DALLA CESSIONE FITTIZIA AL DISTACCO ELUSIVO: ILLEGITTIMITÀ PERMANENTE DEL LAVORO NELLA NUOVA “SPECCHIO” EX ART. 2112 C.C.
La cessione di dipendenti bancari a una new co priva di autonomia funzionale e preesistenza organizzativa configura una fattispecie di trasferimento fittizio ex art. 2112 c.c., come accertato in sede giudiziale. A fronte del giudicato di illegittimità, il successivo ricorso all'istituto del distacco – protrattosi dal 2022 a oggi a parità di mansioni, luogo e inquadramento contrattuale – non sana l'illecito originario, ma ne costituisce la prosecuzione elusiva. Difettando i requisiti di temporaneità, interesse proprio del distaccante e effettiva conservazione del potere direttivo (art. 30 d.lgs. n. 276/2003), il distacco è affetto da nullità per illiceità della causa. Ne discende il diritto dei lavoratori alla reintegrazione effettiva presso la banca cedente, alla corresponsione delle retribuzioni non corrisposte e al risarcimento del danno, in applicazione del principio di effettività del rapporto di lavoro e della solidarietà ex art. 2112, comma 2, c.c.

