Cass. civ., Sez. Lav., 12 gennaio 2026, n. 644
Massima
Il tempo impiegato dalla guardia giurata per il trasferimento tra la sede aziendale (ove viene prelevato il veicolo di servizio) e il luogo fisso di prestazione (sito di piantonamento) non integra la nozione eurounitaria di “orario di lavoro” ex art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, qualora il lavoratore non sia soggetto a eterodirezione durante il tragitto, non sia tenuto a rispettare vincoli orari o di percorso, e svolga la propria attività in una postazione fissa e abituale.
In fatto e in diritto
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da una guardia giurata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 713/2021, la quale aveva escluso la natura di “orario di lavoro” del tempo di viaggio intercorrente tra la sede della società datrice e il luogo di effettiva prestazione.
1. La fattispecie concreta
I giudici di merito avevano accertato, in punto di fatto, che: “il contratto tra le parti individuava il ‘luogo di lavoro’ con la seguente espressione: ‘la sua prestazione dovrà svolgersi nelle ore e nei luoghi di lavoro indicati dall’addetto ai servizi. Ai fini contrattuali, si intende come normale località di lavoro il territorio di competenza dell’istituto’; che, pur essendo il lavoratore formalmente privo di una sede fissa, di fatto, nel periodo oggetto di causa (dicembre 2013/aprile 2016), la sua prestazione si era svolta in via pressoché esclusiva presso l’outlet The Mail, sito nel Comune di Reggello (FI); che, per disposizione datoriale, il lavoratore raggiungeva il posto di lavoro utilizzando un veicolo aziendale che doveva prelevare la mattina, presso la sede della società, sottoscrivendo un apposito registro, e restituire nel medesimo posto al rientro serale”.
2. La questione giuridica: la nozione eurounitaria di “orario di lavoro”
Il nodo ermeneutico centrale attiene all’interpretazione dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, rubricato “Definizioni”, il quale stabilisce: “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte precisato che tale nozione va intesa in opposizione al periodo di riposo, essendo le due categorie mutualmente esclusive (cfr. sentenze Jaeger, C-151/02; Dellas e a., C-14/04; ordinanze Vorel, C-437/05; Grigore, C-258/10). Inoltre, l’art. 2 della direttiva non figura tra le disposizioni derogabili ex art. 17, a conferma del suo carattere imperativo.
3. Il precedente Tyco e i suoi limiti applicativi
La sentenza Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) contro Tyco Integrated Security SL, 10 settembre 2015, causa C-266/14, ha statuito: “l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE […] deve essere interpretato nel senso che, in circostanze nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce ‘orario di lavoro’, ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”.
Tale principio, tuttavia, presuppone la ricorrenza cumulativa di tre elementi costitutivi:
- Esercizio delle funzioni: gli spostamenti devono costituire lo strumento necessario per l’esecuzione della prestazione;
- Disponibilità al datore di lavoro: il lavoratore deve essere “costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno” (Dellas, punto 48);
- Essere “al lavoro”: per i lavoratori privi di sede fissa, “il luogo di lavoro […] non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico presso i clienti” (Tyco, punto 43).
4. La motivazione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha condiviso l’iter argomentativo dei giudici fiorentini, osservando che, nella fattispecie de qua, non ricorrevano i presupposti per l’applicazione del principio Tyco. In particolare: “la prestazione dell’appellante era di piantonamento del cliente (negozio Prada collocato all’interno del centro commerciale), attività che quindi presupponeva una postazione fissa per l’intero orario di lavoro e sempre costante per ogni giornata lavorata in quel luogo, e ovviamente non richiedeva la disponibilità di alcun veicolo. Lo spostamento da e per il luogo di lavoro non era soggetto ad alcun controllo da parte della società e nel corso del medesimo tragitto il lavoratore non poteva, né doveva, ricevere direttive di sorta sui tempi e i modi di spostamento o della sua destinazione”.
Ne discende che il lavoratore:
- non poteva considerarsi privo di un luogo fisso e abituale di lavoro;
- non era sottoposto a eterodirezione durante il trasferimento;
- godeva di autonomia nella determinazione di orari, percorsi e modalità di spostamento, pur utilizzando un veicolo aziendale.
5. Il contributo della recente giurisprudenza UE: sentenza Stas-IV c. Vaersa, 9 ottobre 2025, C-110/24
La Cassazione richiama altresì la pronuncia Stas-IV, la quale ha precisato che il tempo di trasferimento costituisce orario di lavoro laddove: “i lavoratori sono tenuti ad effettuare, insieme, a un’ora definita dal loro datore di lavoro e con un veicolo appartenente a quest’ultimo, per recarsi da un luogo preciso, determinato da tale datore di lavoro, al luogo in cui è fornita la prestazione caratteristica prevista dal contratto di lavoro”. Anche in tale ipotesi, la qualificazione dipende dalla sussistenza dei tre elementi sopra richiamati: esercizio delle funzioni, disponibilità al datore, e intrinseca connessione tra spostamento e qualità di lavoratore senza sede fissa.
6. Conclusioni e principi di diritto
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Deve affermarsi che la Corte di merito ha correttamente applicato le norme di legge nazionale, interpretate in coerenza con la direttiva e con le decisioni della Corte di giustizia, escludendo che il lavoratore, attuale ricorrente, potesse considerarsi, nel periodo oggetto di causa, privo di un luogo fisso di lavoro e anche che il medesimo, negli spostamenti tra la sede aziendale ove prelevava l’auto e il centro commerciale presso cui svolgeva l’attività di piantonamento, fosse al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della propria attività o delle proprie funzioni”.
Ne consegue che, per le guardie giurate (e, più in generale, per i lavoratori addetti a servizi di vigilanza fissa), il tempo di trasferimento tra sede aziendale e luogo di prestazione:
- non rientra nell’orario di lavoro ex art. 2, punto 1, direttiva 2003/88/CE,
- non è retribuito come prestazione lavorativa,
- non concorre al computo dell’orario massimo settimanale e dei periodi di riposo,
salvo che il datore di lavoro eserciti un concreto potere di eterodirezione durante il tragitto (vincoli orari, di percorso, obbligo di reperibilità immediata, ricezione di istruzioni operative).
7. Riferimenti normativi citati
- Direttiva 2003/88/CE, artt. 2, 15, 17;
- Codice di Procedura Civile, artt. 112, 115, 116, 132 co. 2 n. 4, 360 co. 1 nn. 3 e 4, 380-bis.1, 348-ter;
- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 36, 111;
- Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 6;
- Codice Civile, art. 2094;
- D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater.

