Il debito di sicurezza del committente nei confronti dei dipendenti degli appaltatori.
Il committente, che mantiene la disponibilità dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire l'integrità e la salute dei lavoratori, inclusi quelli dipendenti dall'impresa appaltatrice. Tra tali obblighi rientrano: fornire un'adeguata informazione ai lavoratori in merito ai potenziali rischi, predisporre le misure necessarie per assicurare la sicurezza degli impianti e collaborare con l'appaltatrice nell'applicazione degli strumenti di protezione e prevenzione dai rischi legati sia all'ambiente di lavoro sia all'attività oggetto dell'appalto. Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione nella sentenza del 25 febbraio 2019, n. 5419, che richiama precedenti conformi, tra cui le sentenze n. 19494 del 2009, n. 21694 del 2011 e n. 798 del 2017.

