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Tutela del periodo di comporto e illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in costanza di malattia: analisi alla luce dell’ordinanza Cass. civ. n. 5469/2026

Tutela del periodo di comporto e illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in costanza di malattia: analisi alla luce dell’ordinanza Cass. civ. n. 5469/2026

Premessa sistematica

Il quadro normativo di riferimento: l’art. 2110 del codice civile

La pronuncia della Cassazione: ordinanza n. 5469/2026

Nello specifico, i Giudici di legittimità hanno precisato che:

  1. Le difficoltà organizzative derivanti da assenze certificate per malattia costituiscono un rischio fisiologico a carico dell’imprenditore, il quale non può invocare tali circostanze a fondamento di un recesso per motivi economici o produttivi;
  2. La frammentazione delle assenze o la loro incidenza su turni particolarmente critici (es. turno notturno) non integra, di per sé, un giustificato motivo oggettivo, in quanto il lavoratore gode di una tutela rafforzata per tutta la durata del comporto;
  3. La disciplina di cui all’art. 2110 c.c. assorbe ogni valutazione circa l’utilità o la continuità della prestazione, impedendo al datore di lavoro di trasformare una condizione oggettiva di salute in una causa di espulsione dal rapporto.

Distinzione concettuale: assenze per malattia vs. scarso rendimento

  • Assenze per malattia: condizione oggettiva che sospende l’obbligazione lavorativa e che, entro i limiti del comporto, non può costituire fondamento di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • Scarso rendimento: ipotesi riconducibile al licenziamento per giustificato motivo soggettivo, che presuppone un inadempimento colposo del lavoratore, caratterizzato da negligenza, inerzia o sproporzione tra obiettivi assegnati e risultati conseguiti.

Profilo sanzionatorio e conseguenze dell’illegittimità

Conclusioni operative

  • Verificare preventivamente il residuo di comporto prima di adottare qualsiasi provvedimento recessivo fondato su assenze per malattia;
  • Astenersi dall’utilizzare il giustificato motivo oggettivo per ragioni organizzative riconducibili a condizioni di salute del dipendente, in quanto tale motivazione è destinata a soccombere in sede giudiziale;
  • Distinguere con rigore tra profili disciplinari e profili sanitari, evitando sovrapposizioni che potrebbero configurare un licenziamento ritorsivo o discriminatorio;
  • Documentare accuratamente ogni fase del procedimento, con particolare riferimento al calcolo delle assenze e al rispetto delle soglie contrattuali di comporto.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Art. 2110 codice civile
  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 18
  • Corte di Cassazione, Sez. Lav., ordinanza 14 marzo 2026, n. 5469
  • CCNL di settore per la determinazione del periodo di comporto

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