L’INPS, nella circolare n. 4 pubblicata il 5 gennaio, fornisce una sintesi di tutte le principali misure in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie in vigore per il 2024. Tra questi, viene trattato anche l’argomento della cassa integrazione, la misura che garantisce un’integrazione salariale ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti delle aziende che si trovano in situazioni di difficoltà. Va ricordato che il decreto legislativo n. 148 del 2015, che disciplina la misura, è stato modificato da ultimo dalla Legge di Bilancio del 2022 che ha rivisto in più punti la normativa, anche alla luce dell’intenso utilizzo durante l’emergenza Covid. L’integrazione spetta a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato che abbiano svolto almeno 30 giornate di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto.
A seconda delle diverse situazioni che possono portare alla cassa integrazione, sono disponibili diverse tipologie di intervento: cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga.
In merito alla CIGO (cassa integrazione ordinaria) per il 2024, i datori di lavoro possono richiederla per integrare o sostituire la retribuzione dei dipendenti che so sono visti sospendere o ridurre l’attività per via di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Qualora si verifichino eventi aziendali strutturali, come ad esempio riorganizzazioni, crisi o contratti di solidarietà i datori di lavoro possono accedere alla CIGS, cioè la cassa integrazione straordinaria. Questa particolare integrazione spetta ai lavoratori dipendenti di diverse categorie di datori di lavoro che si trovano in difficoltà per motivi che non possono risolversi in un breve periodo e hanno alle proprie dipendenze un preciso numero di lavoratori nei 6 mesi precedenti la domanda. La durata massima della CIGS dipende dalle specifiche causali utilizzate ma in ogni caso non può superare i 24 mesi nell’arco di un quinquennio.
La CIGD è la cassa integrazione in deroga, la misura che spetta spetta alle aziende che non possono accedere a CIGO e CIGS. Il trattamento viene essere concesso ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che abbiano maturato un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento. Il datore di lavoro deve trasmettere le domande di accesso alla CIG in deroga alla Regione competente.
Per il 2024 le principali disposizioni arrivano dalla Legge di Bilancio, n. 213/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024. Nel documento, l’Istituto fornisce una sintesi di tutte le principali misure in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie. Di particolare rilevanza le novità che interessano l’ISCRO, cioè Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, che dopo il triennio di sperimentazione viene resa strutturale.
Infine, importanti novità riguardano il congedo parentale. La Legge di Bilancio 2024 introduce un ulteriore mese di congedo retribuito all’80 per cento. Possono beneficiarne entrambi i genitori, in alternativa tra loro, entro i 6 anni di vita del bambino o della bambina purché il periodo di congedo di maternità o paternità termini oltre il 31 dicembre 2023.