurre il cosiddetto maternity gap, garantire continuità aziendale e facilitare un passaggio di consegne graduale – sostenuta da uno sgravio contributivo del 50% per le imprese con meno di 20 dipendenti.

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Somministrazione a tempo determinato: la Corte di Cassazione fissa il limite massimo di 24 mesi: Trasformazione del rapporto in capo all’utilizzatore in caso di superamento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16257/2024, ha stabilito che la reiterata somministrazione a tempo determinato dello stesso lavoratore presso il medesimo utilizzatore, per lo svolgimento di identiche mansioni, è soggetta al limite temporale complessivo di 24 mesi, introdotto dal decreto-legge n. 87/2018 (convertito nella legge n. 96/2018) e applicabile anche al rapporto trilatero di somministrazione. Il superamento di tale soglia determina la nullità dei contratti e legittima il lavoratore a chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato direttamente con l’utilizzatore, in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui il vero datore di lavoro è chi effettivamente utilizza la prestazione.

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Mansioni superiori e sostituzione a tempo indeterminato: la Cassazione fissa i limiti all’abuso del datore di lavoro (Cass. ord. n. 31120/2025).

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31120/2025, ha ribadito che l’assegnazione a mansioni superiori in sostituzione di un collega assente con diritto alla conservazione del posto non esclude automaticamente il diritto del lavoratore all’inquadramento definitivo nella qualifica superiore. Tale eccezione deve essere rigorosamente accertata e non può coprire un uso prolungato – nel caso di specie, quadriennale – del dipendente in mansioni superiori senza riconoscimento della relativa qualifica. La Cassazione ha così cassato la sentenza d’appello, sottolineando l’esigenza di tutelare la professionalità del lavoratore da possibili abusi del datore di lavoro, anche alla luce della durata sproporzionata della sostituzione rispetto al termine di tre mesi previsto dal CCNL Federambiente.

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Il trasferimento del lavoratore disabile o caregiver in caso di chiusura della sede di lavoro: il ruolo degli accomodamenti ragionevoli, della giurisprudenza e della tutela antidiscriminatoria.

In caso di chiusura della sede di lavoro, il trasferimento coatto di un lavoratore con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 – o di un caregiver che assiste un familiare con disabilità grave – non è automaticamente legittimo. Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’art. 3, comma 3‑bis, del d.lgs. 216/2003 (attuativo della direttiva 2000/78/CE), a valutare e adottare accomodamenti ragionevoli, intesi come misure efficaci, proporzionate e condivise volte a garantire la piena parità di trattamento. Come chiarito dalla Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 668/2025, il semplice spostamento a una sede “più vicina” non costituisce di per sé un accomodamento ragionevole se non è frutto di un effettivo confronto con il lavoratore e se, in concreto, determina un aggravio delle sue condizioni (es. orari più impegnativi, tempi di trasferimento non compatibili con le prescrizioni mediche). Analogamente, la Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 gennaio 2025, n. 605, ha affermato che il lavoro agile può rappresentare un accomodamento ragionevole qualora sia tecnicamente praticabile e non comporti oneri sproporzionati per l’azienda – specie se già sperimentato in passato, come durante la pandemia. Pertanto, in presenza di chiusura della sede, il datore deve preliminarmente interloquire con il lavoratore disabile o caregiver, valutare alternative (tra cui smart working, riassunzione in altra sede vicina o mantenimento parziale della sede), e dimostrare l’impossibilità di ogni accomodamento prima di imporre un trasferimento o procedere a licenziamento. Il mancato rispetto di tali obblighi integra discriminazione indiretta e rende illegittimo il rifiuto della prestazione da parte del lavoratore.

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Licenziamento immediato per stalking e violenza domestica: un’evoluzione giurisprudenziale tra tutela della vittima e sanzione del reato.

Il licenziamento per giusta causa è legittimo – e ormai considerato inevitabile dalla giurisprudenza – quando un lavoratore commette reati di stalking (art. 612-bis c.p.) o violenza domestica, anche al di fuori dell’ambiente lavorativo. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 13720/2023) ha chiarito che tali condotte, per la loro gravità e lesività dei valori di rispetto e integrità, compromettono irrimediabilmente il rapporto di fiducia sotteso al contratto di lavoro, giustificando la risoluzione immediata del rapporto senza preavviso.

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Oltre il mobbing: la sottostima giuridica dello straining e le nuove frontiere del danno esistenziale.

Lo straining è una forma subdola ma gravissima di disagio lavorativo, spesso confusa con il mobbing o con lo stress ordinario. A differenza del mobbing, non richiede azioni vessatorie ripetute nel tempo: basta un atto isolato ma intenzionale e discriminatorio — come un demansionamento, un trasferimento punitivo o l’isolamento professionale — a produrre effetti negativi costanti e permanenti sulla salute psicofisica, sulla carriera e sulla qualità della vita del lavoratore. La giurisprudenza più recente, in particolare la Cassazione con l’ordinanza n. 31367/2025, ha chiarito che non serve dimostrare un intento persecutorio sistematico: la violazione dell’art. 2087 c.c. scatta già quando l’azienda tollera, anche per negligenza, un ambiente stressogeno che ledi la dignità e la salute del dipendente. Lo straining, dunque, non è un “mobbing minore”, ma una figura autonoma di danno, con specifiche implicazioni peritali, risarcitorie e preventive — finora sottovalutata, ma oggi sempre più riconosciuta dalle Corti.

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