Ferie non godute: l’onere della prova a carico del datore di lavoro e il rafforzamento della tutela del lavoratore nell’orientamento giurisprudenziale
La recente giurisprudenza di legittimità e sovranazionale – Cass. ord. n. 13691/2025, ord. n. 32689/2025; CGUE, causa C-218/22 – ha definitivamente consolidato il principio secondo cui spetta al datore di lavoro provare di aver sollecitato il lavoratore a fruire delle ferie, informandolo delle conseguenze della mancata fruizione e garantendogli la concreta possibilità organizzativa di assentarsi.Il lavoratore, anche se dirigente, è tenuto a provare soltanto l'esistenza del rapporto, la sua cessazione e il monte ferie residuo. Qualora l'azienda non produca prova liberatoria delle sollecitazioni effettuate, il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute sorge automaticamente, a prescindere dalla causa della cessazione del rapporto. Punto fermo: non è più sufficiente invocare l'autonomia organizzativa del lavoratore o il divieto normativo di monetizzazione; occorre dimostrare, con prova documentale e tempestiva, l'adempimento degli obblighi di sollecitazione e organizzazione. In difetto, la tutela del diritto fondamentale al riposo (art. 36 Cost., art. 31 Carta UE) prevale sulle esigenze aziendali.

