Loading...

WHISTLEBLOWING: DALLA “BUONA FEDE” AL “DIVIETO DI ABUSO” – CRONACA DI UNA MUTAZIONE GIURISPRUDENZIALE (2023-2026)

WHISTLEBLOWING: DALLA “BUONA FEDE” AL “DIVIETO DI ABUSO” – CRONACA DI UNA MUTAZIONE GIURISPRUDENZIALE (2023-2026)

Premessa ermeneutica: il whistleblowing come “campo di battaglia” tra tutela e abuso

Fase I: Il quadro normativo di partenza – D.Lgs. n. 24/2023 e l’inversione probatoria

Fase II: La prima svolta – Cass. n. 12688/2024 e il principio di “correlazione funzionale”

Fase III: La tutela della “buona fede” – Cass. n. 31343/2024

Fase IV: Il limite sostanziale – Cass. n. 1880/2025 e il divieto di uso personale

Fase V: L’applicazione giurisprudenziale di merito – Tribunale di Milano, sent. n. 1680/2025 e n. 701/2026

Prospettiva sistemica: verso un modello “bifasico” della tutela?

  • La fase soggettiva (buona fede): il segnalante deve dimostrare di aver agito con diligenza e senza intento strumentale (Cass. n. 31343/2024);
  • La fase oggettiva (interesse pubblico): la segnalazione deve riferirsi a violazioni idonee a ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente, escludendo quelle che attengano “esclusivamente” a rapporti individuali (art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 24/2023).

L’effettività della tutela tra presunzione processuale e verifica sostanziale

  • l’esigenza di non disincentivare le segnalazioni legittime;
  • la necessità di prevenire abusi strumentali dell’istituto;
  • il diritto di difesa del destinatario della segnalazione.

Lascia un commento

Quick Navigation
×
×

Cart