Cessione di ramo d’azienda e criteri di selezione del personale: la Corte d’Appello ribadisce i limiti del diritto all’assunzione da parte della società subentrante.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 181 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, ha rigettato il ricorso di un lavoratore escluso dalla lista di assunzione nell’ambito di una procedura di cessione di ramo d’azienda ex articolo 47, comma 4‑bis, della legge n. 428/1990. Il lavoratore, assente per infortunio e successiva malattia dal 10 ottobre 2018 al 2 settembre 2019, non aveva svolto alcuna attività lavorativa nel periodo di riferimento stabilito dall’accordo sindacale (1° gennaio – 31 luglio 2019), nel quale era richiesto lo “svolgimento effettivo della mansione prevalente” per l’inserimento nelle liste di trasferimento. La Corte ha confermato che l’esclusione non derivava da un’omissione nella trasmissione degli elenchi né da un comportamento discriminatorio, bensì dall’assenza del requisito oggettivo previsto dall’accordo collettivo, legittimamente concordato tra cedente, cessionarie e rappresentanze sindacali. È stato altresì escluso il diritto al riconoscimento dell’indennità di trasporto, poiché legata esclusivamente allo svolgimento di attività specifiche presso il “reparto Saratoga” e cessante in caso di trasferimento ad altra sede o mansione. Infine, la domanda risarcitoria ex articolo 2043 del codice civile è stata rigettata: la mancata assunzione non costituiva illecito, ma conseguenza diretta dell’assenza del presupposto sostanziale richiesto, e le pretese retributive relative al periodo successivo alla dichiarazione di insolvenza della società risultavano infondate. La Corte ha quindi rigettato l’appello e compensato le spese tra le parti costituite.

