Il Tribunale di Verona, su rinvio della Corte di Cassazione, ha accolto la richiesta di rideterminare l’importo di una sanzione comminata ripetutamente a un solo conducente dipendente dell’azienda di trasporto per comportamenti scorretti sui tempi di guida e di riposo.
Per i ripetuti comportamenti scorretti ex art. 174, comma 14, Codice della Strada di un solo autista dipendente, l’azienda datrice di lavoro deve pagare solamente una volta e non per ogni multa comminata.
Con una sentenza storica che cambia totalmente il quadro normativo, il Tribunale di Verona ha così accolto la richiesta di rideterminazione di un’impresa di trasporto su una sanzione che era stata affibbiata ben 52 volte a un singolo autista dell’azienda. Il successo si deve al team legale di Infogestweb-Golia che ha così ottenuto un vero e proprio cambiamento delle “regole del gioco” nel mondo dell’autotrasporto.
Ma ricostruiamo la vicenda.
IL PRINCIPIO DI LEGGE
L’articolo 174, comma 14, del Codice della Strada stabilisce: «l’impresa che nell’esecuzione dei trasporti… non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma […] per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce […]».
In relazione a questo articolo – che parla di una multa per ogni dipendente che violi la norma – un’azienda di trasporto si è vista recapitare un verbale di infrazione concernente il mancato rispetto delle norme sull’orario di lavoro di un suo dipendente. Il verbale però sanzionava non il comportamento complessivo del driver, ma ogni singola violazione accertata, senza tener conto del fatto che tutte le infrazioni fossero attribuibili ad un solo autista. Ovviamente sanzionare ogni singola violazione significava avere un verbale di importo elevatissimo, con un notevole aumento dei costi a carico dell’azienda.
LE PRIME SENTENZE SFAVOREVOLI
Un primo ricorso dell’azienda al Giudice di Pace di Verona aveva dato esito negativo e anche la successiva sentenza del Tribunale di Verona si era conclusa con un rigetto. Secondo il Tribunale, infatti, «[…] alla società era stato contestato di non avere organizzato per cinquantadue volte l’attività del suo dipendente, consentendo a quest’ultimo di non rispettare, in ogni occasione, le disposizioni sull’orario di lavoro; […] che, pertanto, non era esatto che vi fosse stato un solo complessivo comportamento in violazione di legge, […] che in relazione a ciascun singolo viaggio, esistono modalità di rispetto dei tempi di riposo diversi, poiché talvolta il riposo può essere effettuato allo scadere del termine massimo di guida, mentre, altre volte, deve essere anticipato in ragione della tipologia di tragitto».
IL RICORSO IN CASSAZIONE
A questo punto lo studio legale LTA, fondato da Chiara Melotto e legal partner di Infogestweb-Golia, azienda veronese leader nella produzione di piattaforme informatiche per l’autotrasporto, ha ereditato il procedimento dal precedente difensore ed ha presentato ricorso in Cassazione. L’argomentazione era che la sanzione doveva essere calcolata sull’unica condotta attribuibile all’azienda, ossia la mancata formazione e controllo del personale, slegandosi così dal numero delle violazioni commesse. E la Cassazione ha dato ragione all’impresa con la sentenza 10327/2020, rimandando la causa al Tribunale scaligero perché si conformasse alla nuova interpretazione fornita.
LA SECONDA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI VERONA E IL LIETO FINE
Finalmente il 24 giugno scorso il Tribunale di Verona ha accolto la richiesta di rideterminazione della sanzione in relazione all’illecito. La sentenza afferma due principi. Da un lato che non si può aumentare l’importo minimo della multa «in considerazione del numero di violazioni contestate (52)». Dall’altro che non si può «nemmeno… tenere conto della gravità della condotta della ricorrente – in questo caso riferita alla durata del periodo di inosservanza delle prescrizioni – perché la norma sanzionatoria del CdS individua come unico elemento che può consentire l’aumento della sanzione quello del numero dei conducenti per i quali non siano state osservate le prescrizioni di legge». In altre parole, la sanzione può essere aumentata se sono più di uno i conducenti della ditta a commettere quella infrazione, ma non per la gravità del fatto data dal ripetersi della stessa infrazione da parte di un solo individuo.
La sentenza del giudice veronese ha dunque creato un precedente che potrà essere richiamato dalle imprese di autotrasporto che si troveranno in una situazione simile, con una sanzione che in casi uguali sarà notevolmente ridimensionata.
LA COMUNICAZIONE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO
A completamento della vicenda l’Ispettorato del Lavoro ha rivisto la modalità di calcolo delle sanzioni, facendo riferimento proprio alla sentenza n. 10327/2020 della Cassazione. Dopo diverse segnalazioni, iniziate proprio dall’attività di Golia, l’Ispettorato ha infatti affermato che «…l’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osservi il menzionato comma 14 è soggetta ad una sanzione pecuniaria amministrativa commisurata esclusivamente all’effettivo numero di lavoratori cui la violazione si riferisce, per contro essendo del tutto irrilevante il numero delle infrazioni riscontrate».