Nessun compenso per l’amministratore di condominio senza rinnovo formale del mandato:
L’articolo riporta una recente sentenza del Tribunale di Massa (n. 432 del 4 agosto 2023) che chiarisce un aspetto cruciale del diritto condominiale: l’amministratore di condominio, una volta scaduto il mandato e in assenza di un rinnovo formale da parte dell’assemblea, non ha diritto ad alcun compenso, neppure se i condomini approvano il bilancio che include la sua parcella. Dopo il biennio previsto dall’art. 1129 del Codice Civile (un anno più un rinnovo automatico), l’incarico termina e l’amministratore entra in una fase di prorogatio imperii, durante la quale può compiere solo atti urgenti e conservativi, ma non attività ordinarie. In questa fase, non può pretendere il compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per interventi indispensabili. La sentenza mette in guardia sia i condomini che gli amministratori dall’errata prassi dei “rinnovi taciti” e ribadisce che la forma è sostanza: senza una delibera esplicita di riconferma, ogni pagamento per servizi ordinari è illegittimo e può essere richiesto indietro.

