Il riposo settimanale non è una mera concessione del datore di lavoro, né un beneficio discrezionale: è un diritto irrinunciabile del lavoratore, espressamente tutelato dall’art. 36, comma 3, della Costituzione italiana, che recita: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Tuttavia, in molte realtà lavorative — soprattutto in settori ad alta intensità operativa come i trasporti, la sanità o la logistica — il mancato godimento del riposo settimanale (e talvolta anche delle pause giornaliere) diventa una prassi consolidata. Ma cosa accade quando questa violazione si protrae nel tempo? La giurisprudenza italiana ha chiarito che, in determinate condizioni, essa può generare un danno non patrimoniale risarcibile, qualificabile come “usura psicofisica”.
Il fondamento normativo: art. 2087 c.c. e art. 36 Cost.
L’obbligo del datore di lavoro di garantire condizioni di lavoro che non ledano la salute del dipendente trova fondamento nell’art. 2087 del Codice civile, secondo cui: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Questa norma, definita dalla Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 2981/2025) come “norma di chiusura del sistema di tutela del lavoratore”, impone un dovere di protezione attiva, non limitato alla mera sicurezza sul luogo di lavoro, ma esteso alla salute psicofisica complessiva del lavoratore. Quando il datore di lavoro omette sistematicamente di concedere il riposo settimanale — pur corrispondendo le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi — viola non solo l’art. 36 Cost., ma anche il dovere di protezione ex art. 2087 c.c., con conseguenze risarcitorie potenzialmente rilevanti.
Il danno da usura psicofisica: tra danno biologico e danno esistenziale
La giurisprudenza ha distinto due tipologie di danno non patrimoniale derivante dalla lesione della salute:
- Danno biologico: lesione dell’integrità psicofisica medicalmente accertabile, quantificabile in punti di invalidità;
- Danno esistenziale (o da usura psicofisica): pregiudizio oggettivo alla vita di relazione, alle abitudini, agli assetti esistenziali del lavoratore, derivante da condizioni di lavoro gravose protratte nel tempo.
Nel caso specifico della mancata fruizione del riposo settimanale, la giurisprudenza amministrativa ha ricondotto la domanda risarcitoria al danno esistenziale, poiché il lavoratore lamenta non tanto una patologia certificata, quanto un’alterazione della propria vita personale e sociale causata dall’assenza di tempi di recupero. Come affermato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 19 aprile 2013, n. 7: “Il danno da usura psicofisica […] è da intendere come ogni pregiudizio (di natura oggettiva e non meramente emotiva e interiore) al fare areddituale del soggetto, tale da alterarne le abitudini, gli assetti relazionali e le scelte di vita quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”.
La prova del danno: non è “in re ipsa”, ma si ammettono presunzioni semplici
Contrariamente a quanto talvolta si ritiene, il danno non è automatico (“in re ipsa”). La Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sentenza n. 10441/2007; Sez. II, n. 17427/2011) ha ribadito che “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato”.Tuttavia, proprio perché si tratta di un bene immateriale, la prova può avvenire per presunzioni semplici, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.. Come chiarito sempre dal Consiglio di Stato (sentenza n. 7/2013): “Il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice”. In particolare, se il lavoratore dimostra di aver prestato servizio per anni, frequentemente e sistematicamente, anche nei giorni di riposo settimanale, senza compensazione, il giudice può legittimamente inferire — sulla base di regole di comune esperienza e studi scientifici sullo stress lavorativo — che ciò abbia provocato usura psicofisica. La sentenza del Consiglio di Stato richiama esplicitamente: “La perdita definitiva del riposo settimanale si traduce nella mancata ricostituzione delle energie psicofisiche del lavoratore che, ove reiterata nell’arco di un periodo complessivo notevole […] si connota di gravità e comporta la cosiddetta usura psicofisica del medesimo lavoratore, determinandone una situazione patologica di stress”.
Prescrizione: decennale, non quinquennale
Un aspetto cruciale riguarda il termine di prescrizione. La C. s.r.l., nel ricorso all’A.P., sosteneva che la domanda fosse soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. (relativa ai crediti periodici). Ma il Consiglio di Stato ha respinto tale tesi, affermando che: “L’attribuzione patrimoniale rivendicata […] ha natura risarcitoria e non retributiva […] pertanto, essa si prescrive nell’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ”. Questa qualificazione è fondamentale: il risarcimento non è una voce retributiva, bensì il ristoro di un danno derivante da inadempimento contrattuale, e quindi soggetto alla prescrizione decennale.
Responsabilità del datore di lavoro: onere della prova inverso?
Pur essendo il lavoratore onerato della prova del danno, il datore di lavoro, una volta dimostrata la violazione dell’art. 2087 c.c., deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno. Citando la Corte d’Appello di Roma: “Il datore di lavoro, per difendersi, deve invece dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare che il danno si verificasse”. Ciò configura un meccanismo di responsabilità contrattuale aggravata, coerente con la natura di diritto fondamentale del riposo.
Conclusioni
La mancata concessione del riposo settimanale, se sistematica e protratta nel tempo, non è una semplice irregolarità amministrativa: è una violazione costituzionale che può generare un danno esistenziale risarcibile, purché adeguatamente allegato e provato — anche mediante presunzioni semplici fondate su fatti noti e regole di esperienza. Il lavoratore non deve dimostrare una malattia clinica, ma l’alterazione oggettiva del proprio equilibrio di vita. E il datore di lavoro non può limitarsi a pagare le maggiorazioni: deve garantire il diritto al recupero psicofisico, pena la responsabilità per danni. Come sintetizza efficacemente il Consiglio di Stato nella sua sentenza plenaria del 2013: “Il riposo settimanale è un diritto perfetto ed irrinunciabile, volto a consentire al lavoratore di reintegrare le proprie energie fisiche e psichiche”. Negarlo significa non solo violare la legge, ma ledere la dignità stessa della persona.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati
- Costituzione italiana, art. 36, comma 3
- Codice civile, artt. 2059, 2087, 2727, 2729, 2946, 2948 n. 4
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 19 aprile 2013, n. 7
- Corte di Cassazione, Sez. Unite, 11 novembre 2008, nn. 26972 e 26973
- Corte di Cassazione, Sez. II, 19 agosto 2011, n. 17427
- Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 8 maggio 2007, n. 10441
- Corte d’Appello di Roma, sentenza 30 settembre 2025, n. 2981
- TAR Campania – Napoli, Sez. III, sentenze 31 maggio 2007, nn. 5876 e 5977

