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Licenziamento Ritorsivo

La sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, quanto al difetto di' proporzionalità della sanzione espulsiva; ha affermato che " il licenziamento non è giustificato anche nel caso di carenza di proporzionalità e, quindi, non sussiste la giusta causa che lo determina. Non è quindi corretto l'assunto della difesa della reclamata secondo cui la mera sussistenza del fatto addebitato consente di escludere che vi sia un unico ed esclusivo motivo determinante il licenziamento costituito dall' intento ritorsivo. Diversamente basterebbe verificare la sussistenza di qualsiasi fatto, seppure di minimo rilievo disciplinare, per consentire al datore di licenziare il dipendente senza che l' intento di. rappresaglia rilevi" (pag. 17, ultimi due cpv.). Alla luce di tutte le considerazioni svolte, ha concluso che "l'unico motivo determinante il licenziamento è costituito dall' intento ritorsivo della società.

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INPS indennità di disoccupazione (NASpI) aspetta anche alle Colf e Badanti chi si dimettono.

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell`art. 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”. n. 151/2001, riguardante la ricorrente, statuisce, per quel che rileva ai fini della presente causa: “1. 55 afferma espressamente il diritto della lavoratrice madre che abbia rassegnato le dimissioni volontarie a motivo della nascita o gravidanza alle: “indennità previste da disposizioni di legge […]

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Mutui: Anche agli interessi di mora si applica la disciplina anti-usura.

Il Collegio riconosce che entrambe le tesi riconducono a "una tutela del soggetto finanziato, sia pure attraverso percorsi argomentativi diversi" e che il tenore letterale nonché i diversi argomenti sono da considerarsi pressoché di pari valenza quanto a persuasività e (non) definitività. Tuttavia, si afferma, per garantire una più ampia tutela al debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio. Infatti, si legge in sentenza, non può condividersi l'assunto dei fautori della tesi restrittiva, secondo cui in caso di pattuizione di interessi usurari, la tutela da garantire al debitore è quella ex art. 1384 c.c., ossia la riduzione della penale ad equità, poiché l'applicazione di tale rimedio genererebbe difformità a livello nazionale e porterebbe al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi.

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Mutui – Usura interessi di mora – Tribunale di Bari, 14 settembre 2023 (6030/2023 del 15/09/2023)

Il giudice dispone ctu sui seguenti quesiti “…riepiloghi, sulla base degli atti di causa contenenti fatti tempestivamente allegati, in apposita tabella, a quanto ammonta l’importo erogato in linea capitale, la misura dell’interesse corrispettivo e di quello moratorio pattuiti e/o concretamente applicati (ove divergano)…” “…indichi la misura del tasso soglia relativamente agli interessi corrispettivi determinandolo ai sensi dell’art. 2 l. 108/96 e DM del trimestre di conclusione del contratto. Indichi il TEG contrattuale mediante le modalità di computo stabilite dalle “Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale ai sensi della legge sull’usura” emanate nel luglio 2016…” “…indichi, quanto agli interessi di mora, il tasso soglia risultante a seguito della maggiorazione media degli interessi contenuto nei decreti ministeriali (cfr. d.m. 25.3.2003 e seguenti)…” “…in caso di superamento del tasso soglia accerti il CTU qual è il saldo dei rapporti dare e avere fra le parti formulando il seguente conteggio:a) in caso di usurarietà dell’interesse corrispettivo, escluda qualsivoglia interesse; b) in caso di usurarietà del tasso di mora, applichi il saggio convenzionale degli interessi corrispettivi (qualora non risulti a sua volta usurario) con applicazione, invece dell’interesse moratorio convenzionalmente determinato, del saggio previsto per gli interessi corrispettivi…” Infine “…nel caso di finanziamento/mutuo con ammortamento c.d. alla francese verifichi se lo sviluppo del predetto ammortamento sia avvenuto con applicazione del regime composto ovvero con applicazione del regime semplice…”

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l’indennità per ferie non godute va pagata anche in caso di dimissioni

I giudici di legittimità hanno chiarito che il divieto categorico di erogare compensi finanziari sostitutivi ha come obiettivo principale indennitàcontrastare possibili abusi, senza arrecare danno al dipendente non responsabile della situazione. In tal senso hanno, pertanto, sottolineato che non è possibile automaticamente associare alle dimissioni volontarie del lavoratore un valore di rinuncia all’indennità sostitutiva delle ferie. Difatti, le dimissioni, considerate come un atto volontario, sono equiparate dalla normativa (art. 5, co. 8, DL 6 luglio 2012 n. 95) alle altre modalità risolutorie del rapporto di lavoro, senza implicare una rinuncia automatica all’indennità sostitutiva delle ferie.

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