Identificazione della Sentenza
La pronuncia in esame è la sentenza n. 3146/2026, depositata il 10 settembre 2026, emessa dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione (R.G.N. 10687/2021). Il giudizio vede contrapporsi una società datrice di lavoro operante nel settore del trasporto aereo, ricorrente, e le organizzazioni sindacali FILT CGIL e UIL Trasporti, controricorrenti. La decisione interviene sul ricorso proposto avverso la sentenza n. 514/2020 della Corte d’Appello di Milano.
Fatti Processuali
Nel febbraio 2018 la società proponeva opposizione al decreto ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori emesso dal Tribunale di Busto Arsizio. Il giudice di prime cure aveva accertato la natura antisindacale di taluni comportamenti aziendali, consistenti nel rifiuto aprioristico di incontrare le organizzazioni sindacali richiedenti, nel mancato fornimento delle informazioni previste dalla legge per le imprese operanti in territorio italiano e nel rifiuto di collaborare alle procedure di nomina dei rappresentanti sindacali per la sicurezza. Il Tribunale rigettava l’opposizione societaria rilevando la cessazione della materia del contendere su specifici profili contrattuali. La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione di primo grado. I giudici milanesi qualificavano l’azione sindacale come extracontrattuale, applicando la legge italiana in virtù del Regolamento UE n. 1215/2012 e del Regolamento CE n. 864/2007, poiché gli effetti lesivi si verificavano in Italia dove i lavoratori iniziavano e concludevano la propria attività. La Corte territoriale respingeva l’eccezione societaria secondo cui l’azienda, non applicando un contratto collettivo di diritto italiano, non fosse tenuta a fornire informazioni o a trattare con i sindacati.
Quadro Normativo Citato
La sentenza fonda il proprio iter motivazionale sulle seguenti disposizioni e precedenti, riportati testualmente o nei loro principi essenziali così come evocati nel provvedimento:
- Regolamento (UE) n. 1215/2012: Art. 7 n. 2 (foro per gli illeciti civili dolosi o colposi) e Art. 21 (materia contrattuale individuale, esclusa nel caso di specie).
- Regolamento (CE) n. 864/2007: Art. 4, comma 1, che stabilisce l’applicabilità della legge del paese in cui il danno si verifica per le obbligazioni extracontrattuali.
- D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25: Attuazione della direttiva 2002/14/CE. In particolare l’art. 1 (oggetto), art. 3 (soglia di 50 lavoratori) e art. 4 (contenuti e modalità di informazione e consultazione).
- Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970): Art. 28, relativo alla repressione delle condotte antisindacali.
- Codice Civile: Art. 1372, comma 2, citato dalla ricorrente riguardo l’efficacia soggettiva del contratto.
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81: Art. 36, sugli obblighi informativi relativi ai contratti di somministrazione.
- D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198: Art. 46, Codice delle Pari Opportunità.
- Giurisprudenza di Legittimità: Cass. Sez. Un. n. 20819/2021; Cass. n. 212/2008; Cass. n. 29738/2025; Cass. n. 1504/1992; Cass. n. 6166/1998; Cass. SS.UU. n. 4315/2020.
- Giurisprudenza Costituzionale: Corte Cost. sent. n. 156/2025.
Analisi Tecnica per Addetti ai Lavori
La questione giuridica centrale riguardava la sussistenza degli obblighi di informazione e consultazione sindacale in capo a un datore di lavoro che abbia deciso di non applicare alcun Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore. La società ricorrente sosteneva che, in assenza di adesione alla contrattazione collettiva, venisse meno ogni obbligo di interlocuzione con le sigle sindacali firmatarie di quel CCNL. La Corte di Cassazione ha respinto tale tesi affermando un principio di rilevanza sistematica. Gli obblighi di informazione e consultazione previsti dal D.Lgs. n. 25/2007 hanno natura cogente e derivano direttamente dalla legge, in attuazione della direttiva europea 2002/14/CE. Il rinvio alla contrattazione collettiva contenuto nella norma serve esclusivamente a determinare le modalità tecniche di attuazione, ma non costituisce fonte esclusiva dell’obbligo. Di conseguenza, il datore di lavoro che non aderisca a un CCNL non è esonerato dagli obblighi legali minimi. Egli deve predisporre modalità alternative idonee a garantire l’effettività dei diritti di informazione e consultazione. Il rifiuto aprioristico di qualsiasi forma di incontro integra una condotta antisindacale ex art. 28 St. lav., poiché incide sulla capacità del sindacato di svolgere la propria funzione rappresentativa. Sul piano processuale, la Corte ha confermato la giurisdizione del giudice italiano e l’applicazione della legge nazionale, qualificando l’azione sindacale come extracontrattuale. La lesione della libertà sindacale, infatti, non deriva da un rapporto contrattuale individuale ma da un fatto illecito che produce i suoi effetti nel territorio dello Stato, dove si svolge la prestazione lavorativa.
Checklist per Ricorsi Futuri
Per la Difesa del Datore di Lavoro, in casi analoghi, è necessario verificare:
- La corretta introduzione in giudizio delle eccezioni riguardanti i presupposti fattuali di applicabilità del D.Lgs. n. 25/2007 (es. numero effettivo di dipendenti in Italia), pena l’inammissibilità per novità o per invasione del merito in sede di legittimità;
- La dimostrazione concreta di aver attivato canali alternativi di informazione e consultazione, anche in assenza di CCNL, per evitare la qualificazione del comportamento come “rifiuto aprioristico”;
- L’eventuale carenza di specificità nelle richieste sindacali, per distinguere tra un rifiuto illegittimo e una legittima richiesta di chiarimenti sulle modalità operative.
Per la Difesa del Lavoratore/Sindacato, è opportuno rafforzare:
- La prova documentale delle sollecitazioni inviate all’azienda e del totale silenzio o rifiuto opposto, elemento chiave per configurare la condotta discriminatoria;
- L’evidenziazione del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (inizio e fine turno in Italia) per consolidare la giurisdizione italiana e l’applicazione della legge nazionale;
- Il riferimento alla giurisprudenza recente (Cass. n. 29738/2025 e Corte Cost. n. 156/2025) sull’abuso della libertà contrattuale e la lesione della libertà sindacale.
Rilevazione di Anomalie Motivazionali
Dall’analisi obiettiva del testo non emergono contraddizioni interne o vizi procedimentali macroscopici tali da inficiare la struttura logica della decisione. La Corte ha gestito correttamente i profili di inammissibilità dei motivi che tentavano di rimettere in discussione accertamenti di fatto riservati al giudice di merito (punti 3.1 e 4 della sentenza). Tuttavia, si segnala per completezza analitica che la motivazione si basa fortemente su un precedente delle Sezioni Unite (n. 20819/2021) per risolvere i profili di giurisdizione e legge applicabile, delegando ad esso la risoluzione delle questioni europee. Non vi sono omissioni di esame di prove decisive esplicitamente menzionate nel ricorso. La sentenza appare coerente nel bilanciare la libertà negoziale datoriale con i vincoli cogenti posti dal diritto unionale e interno, senza evidenti errori di applicazione normativa.

