Cessione di ramo d’azienda: tra autonomia funzionale, tutela del lavoratore e rischi di elusione.
La cessione di ramo d’azienda, disciplinata dall’art. 2112 c.c., richiede che l’entità trasferita costituisca un’articolazione funzionalmente autonoma e preesistente dell’attività economica organizzata. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 11431/2025) esclude che possa configurarsi un ramo d’azienda qualora si tratti di una mera aggregazione di lavoratori priva di autonomia produttiva reale, creata ad hoc per eludere obblighi giuslavoristici. In tali casi, non opera il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c., ma si applica l’art. 1406 c.c., con conseguente necessità del consenso del lavoratore.

