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Sentenza Corte di Appello di Roma n. 2346/2025 (RG n. 3887/2021): Demansionamento, Onere Probatorio e Natura Retributiva dei Fringe Benefits nel Settore Bancario

Sentenza Corte di Appello di Roma n. 2346/2025 (RG n. 3887/2021): Demansionamento, Onere Probatorio e Natura Retributiva dei Fringe Benefits nel Settore Bancario
  • Demansionamento progressivo a decorrere dal novembre 2010, con progressiva sottrazione delle mansioni di consulenza in operazioni di finanza straordinaria e assegnazione a compiti di analisi dati, data entry e supporto amministrativo;
  • Periodo di sostanziale inattività dal 1° settembre 2014 al 1° settembre 2019, con relegazione in ufficio privo di funzioni operative;
  • Revoca immotivata del benefit “foresteria” (alloggio di prestigio a Milano) a decorrere dal novembre 2009, senza corrispettiva integrazione retributiva;
  • Soppressione della componente variabile della retribuzione a partire dal 2008, nonostante il raggiungimento degli obiettivi;Irrogazione di sanzioni disciplinari e valutazione professionale negativa, con conseguente danno reputazionale e psicofisico (ansia, attacchi di panico, distimia).

2. Criterio di Equivalenza delle Mansioni (Pre e Post Riforma Jobs Act)

3. Danno Non Patrimoniale da Demansionamento

4. Natura Giuridica del Benefit Alloggio

5. Illecito Permanente e Decorrenza della Prescrizione

6. Nesso Causale nel Danno Biologico da Stress Lavoro-Correlato

Dispositivo e Liquidazione

  1. Dispositivo e Liquidazione
  2. La Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
  3. Accerta il demansionamento dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2021;
  4. Condanna la società al pagamento di € 646.981,26 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, così calcolato:
    • 50% di una mensilità (€ 2.914,33) per 46 mesi (nov. 2010 – ago. 2014): € 134.059,18;
    • 100% di una mensilità (€ 5.828,66) per 60 mesi (sett. 2014 – ago. 2019): € 349.719,60;
    • 100% di una mensilità per 28 mesi (sett. 2019 – dic. 2021): € 163.202,48;
  5. Respinge le domande di risarcimento del danno biologico, del danno da perdita di chance e del danno esistenziale autonomo, per carenza probatoria;
  6. Respinge la domanda di reintegrazione del valore economico del benefit foresteria, qualificato come rimborso spese e non come componente retributiva;
  7. Condanna la società al rimborso delle spese di lite di primo grado già anticipate dal lavoratore.

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