A cura della Redazione – Diritto del Lavoro e Previdenza
Premessa e Inquadramento Processuale
La Corte di Appello di Roma, III Sezione Lavoro, con sentenza n. 2346/2025, pubblicata il 1° settembre 2025 (RG n. 3887/2021), ha pronunciato una pronuncia di significativo rilievo in materia di demansionamento, tutela della professionalità del lavoratore e qualificazione giuridica dei benefit in natura. La decisione, resa in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 8059/2021, offre spunti interpretativi essenziali per la gestione dei contenziosi inerenti alla modifica delle mansioni e alla riduzione del trattamento economico accessorio.
Sintesi dei Fatti di Causa
Il giudizio trae origine dal ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da un lavoratore, inquadrato come Quadro direttivo di III livello ai sensi del CCNL Credito, il quale ha dedotto:
- Demansionamento progressivo a decorrere dal novembre 2010, con progressiva sottrazione delle mansioni di consulenza in operazioni di finanza straordinaria e assegnazione a compiti di analisi dati, data entry e supporto amministrativo;
- Periodo di sostanziale inattività dal 1° settembre 2014 al 1° settembre 2019, con relegazione in ufficio privo di funzioni operative;
- Revoca immotivata del benefit “foresteria” (alloggio di prestigio a Milano) a decorrere dal novembre 2009, senza corrispettiva integrazione retributiva;
- Soppressione della componente variabile della retribuzione a partire dal 2008, nonostante il raggiungimento degli obiettivi;Irrogazione di sanzioni disciplinari e valutazione professionale negativa, con conseguente danno reputazionale e psicofisico (ansia, attacchi di panico, distimia).
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato le domande, assumendo: (i) l’onere probatorio del demansionamento a carico del lavoratore; (ii) la legittimità della revoca del benefit alloggio ai sensi dell’art. 72 CCNL Credito; (iii) la carenza di prova del nesso causale tra condotte datoriali e danno biologico.
Motivazione della Corte: Principi Giuridici Applicati
1. Onere della Prova nel Demansionamento
La Corte ribadisce il principio consolidato in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio:
“nel caso in cui il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile a un inadempimento dell’obbligo datoriale previsto dall’art. 2103 cc, l’onere di provare l’esatto adempimento incombe sul datore di lavoro (v., ex multis, Cass. n. 26477/2018) e può essere assolto o attraverso la dimostrazione della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che il demansionamento era stato giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all’art. 1218 cc, che si era in presenza di un’impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (v. Cass. n. 29187/2018, n. 4211/2016).”
Ne consegue che, una volta allegata dal lavoratore la dequalificazione professionale, spetta al datore di lavoro dimostrare la conformità delle nuove mansioni al livello di inquadramento o la legittimità dello ius variandi.
2. Criterio di Equivalenza delle Mansioni (Pre e Post Riforma Jobs Act)
La sentenza distingue nettamente il regime applicabile prima e dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2015:
“nell’indagine circa tale equivalenza, non è sufficiente il riferimento in astratto al livello d’inquadramento professionale, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, garantendone il livello professionale acquisito nonché lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacita professionali (v., ex aliis, Cass. n. 4499/2016).”
Per il periodo anteriore al 25 giugno 2015, il giudizio di equivalenza va condotto con riferimento alle mansioni effettivamente svolte in precedenza; per il periodo successivo, il limite è dato dalla riconducibilità delle nuove mansioni allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
3. Danno Non Patrimoniale da Demansionamento
La Corte applica i principi della Suprema Corte in ordine alla risarcibilità del danno non patrimoniale:
“E risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione” (v., ex multis, Cass. n. 24585/2019. V. anche Cass. n. 21527/2024).
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistenti plurimi elementi indiziari (specializzazione pregressa, durata del demansionamento, inattività prolungata, svilimento della prestazione) idonei a dimostrare la lesione della sfera professionale, liquidando il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c.
4. Natura Giuridica del Benefit Alloggio
Quanto alla revoca del beneficio foresteria, la Corte richiama i principi di legittimità:
“Il godimento a titolo gratuito dell’alloggio costituisce una componente in natura della retribuzione, da considerare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, solo qualora vi sia connessione con la posizione lavorativa del dipendente che ne fruisce e costituisca, dunque, emolumento collegato alle qualità intrinseche delle sue mansioni e non piuttosto allo specifico disagio di una prestazione dell’attività lavorativa; in quanto condizione di miglior favore, quale componente aggiuntiva ai minimi tabellari, non e coperta dalla tutela dell’art. 36 Cost. ne è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall’art. 2103 c.c., non essendovi compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorche vengano meno le situazioni cui erano collegati. (Cass. n. 38169/2022).”
Poiché il benefit era collegato al disagio del trasferimento a Milano e non all’intrinseca gravosità delle mansioni, la sua revoca non ha integrato una riduzione retributiva illegittima.
5. Illecito Permanente e Decorrenza della Prescrizione
La Corte affronta la questione della prescrizione del diritto al risarcimento, applicando il principio dell’illecito permanente:
“Il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento del lavoratore, non può essere intesa semplicemente come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente. Ne consegue che la pretesa risarcitoria per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi dell’evento dannoso, impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento “contra jus” non sia cessato, né sussistono limiti alla proposizione della domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso per tutto il tempo durante il quale la condotta e stata perpetuata” (Cass. n. 31558/2021).
Inoltre, con riferimento al regime prescrizionale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n292/2012 e del d. lgs n. 23/2015. mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 774/2024).
6. Nesso Causale nel Danno Biologico da Stress Lavoro-Correlato
Quanto alla domanda di risarcimento del danno biologico, la Corte condivide le conclusioni del CTU, applicando il principio di ragionevole certezza probatoria:
“In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che. esclusala rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa “ex officio”, diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all’entità dell’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall’assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (Cass. n. 8773/2018).
Nel caso di specie, la carenza di documentazione clinica continuativa e la natura “sfumata” della distimia accertata hanno impedito di ritenere provato il nesso eziologico con le condotte datoriali.
Dispositivo e Liquidazione
La Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
- Dispositivo e Liquidazione
- La Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
- Accerta il demansionamento dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2021;
- Condanna la società al pagamento di € 646.981,26 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, così calcolato:
- 50% di una mensilità (€ 2.914,33) per 46 mesi (nov. 2010 – ago. 2014): € 134.059,18;
- 100% di una mensilità (€ 5.828,66) per 60 mesi (sett. 2014 – ago. 2019): € 349.719,60;
- 100% di una mensilità per 28 mesi (sett. 2019 – dic. 2021): € 163.202,48;
- Respinge le domande di risarcimento del danno biologico, del danno da perdita di chance e del danno esistenziale autonomo, per carenza probatoria;
- Respinge la domanda di reintegrazione del valore economico del benefit foresteria, qualificato come rimborso spese e non come componente retributiva;
- Condanna la società al rimborso delle spese di lite di primo grado già anticipate dal lavoratore.
Implicazioni Pratiche per Contenziosi Simili
La sentenza fornisce importanti indicazioni operative per gli operatori del diritto in merito al demansionamento e alle relative implicazioni giuridiche. In primo luogo, viene chiarito l’onere probatorio: spetta al lavoratore dimostrare l’avvenuto demansionamento, mentre è compito del datore di lavoro provare il corretto adempimento dell’art. 2103 c.c., o, in alternativa, la legittimità dello ius variandi. Per quanto riguarda l’equivalenza delle mansioni, non è sufficiente riferirsi genericamente al livello di inquadramento; al contrario, è necessaria un’analisi concreta delle competenze richieste, dell’autonomia e delle responsabilità previste dal ruolo. Sul fronte del danno non patrimoniale, esso diventa risarcibile qualora si configuri una grave violazione di diritti costituzionalmente garantiti, da provare tramite presunzioni gravi, precise e concordanti. Relativamente ai fringe benefits, è fondamentale distinguere se essi siano legati a disagi logistici, in quanto non aventi natura retributiva, oppure se derivino da competenze strettamente legate all’attività lavorativa, i quali sono invece tutelati dall’art. 2103 c.c. La questione della prescrizione del demansionamento viene poi definita come un illecito permanente: la pretesa resta viva fintanto che persiste la condotta lesiva; per i rapporti a tempo indeterminato, la decorrenza inizia dalla cessazione del rapporto lavorativo (Cassazione n. 774/2024). Per il risarcimento del danno biologico, si richiede l’esibizione di documentazione clinica continuativa che dimostri un nesso causale probabile e non soltanto possibile; il contributo del CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) si rivela dunque determinante. Infine, per ciò che concerne la liquidazione equitativa del danno, un parametro utile può essere rappresentato dalla retribuzione mensile; la percentuale varia tra il 50% e il 100% in funzione della durata, della gravità e della plurioffensività del demansionamento subito.
Conclusioni
La sentenza n. 2346/2025 della Corte d’Appello di Roma conferma un approccio giurisprudenziale equilibrato: da un lato, una tutela rigorosa della professionalità del lavoratore attraverso un’interpretazione sostanziale dell’art. 2103 c.c. e un’applicazione flessibile dell’onere probatorio; dall’altro, richiede rigore nella dimostrazione del nesso causale per il danno biologico e nella qualificazione delle voci retributive accessorie. Per i legali che assistono i datori di lavoro, la pronuncia suggerisce di documentare puntualmente le ragioni organizzative delle modifiche mansionali e di distinguere con attenzione tra benefit retributivi e rimborsi spese. Per i difensori dei lavoratori, rafforza l’importanza di allegare elementi indiziari precisi e di richiedere accertamenti tecnici tempestivi in caso di danno alla salute.
La sentenza è consultabile nel registro delle pronunce della Corte di Appello di Roma, III Sezione Lavoro, RG n. 3887/2021.

