La presente analisi esamina la legittimità del trasferimento del lavoratore in regime di appalto alla luce della recente Ordinanza Cass. n. 4198/2026, la quale ha stabilito che il "mancato gradimento" del committente – anche in assenza di specifica clausola contrattuale – può integrare una ragionevole scelta organizzativa a fondamento del trasferimento ex art. 2103 c.c. La pronuncia di legittimità bilancia l'autonomia imprenditoriale dell'appaltatore con la tutela della continuità contrattuale, estendendo al rapporto triangolare il principio della "incompatibilità ambientale" come giustificazione tecnica-organizzativa. Tuttavia, l'orientamento si pone in tensione con la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Catanzaro 2024), la quale qualifica le clausole di gradimento come potenziali indici di interposizione illecita di manodopera, laddove attribuiscano al committente poteri direttivi sostanziali sui dipendenti dell'appaltatore, in violazione dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003. Dall'indagine emergono profili critici irrisolti: (i) l'asimmetria probatoria a carico del lavoratore; (ii) l'assenza di una procedura strutturata per la gestione delle richieste di sostituzione; (iii) il rischio di elusione delle tutele antidiscriminatorie mediante strumentalizzazione del "gradimento". Si suggerisce, in via ermeneutica, un controllo giudiziale rafforzato sulla ragionevolezza e proporzionalità delle richieste del committente e, in prospettiva de iure condendo, l'introduzione di garanzie procedimentali minime (motivazione scritta, preavviso, diritto di difesa) per preservare l'equilibrio tra flessibilità organizzativa e diritti fondamentali del lavoratore.