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Fideiussione Omnibus ABI: il Tribunale di Bari striglia le banche — e afferma: “Niente più pretese!”

Fideiussione Omnibus ABI: il Tribunale di Bari striglia le banche — e afferma: “Niente più pretese!”

Il caso concreto

Il ragionamento del Tribunale di Bari

  1. Indeterminatezza dell’oggetto della garanzia: la clausola non specifica né i contratti né gli obblighi garantiti, né tantomeno delimita il quantum né la durata della fideiussione. Ciò rende impossibile per il fideiussore valutare consapevolmente i rischi assunti, in violazione dell’art. 1936 c.c., che richiede la determinabilità dell’oggetto della fideiussione;
  2. Violazione del principio di buona fede contrattuale: il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (si veda, tra le altre, Cass. civ., sez. I, n. 10953/2023) secondo cui la fideiussione omnibus è nulla quando non contenga “elementi minimi di determinazione dell’obbligazione garantita”. In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’assenza di limiti oggettivi e temporali trasforma la fideiussione in una garanzia “aperta a tutto e per sempre”, incompatibile con l’ordinamento.

Il Tribunale di Bari va oltre: dichiara la decadenza della banca

Riferimenti normativi e giurisprudenziali chiave

Pratiche per professionisti e cittadini

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