La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, si è recentemente pronunciata su una questione di grande rilevanza pratica in materia di calcolo della retribuzione durante il periodo feriale, con specifico riferimento all’incidenza delle indennità perequative e compensative e alla natura giuridica dei giorni di permesso ex festività soppresse. Di seguito si riporta un’analisi dettagliata dell’Ordinanza n. 5272/2025, depositata il 6 marzo 2026, utile per gli addetti ai lavori che operano nel contenzioso giuslavoristico.
Corte: Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro. Numero di Ordinanza: 5272/2025 (Numero sezionale); R.G.N. 19160/2024.Data di Pubblicazione: 06/03/2026.Data Camera di Consiglio: 17/12/2025.Impugnazione: Avverso la sentenza n. 1298/2024 della Corte d’Appello di Napoli.
Fatti di Causa e Iter Processuale
La controversia trae origine dal ricorso proposto dal lavoratore presso il Tribunale di Benevento, volto ad ottenere la declaratoria di nullità degli accordi collettivi (regionale del 16.11.2011, aziendale del 25.7.2012 e nazionale del 21.5.1981) nella parte in cui escludevano dalla retribuzione normale, base di calcolo per le ferie, le indennità perequativa e compensativa, il buono pasto e l’indennità di turno. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 839/2021, accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto del lavoratore al computo delle predette indennità nella base di calcolo della retribuzione feriale e condannando la s.r.l. al pagamento di differenze retributive per il periodo 1.8.2014-30.4.2018. L’Ente proponeva appello presso la Corte d’Appello di Napoli. I giudici di secondo grado, con sentenza n. 1298/2024 depositata il 18/03/2024, rigettavano l’appello, confermando la sentenza di primo grado. La Corte territoriale richiamava i principi espressi dalla Cassazione (sent. n. 13425/2019 e n. 22401/2020) in relazione alla normativa e giurisprudenza europea, ritenendo che le indennità in questione fossero collegate all’esecuzione delle mansioni.
Avverso tale decisione, la s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.
Le Questioni Giuridiche Sollevate (Motivi di Ricorso)
Il ricorrente ha articolato la propria impugnazione su tre ground principali:
- Omessa pronuncia (Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.): Per non essersi la Corte d’Appello pronunciata sulla legittimità dell’inserimento dei ticket mensa nel calcolo della retribuzione normale.
- Omessa pronuncia e vizio di motivazione (Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.): Per non aver scomputato dalla retribuzione feriale i 4 giorni di permesso usufruiti annualmente ex art. 29 del CCNL del 2015.
- Violazione di norme di diritto (Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.): In riferimento all’art. 29 del CCNL del 2015, per non aver escluso dal computo delle giornate di ferie i suddetti 4 giorni di permesso.
La Motivazione della Corte Suprema
La Sezione Lavoro della Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando infondati i motivi sollevati. Di seguito si riportano i passaggi motivazionali cruciali, trascritti fedelmente come da provvedimento.
1. Sul primo motivo (Omessa pronuncia regarding ticket mensa)
La Corte ha respinto l’eccezione di omessa pronuncia, rilevando che i giudici di appello avevano implicitamente rigettato la censura. La Corte osserva che la domanda del lavoratore riguardava anche il “ticket mensa” e che la Corte territoriale aveva rigettato l’appello giudicandolo “infondato”, specificando che: “Tutte le censure sollevate dall’appellante possono essere affrontate unitariamente”. La Cassazione conclude che non è consentito concludere che i giudici di secondo grado abbiano completamente mancato di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di rigetto del motivo di appello che riguardava il ticket mensa.
2. Sul terzo motivo (Natura dei 4 giorni di permesso ex festività soppresse)
La Corte ha anticipato l’esame del terzo motivo, ritenendolo centrale per la questione sostanziale. Richiamando precedenti conformi (Cass. n. 8200/2025 e n. 15362/2025), i Giudici di legittimità hanno chiarito la natura delle festività soppresse e la loro retribuzione. In particolare, la Corte ha statuito che: “ai sensi dell’articolo 5 l. 260/49 come sostituito dall’art. 1 l. n. 90/54, e dell’art, 29 dell’accordo nazionale 2015 e dell’accordo collettivo del 26/4/2016, la disciplina delle festività soppresse prevede la retribuzione delle stesse quando esse non possono essere godute e prevede la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie, sicché la soluzione è consequenziale alla inclusione delle dette indennità nel trattamento retributivo delle ferie”. Tale inclusione deve operarsi ai sensi di quanto statuito nella sentenza n. 25850 del 2024, richiamando la necessaria applicazione della nozione europea di ferie annuali retribuite ed il principio affermato nella giurisprudenza comunitaria di diretta applicazione circa il pieno mantenimento della retribuzione nei periodi di riposo (v., tra le altre, sentenze CGUE Williams e altri, del 13.12.18, c-155/10, e To.He. del 13.12.2018, c-385/17). Quanto alla specifica natura dei 4 giorni, la Cassazione ha riportato testualmente quanto già espresso in Cass. n. 15362/2025: “la disposizione che la ricorrente principale richiama in proposito, ossia l’art. 29 del CCNL del 2015, in tema di Festività soppresse, prevedeva testualmente che, in luogo delle indicate festività soppresse o differite “sono attribuiti 4 giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL”, sicché i 4 giorni in questione non necessariamente si configurano come “permessi retribuiti” e possono essere goduti anche a titolo di ferie, per andare ad “aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL”, vale a dire, a seconda dell’anzianità di servizio, periodi annuali di 25 o 26 giorni.”
3. Sulla natura delle indennità perequative/compensative
Confermando l’orientamento della Corte d’Appello, la Cassazione valida l’interpretazione secondo cui tali indennità rientrano nella base di calcolo. I giudici di merito avevano osservato, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., che: “l’indennità perequativa/compensativa – quantificata in considerazione di valori non collegati all’effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR – era senza dubbio collegata all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.”
4. Sul secondo motivo (Inammissibilità)
L’infondatezza nel merito giuridico sulla questione sostanziale oggetto del terzo motivo ha comportato l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso per difetto d’interesse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile della ricorrente.
Dispositivo e Sanzioni
La Corte Suprema ha così disposto:
- Rigetto del ricorso: Il ricorso proposto dall’Ente Autonomo Volturno s.r.l. è rigettato.
- Condanna alle spese: La ricorrente è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi e in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
- Sanzione ex Art. 96 c.p.c.: In conformità alla proposta di definizione accelerata (art. 380 bis c.p.c.), la Corte ha applicato il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. La ricorrente è condannata al pagamento:
- In favore del controricorrente, della somma di € 1.000,00, ex art. 96, comma terzo, c.p.c.
- In favore della cassa delle ammende, della somma di € 1.000,00, ex art. 96, comma quarto, c.p.c.
Note per gli Addetti ai Lavori
Il provvedimento in esame ribadisce con fermezza l’orientamento di legittimità volto ad assicurare il pieno mantenimento della retribuzione durante i periodi di riposo, in linea con i principi europei.
–Base di Calcolo Ferie: Le indennità fisse, pensionabili e calcolabili ai fini del TFR, anche se denominate “perequative” o “compensative”, se collegate all’esecuzione delle mansioni e non alla effettiva presenza, devono essere incluse nel calcolo della retribuzione feriale
.- Festività Soppresse: I 4 giorni attribuiti in luogo delle festività soppresse (ex art. 29 CCNL 2015) non hanno natura necessariamente di “permessi” distinti dalle ferie, ma possono aggiungersi ai periodi di ferie annuali, mantenendo il medesimo trattamento retributivo.
–Responsabilità Aggravata: La condanna ex art. 96 c.p.c. evidenzia la severità della Corte verso ricorsi ritenuti infondati in casi già affrontati con orientamenti consolidati (c.d. cause gemelle EAV).
Si raccomanda pertanto, in sede di consulenza e contenzioso, di verificare la natura delle voci retributive alla luce dei principi di diretta applicazione della giurisprudenza comunitaria richiamati nella sentenza n. 25850/2024 e nelle ordinanze citate (n. 8200/2025, n. 15362/2025).

