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Registrazione occulta tra colleghi: quando non basta dire “lo faccio per difendermi”

Registrazione occulta tra colleghi: quando non basta dire “lo faccio per difendermi”
  • “al momento della registrazione (2016) non erano pendenti procedimenti contro il datore”;
  • “l’ultima sanzione disciplinare era del 2012 e fu impugnata nel 2018, cioè due anni dopo la captazione”;
  • “la conversazione registrata non riguardava fatti poi dedotti nel giudizio del 2018”;
  • “la durata (quasi due ore) e il contenuto del file non erano circoscritti alla tutela di uno specifico diritto, ma rivelavano una finalità esplorativa”.

Cosa dice la giurisprudenza precedente?

  • Cass., S.U., 4 febbraio 2011, n. 3034: “l’esenzione dal consenso nel trattamento dei dati personali per finalità difensive opera nei limiti delineati dalle regole processuali e non legittima raccolte indiscriminate o prognostiche”;
  • Cass., 10 maggio 2018, n. 11322: “il diritto di difesa può giustificare la registrazione se sussiste necessità e pertinenza rispetto all’oggetto del giudizio; occorre un concreto collegamento con la tutela da esercitare”;
  • Cass., 26 novembre 2014, n. 27424; Cass., 22 aprile 2010, n. 9526; Cass., 17 novembre 2008, n. 27157: “ammissibilità della registrazione di colloqui come prova quando funzionale alla difesa; divieto di utilizzo per finalità diverse o esplorative”.

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