Tribunale di Catania, Sezione II Civile – Lavoro Sentenza n. 701 del 17 febbraio 2026 Giudice: Dott.ssa E. M. R.G.L. n.: 10751/2022
Introduzione
La sentenza in esame, emanata dal Tribunale di Catania, offre spunti di rilevante interesse pratico per gli operatori del diritto del lavoro, affrontando due tematiche ricorrente nel contenzioso giuslavoristico: la trasformazione ope factis del rapporto di lavoro da part-time a full-time e il riconoscimento delle mansioni superiori in relazione all’anzianità di servizio e alle specifiche competenze acquisite. Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa E. M., ha rigettato le domande attoree, fornendo una motivazione dettagliata che si basa su un rigoroso esame della normativa primaria (D.Lgs. 81/2015), della contrattazione collettiva (CCNL Turismo) e dei principi di giurisprudenza di legittimità.
Il Fatto
La causa è stata promossa da un lavoratore dipendente assunto in data 23.10.2017 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (50%), con mansioni di addetto ai servizi mensa (livello sesto CCNL di categoria).
Il ricorrente ha adito l’Autorità Giudiziaria chiedendo:
- In via principale: L’accertamento e la dichiarazione che il rapporto di lavoro fosse da intendersi a tempo pieno sin dall’assunzione, con conseguente condanna della società alla trasformazione del contratto da part-time a full-time.
- In via subordinata: La trasformazione del rapporto da 20 ore settimanali a 30/35 ore settimanali.
- Quanto alle mansioni: Il riconoscimento dell’inquadramento al livello “sesto super” del CCNL di categoria a far data dal 23.10.2018, con pagamento delle differenze retributive.
- Regolarizzazione contributiva e condanna alle spese di lite.
La società resistente si è costituita chiedendo il rigetto delle domande e proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione degli importi corrisposti a titolo di lavoro supplementare/straordinario nell’eventualità di trasformazione del rapporto.
Le Valutazioni del Giudice
1. Sulla trasformazione del contratto in full-time
Il Tribunale ha disatteso la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro. Il Giudice ha osservato preliminarmente che il ricorrente non ha lamentato la mancata retribuzione per le ore supplementari, ma ha rivendicato il diritto alla trasformazione del contratto ab initio. Tale tesi è stata ritenuta infondata sia sul piano della legislazione primaria che su quello della contrattazione collettiva. Il Giudice cita espressamente l’art. 6 del D.Lgs. 81/2015, sottolineando che: “Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dall’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2003.” Alla luce di tale normativa, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere prestazioni supplementari senza che ciò implichi un’automatica trasformazione del rapporto in full-time. Per quanto concerne la contrattazione collettiva, il Giudice richiama l’art. 79 del CCNL applicabile, il quale consente il ricorso al lavoro supplementare sino a un limite massimo di 180 ore annue in presenza di specifiche esigenze organizzative (nel caso di specie, fronteggiare l’assenteismo). Il superamento di tale limite non prevede sanzioni specifiche, né tantomeno la trasformazione automatica del contratto. Il Tribunale affronta poi il tema della trasformazione per facta concludentia, richiamando la giurisprudenza di legittimità. Sul punto, il Giudice riporta testualmente i precedenti citati: (Cass. Civ., Sez. L, N. 4550 del 20-02-2024; Cass. Civ., Sez. L, N. 3293 del 0502-2024). Tuttavia, il Giudice precisa che per aversi tale trasformazione è necessario che lo svolgimento di un orario corrispondente al tempo pieno sia stato “costante, continuativo e sistematico per un periodo di tempo apprezzabile dovendo emergere una volontà, anche implicita, delle parti di modificare stabilmente l’entità dell’impegno lavorativo”. Nel caso di specie, dalle prove documentali (prospetto compilato dallo stesso ricorrente), è emerso che le ore supplementari variavano mensilmente in base alle esigenze organizzative, escludendo così la volontà comune di stabilizzare il rapporto a tempo pieno.
2. Sulla domanda di inquadramento per mansioni superiori
Quanto alla richiesta di riconoscimento del livello “sesto super”, il Giudice ha richiamato i principi normativi e giurisprudenziali vigenti. In termini generali, viene citato l’art. 2103 c.c., nella versione vigente ratione temporis, il quale stabilisce che l’assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva dopo un periodo fissato dai contratti collettivi (comunque non superiore a tre mesi), salvo sostituzione di lavoratore assente. Ai fini dell’accertamento, il Tribunale richiama i principi della Suprema Corte, riportando integralmente il passo giurisprudenziale citato in sentenza: “Nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L’accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell’inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione….”(cfr. C. Cass. 26233/2008; C. Cass. 26234/2008; C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C. Cass. 8589/2015).” In merito alla ripartizione dell’onere della prova, il Giudice trascrive il seguente principio di legittimità: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto…..”(cfr. C. Cass. 8025/2003).” Dall’esame del CCNL Turismo, emerge che il livello VI super richiede “adeguate capacità tecnicopratiche comunque acquisite” e lo svolgimento di mansioni promiscue e fungibili (preparazione cibi con aiuto significativo alla cucina, distribuzione, pulizia, riordino). Il ricorrente ha fondato la propria pretesa esclusivamente sulla maturazione dell’anno di servizio. Il Giudice ha osservato che l’anzianità è un presupposto ma non è sufficiente ex se: il lavoratore deve dimostrare di aver acquisito le capacità tecnico-pratiche specifiche. Non avendo il ricorrente allegato né provato lo svolgimento concreto di tali mansioni qualitative, la domanda è stata rigettata.
Dispositivo e Spese
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, ha così statuito:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Quanto alle spese di lite, il Giudice ha disposto la compensazione totale, ritenendo sussistenti “gravi ed eccezionali ragioni identificabili nelle concrete difficoltà probatorie e nelle conseguenti incertezze in ordine alla ricostruzione dei rapporti di fatto intercorsi tra le parti, che costituiscono elemento valutabile ex art. 92 c.p.c.(cfr. Corte Cost. 77/2018, Par. 18, ultimo periodo)”.
Conclusioni per gli Addetti ai Lavori
La sentenza n. 701/2026 del Tribunale di Catania ribadisce un principio fondamentale: il mero svolgimento di ore supplementari o straordinarie, seppur prolungato nel tempo, non determina automaticamente la trasformazione del rapporto part-time in full-time, qualora manchi la stabilità e la sistematicità indicative di una mutatio consensus. Inoltre, in tema di mansioni superiori, viene confermata la natura rigorosa dell’onere probatorio a carico del lavoratore, il quale non può limitarsi a invocare l’anzianità di servizio ma deve dimostrare concretamente l’espletamento di attività corrispondenti alla qualifica superiore rivendicata, in coerenza con le definizioni contrattuali collettive. La compensazione delle spese, infine, segnala come le incertezze ricostruttive dei fatti possano incidere sulla soccombenza virtuale ai fini delle spese processuali.

