l Decreto Sanzioni (D.Lgs. 87/2024), nell’ambito dell’attuazione della Riforma fiscale, prevede una generale riduzione delle sanzioni per alcune violazioni, tra cui quelle in materia di cedolare secca. La riforma del sistema sanzionatorio amministrativo italiano entra in una fase transitoria complessa con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, che è applicabile a partire dal 1° settembre 2024.
Una prima violazione che può verificarsi in materia di cedolare secca è quella della omessa indicazione nel modello di dichiarazione di canoni.
In questo caso, nella versione con riferimento alle violazioni effettuate fino al 31 agosto 2024, è prevista l’applicazione della sanzione di cui al comma 1 dello stesso articolo ma in misura raddoppiata; il comma 1 prevede l’applicazione di una sanzione dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250; pertanto, considerato che la norma prevede il raddoppio, l’omessa indicazione nel modello di dichiarazione di canoni da assoggettare a cedolare secca risulta punita con una sanzione dal 240 al 480%, con un minimo di 500 euro.
Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, l’art. 2 D.Lgs. 87/2024 interviene sul comma 1 dell’art. 1 D.Lgs. 471/97 prevedendo una sanzione del 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250 pertanto, ferma restando la previsione del comma 7 dell’articolo 1 del raddoppio della sanzione per l’omessa indicazione dei redditi da assoggettare a cedolare, la nuova sanzione sarà applicabile in misura pari al 240% con un minimo di 500 euro. Sebbene la sanzione resti elevata, è comunque meno della possibile sanzione del 480% prima prevista.
Un secondo caso che può verificarsi è quello della indicazione dei canoni nel modello di dichiarazione in misura inferiore a quella effettiva. La norma di riferimento in questo caso è sempre il comma 7 dell’art. 1 D.Lgs. 471/97 il quale dispone l’applicazione in misura raddoppiata della sanzione di cui al comma 2 dello stesso articolo 1. Pertanto, si avrà che:
- per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, la sanzione è applicabile dal 180% al 360% della maggior imposta dovuta;
- per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, trova applicazione la sanzione amministrativa del 140% della maggior imposta dovuta con un minimo di euro 150 euro