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Licenziamento del lavoratore sottoposto a misura cautelare custodiale: i criteri di legittimità e gli oneri comunicativi nella sentenza del Tribunale

Licenziamento del lavoratore sottoposto a misura cautelare custodiale: i criteri di legittimità e gli oneri comunicativi nella sentenza del Tribunale

1. Il quadro fattuale

La parte ricorrente, assunta con contratto part-time a tempo indeterminato (operaio, 2° livello CCNL Multiservizi, mansione di “pulitore”) in data 03.05.2024, è stata tratta in arresto e sottoposta a misura cautelare custodiale dal 21.09.2024 al 04.11.2024. Secondo la ricostruzione del lavoratore, la figlia avrebbe informato il datore di lavoro dell’assenza, ricevendo rassicurazioni sulla conservazione del posto. Il licenziamento per giusta causa è stato comunicato in data 20.12.2024 (motivo: “a causa dei Suoi motivi personali, non potendo Lei essere presente sul luogo di lavoro, siamo ns malgrado costretti a procedere al licenziamento per giusta causa con decorrenza immediata”). La società resistente ha contestato tale versione, affermando che la figlia aveva comunicato solo una generica malattia (con certificato medico scaduto il 06.10.2024) e che, dal 07.10.2024, il lavoratore si era assentato senza giustificazione. Solo in data 25.10.2024 la figlia avrebbe richiesto un’aspettativa, senza mai comunicare formalmente lo stato di detenzione del lavoratore.

2. L’iter procedurale e la natura disciplinare del recesso

3. I principi di diritto affermati dal Giudice

4. Riferimenti normativi e giurisprudenziali riportati in sentenza

  • Art. 6 della legge n. 604/1966 (termini di impugnazione del licenziamento).
  • Art. 2119 c.c. (recesso per giusta causa).
  • Art. 7 della Legge 300/1970 (garanzie procedimentali nel licenziamento disciplinare).
  • Corte Cost. 30/11/82 n. 204: sul principio fondamentale per il quale chi è perseguito per un’infrazione deve essere posto in grado di conoscere l’infrazione stessa e la sanzione, e sull’essenzialità del contraddittorio.
  • Cass. Sez. L, Sentenza n. 13526 del 21/07/2004 (Rv. 574734): il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo fondato sulla violazione degli obblighi scaturenti dal rapporto è assoggettato all’art. 7, commi 1-3, L. 300/1970.
  • Cass. S.U. n. 4844/94; Cass., Sez. Lav., Sent. n. 459/2011: il licenziamento disciplinare senza previa osservanza delle garanzie dell’art. 7 deve considerarsi ingiustificato.
  • Cass., Sez. Lav., Sent. n. 1667/96; Cass., Sez. Lav., Sent. n. 8568/00; Cass., Sez. Lav., n. 5157/00; Cass., Sez. Lav., n. 8553/00; Cass., Sez. Lav., Sent. n. 215/04; Cass., Sez. Lav., Sent. n. 12001/03: criteri per la valutazione della giusta causa (gravità dei fatti, proporzionalità, lesione dell’elemento fiduciario).
  • Cass. 19 dicembre 2006 n. 27104: il giudice può valutare un licenziamento intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo, stante il carattere meramente qualificatorio della distinzione.
  • Cass. 25 settembre 1990 n. 7520; Cass. 26 gennaio 1991 n. 765: differenza meramente quantitativa tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo.
  • Cass., Sez. Lav., Sent. n. 2579/09: non è necessario che la “causa” del recesso sia ravvisata nel complesso dei fatti ascritti, potendo il giudice individuarla anche in uno solo di essi.
  • Cass. n. 14469/13; Cass. 5 maggio 2003 n. 6803; Cass. 1 giugno 2009 n. 12721: l’impossibilità sopravvenuta per fatti estranei al rapporto consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in base a un giudizio ex ante sulle esigenze organizzative.
  • Cass. Sez. L, Sentenza n. 6714 del 10/03/2021 (Rv. 660841-01): in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per stato di detenzione, non è configurabile l’obbligo di repêchage (art. 1464 c.c.).
  • Corte di Cassazione, ordinanza del 22 maggio 2025, n. 13747 (conf. Cass. n. 10352/2014 e Cass. n. 10552/2013): il mancato rispetto dell’obbligo di comunicare tempestivamente gli impedimenti può giustificare il licenziamento per il pregiudizio organizzativo derivante dal legittimo affidamento del datore di lavoro.
  • Cass. n. 14586/2009: criteri per il giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva.
  • Cass. 23869/2018, 7687/2017: la causa petendi va individuata nello specifico motivo di illegittimità dedotto nel ricorso introduttivo.
  • Cass. 886/1982, 6899/1987, 2418/1990, 3810/1990: costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione di un profilo di illegittimità non tempestivamente dedotto.
  • Cass. 655/2015, 8293/2012, 5555/2011, 15795/2008, e Cass. n. 7687 del 2017: qualificano come “nuove” le domande volte a prospettare vizi formali del procedimento disciplinare diversi da quelli denunciati nell’atto introduttivo.

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