Il Giudice, Dott.ssa Assunta Napoliello
dato atto che il provvedimento viene reso in esito all’udienza celebrata con le modalità di cui all’art. 127-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 ed in vigore dall ‘1.01.2023, ossia con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti gli atti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
considerato che è necessario disporre Ctu tecnico-contabile i cui quesiti vengono formulati anche alla luce dei principi puntualmente espressi da Cass. SS.1111. sent. N. 1959712020 con riferimento ai mutui fondiari;
dispone ctu sui seguenti quesiti:
1) riepiloghi, sulla base degli atti di causa contenenti fatti tempestivamente allegati, in apposita tabella, a quanto ammonta l’importo erogato in linea capitale, la misura dell’interesse corrispettivo e di quello moratorio pattuiti in linea concretamente applicati (ove divergano). Nell’indicazione dei tassi applicati: 1.1) includa eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediari; la commissione/penale di risoluzione per inadempimento (connessa cioè all’omesso pagamento delle rate di mutuo); le spese (anche per assicurazioni e per perizie tecniche); 1.2) escluda: le spese per imposte e tasse e la commissione di estinzione anticipata;
2) indichi la misura del tasso soglia relativamente agli interessi corrispettivi determinandolo ai sensi dell’art. 2 1. 108/96 e DM del trimestre di conclusione del contratto. Indichi il TEG contrattuale mediante le modalità di computo stabilite dalle “Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate nel luglio 2016.
In particolare, laddove il giudizio abbia ad oggetto rapporti stipulati anteriormente al 2011, applichi il CTU con riferimento ai trimestri anteriori al 2011 (precisamente 13.07.2011 data di entrata in vigore della novella) la formula (“TEGM + maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per la metà) e per quelli successivi (TE M+ maggiorazione inedia degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per un quarto, più ulteriori quattro punti percentuali, previsti quale ulteriore tolleranza dai predetti decreti);
3) indichi, quanto agli interessi di mora, il tasso soglia risultante a seguito della maggiorazione media degli interessi contenuto nei decreti ministeriali (cfr. d.m. 25.3.2003 e seguenti), anche a titolo meramente statistico, ove presente, utilizzando la seguente formula “TEGIVI, più maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dai predetti decreti”. Ove, invece, nel D.M. vigente all’epoca di conclusione del contratto difettasse l’indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori, consideri usurari i tassi superiori al tasso-soglia previsto per gli interessi corrispettivi nel trimestre in cui il contrato è stato stipulato;
4) in caso di superamento del tasso soglia accerti il CTU qual è il saldo dei rapporti dare e avere tra le parti formulando il seguente conteggio: a) in caso di usurarietà dell’interesse corrispettivo, escluda qualsivoglia interesse; b) in caso di usurarietà del tasso di mora, applichi il saggio convenzionale degli interessi corrispettivi (qualora non risulti a sua volta usurario) con applicazione, invece dell’interesse moratorio convenzionalmente determinato, del saggio previsto per gli interessi corrispettivi. In particolare, applichi l’interesse corrispettivo sulle rate scadute fino alla data di risoluzione e l’interesse, nella medesima misura, sul capitale residuo mediante attualizzazione al momento della risoluzione;
5) Nel caso di finanziamento/mutuo con ammortamento c.d. alla francese verifichi se
lo sviluppo del predetto ammortamento sia avvenuto con applicazione del regime
composto ovvero con applicazione del regime semplice. Nel caso di applicazione del regime composto determini l’eventuale maggior esborso a carico del mutuatario. NOMINA ctu il dott. e fissa per il giuramento e
l’affidamento dell’incarico l’udienza del 12.10.2023.
Si comunichi alle parti e al CTU
Bari, 14.9.2023