Sopravvenuta Inidoneità alle Mansioni e Diritto all’Indennità di Trasferta.
L'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, depositata il 25 novembre 2025 (R.G.N. 1683/2022), ha affermato un principio cardine in materia di ricollocazione del lavoratore divenuto inidoneo alle mansioni originarie. La Suprema Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, legge n. 68/1999, «l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori». Quanto al CCNL Mobilità attività ferroviarie, la Corte ha interpretato in senso estensivo l'art. 77 c.c.n.l., rubricato «Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede», stabilendo che «l'indennità spetta in tutti i casi in cui il lavoratore sia inviato temporaneamente a lavorare fuori dal Comune sede di assunzione, a prescindere dalle ragioni sottese a tale invio; quindi anche ove ciò avvenga in adempimento dell'obbligo di assegnare al dipendente, divenuto inidoneo alle originarie mansioni, compiti compatibili con la residua capacità lavorativa».In particolare, la Corte ha chiarito che le «esigenze di servizio» – presupposto per il riconoscimento dell'indennità – «devono ritenersi immanenti» alla scelta organizzativa del datore che individua una postazione lavorativa compatibile con le limitazioni sanitarie del dipendente, poiché tale collocazione «è logicamente necessitata dall'esistenza, nell'organico aziendale e nel concreto assetto produttivo, di quella determinata postazione di lavoro». La tesi contraria, secondo cui la ricollocazione per inidoneità non integrerebbe «esigenze di servizio», è stata definita «priva, oltre che di fondamento giuridico, di un substrato logico», in quanto «presuppone una coazione datoriale alla ricollocazione sganciata da qualsiasi utilità produttiva; soluzione che sarebbe non compatibile con i principi costituzionali e, specificamente, con l'art. 41 Cost.».

