Licenziamento Verbale: L’Onere della Prova a Carico del Lavoratore.
Nel caso di impugnazione di un licenziamento intimato oralmente, grava sul lavoratore l'onere di provare che la risoluzione del rapporto di lavoro sia ascrivibile alla volontà datoriale, anche se manifestata mediante comportamenti concludenti. Come statuito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 3822/2019), "il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti". Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto che una mera comunicazione aziendale inviata ai fornitori – con la quale si segnalava l'avvenuta cessazione delle mansioni del dipendente – non fosse idonea a dimostrare l'avvenuta intimazione di un licenziamento verbale. Tale documento, avente valore meramente gestionale, non poteva sostituire la prova rigorosa dell'atto espulsivo, specialmente in presenza di un successivo procedimento disciplinare formalizzato per assenza ingiustificata. La sentenza ribadisce, dunque, un principio cardine: in assenza di forma scritta, non è sufficiente allegare un licenziamento orale; occorre dimostrarne l'effettiva intimazione attraverso elementi probatori certi, univoci e coerenti con la dinamica fattuale. In difetto, prevale la legittimità del recesso disciplinare formalizzato secondo le procedure di legge (art. 7 L. n. 300/1970), con conseguente rigetto delle domande reintegratorie e risarcitorie del lavoratore.

