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Cassazione Sez. Lavoro, Ord. 6 marzo 2026, n. 5272/2025: Retribuzione Ferie, Indennità Perequative e Festività Soppresse

Cassazione Sez. Lavoro, Ord. 6 marzo 2026, n. 5272/2025: Retribuzione Ferie, Indennità Perequative e Festività Soppresse
  • Omessa pronuncia (Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.): Per non essersi la Corte d’Appello pronunciata sulla legittimità dell’inserimento dei ticket mensa nel calcolo della retribuzione normale.
  • Omessa pronuncia e vizio di motivazione (Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.): Per non aver scomputato dalla retribuzione feriale i 4 giorni di permesso usufruiti annualmente ex art. 29 del CCNL del 2015.
  • Violazione di norme di diritto (Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.): In riferimento all’art. 29 del CCNL del 2015, per non aver escluso dal computo delle giornate di ferie i suddetti 4 giorni di permesso.
  1. Rigetto del ricorso: Il ricorso proposto dall’Ente Autonomo Volturno s.r.l. è rigettato.
  2. Condanna alle spese: La ricorrente è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi e in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
  3. Sanzione ex Art. 96 c.p.c.: In conformità alla proposta di definizione accelerata (art. 380 bis c.p.c.), la Corte ha applicato il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. La ricorrente è condannata al pagamento:
    • In favore del controricorrente, della somma di € 1.000,00, ex art. 96, comma terzo, c.p.c.
    • In favore della cassa delle ammende, della somma di € 1.000,00, ex art. 96, comma quarto, c.p.c.

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