Nel panorama contemporaneo, in cui l’immagine pubblica di un’azienda può essere compromessa in pochi secondi da un post, una recensione o uno “stato” su WhatsApp, si pone con sempre maggiore urgenza la domanda: una società può chiedere il risarcimento per il danno alla propria reputazione? La risposta è sì — ma non basta lamentarsi. Il diritto italiano richiede prove concrete, gravità della lesione e un nesso causale dimostrabile tra la condotta illecita e il pregiudizio subito. In questo articolo esploreremo, alla luce della giurisprudenza più recente e delle norme di riferimento, i requisiti necessari affinché un ente (sia esso società, associazione o fondazione) possa ottenere un risarcimento per danno non patrimoniale alla reputazione, anche nel contesto dei nuovi mezzi di comunicazione digitale.
1. Il diritto all’immagine delle persone giuridiche: fondamento costituzionale
Sebbene l’art. 10 del c.c. sia stato originariamente concepito per le persone fisiche, la Corte di Cassazione ha da tempo esteso la tutela dell’onore, dell’immagine e della reputazione anche alle persone giuridiche. Il fondamento giuridico risiede nell’art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». La Suprema Corte ha chiarito che sarebbe una contraddizione proteggere l’individuo e non i gruppi da lui creati per fini economici, culturali o sociali (Cass., sent. n. 12929/2007). Di conseguenza, anche le società possono subire un danno alla reputazione, inteso come lesione del loro onore esterno e della considerazione sociale di cui godono.
2. Il danno alla reputazione è un danno non patrimoniale
Il danno subito da un’azienda a causa di attacchi alla sua immagine rientra nella categoria del danno non patrimoniale, regolato dall’art. 2059 del c.c.. Questa disposizione, interpretata secondo le celebri Sentenze di San Martino (Cassazione SS.UU. n. 26972/2008), permette di ottenere un risarcimento anche in assenza di un reato penale, a condizione che siano soddisfatti tre requisiti cumulativi: la lesione deve riguardare un interesse di rilevanza costituzionale, come la reputazione; deve essere caratterizzata da una gravità tale da superare il semplice disagio o fastidio; e il danno causato non deve essere frivolo o di scarsa importanza. Tuttavia, come ribadito dalla giurisprudenza, non esiste un danno “in re ipsa” per le persone giuridiche. Ciò significa che non basta provare la condotta illecita: occorre dimostrare che essa abbia effettivamente prodotto un pregiudizio reputazionale concreto e percepibile all’esterno (Cass. sent. n. 18082/2013).
3. L’onere probatorio: prove specifiche, non generiche
Un caso significativo è rappresentato dalla sentenza n. 8/2022 del Tribunale di Sciacca, che ha respinto la richiesta di risarcimento presentata da un’azienda contro un ex dipendente. La società accusava il lavoratore di due comportamenti: l’assenza ingiustificata motivata da certificati medici falsi e un servizio scadente, ritenuto responsabile di recensioni negative online. Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la domanda poiché mancavano prove sufficienti a dimostrare sia che l’assenza del dipendente avesse influenzato negativamente la percezione esterna dell’azienda, sia che le recensioni negative fossero attribuibili con certezza al comportamento di quell’ex dipendente piuttosto che ad altre cause. In conclusione, il giudice ha sottolineato come generiche lamentele e valutazioni soggettive non siano sufficienti a dimostrare un danno, richiedendo invece una rigorosa prova del nesso causale tra i fatti contestati e il pregiudizio subito.
4. Diffamazione digitale: lo “stato” di WhatsApp è un mezzo di pubblicità?
La Corte di Cassazione ha recentemente confermato che la pubblicazione di messaggi offensivi sullo “stato” di WhatsApp integra il reato di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p. (Cass. pen., sez. V, sent. n. 33219/2021). La Suprema Corte ha motivato la decisione sottolineando che lo “stato” di WhatsApp è visibile ai contatti presenti in rubrica, e quindi raggiunge un numero indeterminato o quantitativamente apprezzabile di persone — requisito sufficiente per configurare l’aggravante del “mezzo di pubblicità”. Questa impostazione è coerente con la giurisprudenza consolidata sui social network: già in precedenti pronunce, la Cassazione aveva ritenuto che la pubblicazione su Facebook o altri canali digitali costituisca diffamazione aggravata proprio per la capacità virale e potenzialmente illimitata di diffusione del messaggio (Cass. pen., sez. I, 2/12/2016, n. 50; Cass. pen., sez. V, 3/5/2018, n. 40083).
5. Prova per presunzioni? Solo in casi eccezionali
Alcune sentenze, hanno riconosciuto la validità della prova per presunzioni semplici nei casi legati al diritto all’oblio o ai danni alla reputazione causati dalla diffusione di notizie false online. Tuttavia, tale possibilità è limitata a situazioni in cui si verifichi una condotta manifestamente illecita, il contesto renda altamente probabile il danno e siano presenti elementi oggettivi che permettano al giudice di ricostruire la violazione in modo logico. In ogni caso, le presunzioni non sostituiscono l’onere della prova: esse devono fondarsi su fatti gravi, precisi e concordanti, e non possono mai giustificare un risarcimento basato su mere supposizioni.
Conclusione
La reputazione di un’azienda è un bene giuridicamente tutelato, ma il risarcimento per il suo danneggiamento non è automatico. Il legislatore e la giurisprudenza richiedono un rigore probatorio elevato, soprattutto in un’epoca in cui la diffusione di contenuti offensivi è facilitata dagli strumenti digitali.
Chi agisce in giudizio deve:
- individuare con precisione la condotta illecita;
- dimostrare il pregiudizio effettivo alla reputazione;
- provare il nesso causale tra i due elementi;
- fornire elementi concreti per la liquidazione equitativa del danno.
Solo così potrà superare la soglia della mera lamentela e ottenere una tutela effettiva del proprio onore sociale — anche quando questo onore appartiene a una persona giuridica.

