Con l’ordinanza n. 17817 del 2024, depositata in data 27 giugno 2024, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha pronunciato una statuizione di rilevante impatto ermeneutico in materia di legittimità dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. La pronuncia affronta, con rigorosa analisi dogmatica, i limiti della specificazione delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine, confermando che tale requisito formale non può essere surrogato da conoscenze esterne al contratto né da valutazioni preventive di natura sindacale, ma deve necessariamente emergere dal testo contrattuale.
L’iter del giudizio e la decisione di merito
La controversia ha avuto ad oggetto la nullità della clausola di apposizione del termine inserita in una serie di rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in un arco temporale pluriennale. La parte ricorrente eccepiva la genericità della formula causale, chiedendo la declaratoria di nullità del termine, la conseguente riammissione in servizio ovvero, in via subordinata, il risarcimento del danno. Il Giudice di prime cure rigettava le domande, ritenendo la clausola sufficientemente specifica. La Corte territoriale, confermando tale esito, motivava la propria decisione sostenendo che la genericità della formula non ne escludesse la legittimità, alla luce del fatto che «le ragioni giustificatrici trovavano riscontro nel controllo sindacale e nell’accordo stipulato tra le parti sociali». Tale ricostruzione si fondava sulla formazione di una graduatoria per il reclutamento del personale, avvenuta d’intesa con le organizzazioni sindacali in esecuzione di un accordo nazionale, che avrebbe consentito un valido controllo preventivo sulle esigenze aziendali. Avverso tale statuizione, la parte ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di doglianza.
Il vaglio della Corte di Cassazione: il nucleo della questione giuridica
La Suprema Corte, preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata ex art. 348-ter c.p.c., ha accolto il motivo unico, evidenziando un errato orientamento applicativo della Corte territoriale. Il Collegio ha osservato che nei contratti stipulati l’apposizione del termine era stata giustificata con la formula «per sopperire alle temporanee esigenze di esazione del pedaggio», causale ritenuta generica ma comunque ritenuta legittima in ragione del presupposto controllo sindacale. La Corte di Cassazione ha immediatamente richiamato un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui «la specificazione delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato può risultare dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative». Tuttavia, ha precisato che la Corte territoriale «pur richiamando tale orientamento giurisprudenziale, poi non ne ha fatto corretta applicazione in quanto, nonostante il rilievo che nella clausola appositiva del termine non fosse contenuto alcun richiamo neppure “per relationem” ad accordi collettivi, non la ha ritenuta generica per le ragioni sopra riportate».
Il principio di diritto enunciato e i precedenti richiamati
Il nucleo motivazionale della pronuncia si fonda sul principio cardine secondo cui «invero, la specifica indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo a fronte delle quali è consentito il ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato deve necessariamente essere, comunque, espressa nel contratto(sia per indicazione diretta che “per relationem“) e tale requisito formale non può essere surrogato dalla conoscenza che il lavoratore può aver avuto aliunde delle esigenze poste a fondamento della sua assunzione a termine, come erroneamente ritenuto nell ‘ impugnata sentenza». A sostegno di tale impostazione, la Corte ha espressamente richiamato il seguente orientamento: Cass. Sez. Lav. 29/05/2018, n. 13.418; id. 04/12/2019, n. 31.700 e da ultimo 18/10/2023, n.28.907, inserendosi in un filone giurisprudenziale costante che annovera altresì Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279; id. 27 aprile 2010, n. 10033; id. 12 luglio 2010, n. 16303; id. 25 maggio 2012, n. 8286; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23702; Cass. 27 febbraio 2017, n.4895.
La ricostruzione dell’evoluzione normativa e il ruolo della contrattazione collettiva
La pronuncia offre una puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, evidenziando che «il passaggio dal sistema della indicazione analitica e tassativa delle causali, come previsto dalla legge 18 aprile 1962, n.230, alla norma aperta del d.lgs. 368/2001 consente al datore di lavoro un certo margine nell’apprezzamento della meritevolezza dell’interesse alla apposizione del termine al contratto, margine invece del tutto escluso dalla legge 230/1962». A tale margine di apprezzamento è coessenziale «la giustificazione ex ante della apposizione del termine, sia al fine di consentire al lavoratore di prenderne conoscenza, sia al fine di consentire il sindacato ex post sulla effettiva sussistenza delle ragioni previste dalla norma aperta». La Corte ha inoltre stigmatizzato l’interpretazione della sentenza impugnata, ritenendola coincidente con una «reviviscenza della delega alla contrattazione collettiva già prevista dall’art.23 legge 28 febbraio 1987, n.56», disposizione già qualificata come «delega in bianco» da Cass. Sez. U. 02/03/2006, n.4588. L’abrogazione di tale norma conferma che, nella vigenza del d.lgs. 368/2001, «il controllo circa la effettiva sussistenza delle ragioni giustificatrici l’apposizione del termine ha natura di controllo ex post, compiuto dall’autorità giudiziaria, e non ex ante da parte delle organizzazioni sindacali». Con formulazione inequivocabile, la Suprema Corte ha infine chiarito la ripartizione degli oneri probatori e contrattuali, affermando che «È del tutto irrilevante, in questa prospettiva, che il lavoratore abbia avuto conoscenza di tali ragioni aliunde, o che avrebbe potuto prenderne conoscenza secondo l’ordinaria diligenza. Al contrario, è sul datore di lavoro che incombe l’onere di parlare chiaro, di spiegare per quale ragione specifica e oggettiva sia stato concluso un contratto a tempo determinato in luogo di un contratto a tempo indeterminato».
Conclusioni e implicazioni operative
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, per il riesame nel rigoroso rispetto del principio di diritto enunciato. La statuizione n. 17817/2024 si inscrive in un solco giurisprudenziale volto a garantire trasparenza, certezza del rapporto di lavoro e tutela della stabilità occupazionale. Essa impone al datore di lavoro di esplicitare nel contratto le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive che giustificano la clausola temporale, escludendo categoricamente la legittimazione di formule generiche giustificate da accordi collettivi non richiamati o da presunte conoscenze del lavoratore. Per gli operatori del diritto, il monito è chiaro: la tutela della stabilità contrattuale non può essere aggirata attraverso meccanismi di riferimento extratestuali, né demandata a valutazioni preventive di natura sindacale. Il controllo di legittimità resta rigorosamente giudiziale e successivo, mentre l’onere della specificazione grava integralmente sulla parte datoriale al momento della stipula, con l’obbligo di indicare in modo diretto o per relationem le concrete esigenze aziendali che giustificano il ricorso alla forma contrattuale temporanea.

