Demansionamento e Risarcimento del Danno Non Patrimoniale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32359 del 11 dicembre 2025, Sezione Lavoro, ha ribadito il principio cardine secondo cui le diverse componenti del danno non patrimoniale devono essere oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione, anche quando derivino dalla medesima condotta illecita datoriale. Il giudice di legittimità ha cassato la sentenza d'appello che aveva proceduto a una liquidazione unitaria del danno patrimoniale alla professionalità e del danno morale, rilevando la violazione degli artt. 2056, 2059 e 1223 c.c.. La Suprema Corte ha precisato che «il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico» (Cass. ord. n. 9006/2022; Cass. ord. n. 7513/2018). Il principio si estende anche al danno esistenziale o alla vita di relazione: una volta accertato in fatto il pregiudizio relazionale — quale l'effetto stigmatizzante del demansionamento nell'ambiente lavorativo — il giudice di merito non può negarne la risarcibilità. Le tabelle milanesi, dichiarate applicabili per la liquidazione del danno biologico, prevedono espressamente la liquidazione del danno morale «come separata ed autonoma sia dal danno biologico, sia da quello dinamico-relazionale» (Cass. ord. n. 7892/2024). La sentenza traccia dunque un confine netto tra: -danno patrimoniale alla professionalità (art. 2103 c.c.); -danno biologico in senso stretto (lesione accertabile medico-legalmente); -danno morale soggettivo (sofferenza interiore); -danno esistenziale (pregiudizio alle relazioni sociali). La liquidazione unitaria di tali componenti costituisce vizio di diritto insanabile, atteso che ciascuna risponde a parametri valutativi distinti e richiede una puntuale quantificazione separata in sede di rinvio.

