Con ordinanza del 19 febbraio 2026, n. 15893/2023, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha riaffermato con rigore i principi cardine in materia di sopravvenuta inidoneità fisica, demansionamento e mobbing lavorativo. La pronuncia, pubblicata il 4 maggio 2026, rigetta integralmente il ricorso proposto dal datore di lavoro, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 26/2023 che aveva riconosciuto sia la lesione della professionalità sia la condotta persecutoria sistematica, condannando la società alla riassegnazione a mansioni equivalenti e al risarcimento del danno biologico e professionale. Di seguito si propone un’analisi tecnica del provvedimento, con puntuale richiamo alle norme e ai precedenti esattamente come formulati dal Collegio.
📜 I Fatti di Causa
Il lavoratore, dipendente dal maggio 2014 e inquadrato al III livello del CCNL di riferimento, a seguito di visite mediche che sconsigliavano l’accesso a celle frigorifere, veniva trasferito dal reparto pizzeria a quello dei prodotti di grande consumo, con conseguente retrocessione al IV livello. Insoddisfatto, adiva il Tribunale di Massa denunciando demansionamento e condotte vessatorie e discriminatorie integranti il mobbing, con conseguente danno psico-fisico. Il primo grado rigettava le domande. La Corte d’Appello di Genova, invece, accertava il demansionamento e il mobbing, condannando il datore alla riassegnazione a mansioni proprie del III livello (salvo prescrizioni mediche) e al risarcimento del danno alla salute (€ 18.583,11) e alla professionalità (€ 5.866,20). Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
⚖️ L’Esame della Cassazione: Motivo per Motivo
1. Sul vizio di motivazione e l’ordinanza cautelare caducata
Censura: Violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per aver il giudice di merito riportato «quasi pedissequamente la motivazione dell’ordinanza cautelare emessa in fase di reclamo», ormai giuridicamente caducata. Decisione della Corte: Motivo infondato. Motivazione: La Corte chiarisce che il giudice territoriale non ha considerato l’ordinanza cautelare «ancora giuridicamente esistente e produttiva di effetti», ma ne ha condiviso le considerazioni istruttorie dopo autonoma valutazione. La motivazione «sussiste e rispetta il c.d. minimo costituzionale (Cass. sez. un. n. 8053/2014)» e non era tenuta a confutare analiticamente ogni passaggio di primo grado, dovendo solo spiegare «le ragioni del proprio convincimento circa il giudizio di attendibilità espresso per alcuni testimoni e di inattendibilità per altri».
2. Sull’adempimento ex art. 42 d.lgs. n. 81/2008 e l’onere della prova
Censura: Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.lgs. n. 81/2008 e 2697 c.c. Il datore sosteneva che il giudizio di idoneità del medico competente imponeva la modifica delle mansioni, non il mantenimento, e che il giudice avesse invertito l’onere della prova. Decisione della Corte: Motivo inammissibile e in parte infondato. Motivazione: La Corte precisa che il giudice di appello non ha affermato il mantenimento delle vecchie mansioni, ma ha correttamente individuato il contenuto precettivo della norma:
«ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il datore di lavoro deve assegnare il lavoratore, divenuto inidoneo a svolgere le precedenti mansioni per le sue condizioni di salute, a nuove mansioni compatibili con quest’ultime, che devono essere equivalenti, quanto ad inquadramento, e solo se ciò non sia possibile può assegnarlo a mansioni inferiori…»
L’onere di provare l’impossibilità di adibizione a mansioni equivalenti grava sul datore e non è stato assolto. Per quanto riguarda l’art. 2697 c.c., la Cassazione richiama il consolidato orientamento secondo cui il vizio si configura solo quando il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella individuata dalla scomposizione fattispeciale (Cass. n. 25220/2023; Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 27270/2021). La doglianza del datore mirava, in realtà, a sollecitare un diverso apprezzamento degli elementi istruttori, inammissibile in sede di legittimità.
3. Sul demansionamento e la valutazione delle testimonianze
Censura: Violazione degli artt. 2103 c.c. e 115 c.p.c. per aver ritenuto che le nuove mansioni fossero prive di autonomia e specializzazione proprie del III livello. Decisione della Corte: Motivo inammissibile. Motivazione: Il ricorso tenta una rivalutazione delle deposizioni testimoniali, operazione vietata in Cassazione. Inoltre, non si confronta con la specifica motivazione della Corte territoriale, secondo cui «l’autonomia era totalmente assente nelle nuove mansioni, connotate esclusivamente da un profilo prettamente e meramente esecutivo». La doglianza di “palese travisamento della prova” è inammissibile poiché non denunzia un «errore di percezione» delle dichiarazioni, ma una valutazione errata o incompleta, vizio estraneo al sindacato di legittimità nei limiti precisati da (Cass. sez. un. n. 5792/2024).
4. Sulla configurazione del mobbing e l’“animus nocendi”
Censura: Violazione degli artt. 2087 e 2697 c.c. per aver ritenuto dimostrata la nocività dell’ambiente e indimostrata l’adozione di cautele, nonché per l’assenza di prova dell’elemento soggettivo persecutorio. Decisione della Corte: Motivo in parte inammissibile, in parte infondato. Motivazione: La Corte ritiene infondata la censura sul profilo soggettivo, chiarendo che il giudice territoriale ha correttamente desunto l’elemento psicologico dalle condotte sistematiche poste in essere dai superiori:
«ingiustificata ed eccessiva attività di controllo nei confronti del lavoratore, una disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi, continui ed immotivati richiami, un’immotivata negazione di permessi, oltre al demansionamento, ossia tutte condotte connotate dal dolo(animus nocendi) sotto il profilo psicologico del loro autore.»
In tal modo, la nozione di mobbing invocata dalla stessa ricorrente risulta pienamente soddisfatta e rispettata.
5. Sull’omesso esame di fatti decisivi
Censura: Violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi in tema di mobbing. Decisione della Corte: Motivo inammissibile. Motivazione: La pluralità di fatti, valutati complessivamente, esclude per definizione il carattere di decisività, che il legislatore richiede solo per un fatto unico. Inoltre, la censura sollecita nuovamente una rivalutazione di circostanze di fatto e del loro esatto significato, interdetta in sede di legittimità e riservata esclusivamente al giudice di merito.
🔍 Principi di Diritto Consolidati dalla Pronuncia
- Obbligo di ricollocazione equivalente (art. 42 d.lgs. n. 81/2008): In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, il datore di lavoro non può limitarsi a retrocedere il lavoratore. Deve preliminarmente tentare l’adibizione a mansioni compatibili ed equivalenti per inquadramento. La retrocessione è legittima solo come extrema ratio, e l’onere di dimostrare l’impossibilità di ricollocazione grava interamente sul datore.
- Configurazione del mobbing e dolo persecutorio (art. 2087 c.c.): L’animus nocendi non necessita di prova diretta. Può desumersi in via presuntiva da un quadro sistematico e prolungato di condotte lesive della dignità professionale e della salute (controlli ingiustificati, disparità di trattamento, richiami immotivati, negazione di permessi, demansionamento).
- Limiti del giudizio di legittimità (art. 360 c.p.c.): La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Le censure che mirano a una diversa valutazione della prova testimoniale, delle risultanze istruttorie o della coerenza logica del convincimento del giudice di merito sono inammissibili, salvo il vizio di travisamento inteso come errore di percezione (Cass. sez. un. n. 5792/2024).
📝 Conclusione
L’ordinanza n. 15893/2026 della Sezione Lavoro rappresenta un chiaro monito per le imprese: la gestione delle sopravvenute inidoneità fisiche e la tutela della salute psico-fisica del lavoratore non possono essere delegate a mere operazioni di downgrade gerarchico. Il datore di lavoro è tenuto a un obbligo di ricerca attiva di mansioni equivalenti e a garantire un ambiente di lavoro privo di condotte vessatorie sistematiche. La Cassazione, con rigore tecnico e fedeltà ai principi costituzionali e comunitari, conferma che il giudizio di merito, quando correttamente motivato e ancorato alle risultanze istruttorie, non può essere sovvertito in sede di legittimità attraverso censure generiche o tentativi di rivalutazione dei fatti.
Si ramanda che la diffusione del testo integrale dovrà omettere le generalità e i dati identificativi del lavoratore, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, come disposto dalla stessa Corte.

