Ordinanza Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 4198 del 2026 – R.G.N. 22767/2022
Premessa
Con l’ordinanza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è intervenuta a chiarire i presupposti legittimanti il trasferimento del lavoratore subordinato ai sensi dell’art. 2103, comma 8, c.c., affrontando il delicato confine tra il mero spostamento del luogo di esecuzione della prestazione e il trasferimento vero e proprio, con particolare riferimento alla nozione di “unità produttiva” e alla rilevanza delle c.d. “ragioni tecniche, organizzative e produttive“.
Fatti di causa e procedimento
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 508/2022, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva annullato il trasferimento disposto nel dicembre 2018 da una società di somministrazione/appalto nei confronti di una lavoratrice, condannando la società a reintegrare la prestatrice presso lo stabilimento della committente. Il giudice di appello aveva qualificato l’atto come “trasferimento” ex art. 2103 c.c., ritenendo operante il requisito delle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” e escludendo la sussistenza di una clausola di gradimento nel contratto di appalto che potesse giustificare il provvedimento datoriale. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione la società soccombente, articolando sei motivi di impugnazione, resistiti con controricorso dalla lavoratrice.
Massima e principi di diritto affermati
La Corte di Cassazione, accogliendo il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha statuito i seguenti principi:
«La nozione di trasferimento del lavoratore, ai sensi dell’art. 2103, cod. civ., implica ordinariamente il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, il quale, però, non è di per sé idoneo a configurare l’ipotesi del trasferimento quando lo spostamento venga attuato nell’ambito della medesima unità produttiva, con riguardo ad articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell’impresa, sia rispetto ad una frazione dell’attività produttiva della stessa» (cfr. Cass. n. 11103/2006; v. pure Cass. n. 12097/2010; Cass. n. 17246/2018).
«Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all’art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari».
«Il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell’impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell’iniziativa economica privata (garantita dall’art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo» (in termini: Cass. n. 27226/2018).
Motivazione della decisione: analisi tecnico-giuridica
1. Sul primo motivo: insussistenza del giudicato interno
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla ricorrente in ordine alla qualificazione del provvedimento come mero “spostamento”. Al riguardo, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui: «il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio» (tra molte: Cass. n. 8604/2017; Cass. n. 1377/2016; Cass. n. 443/2011). Inoltre, precisa la Corte, non è suscettibile di passare in giudicato una qualunque asserzione contenuta nella motivazione di una sentenza, riferendosi l’art. 329 cpv. c.p.c. soltanto alla sequenza logica «fatto-norma-effetto giuridico» attraverso la quale si afferma l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. Cass. n. 14670/2015; Cass. n. 4572/2013; Cass. n. 16583/2012; Cass. n. 16808/2011; Cass. n. 27196/2006; Cass. n. 10832/1998; Cass. n. 6769/1998).
2. Sulla nozione di trasferimento e di unità produttiva (secondo motivo)
Il nucleo centrale della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 2103, comma 8, c.c., il quale, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 3 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce: «Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive».
La Corte osserva che l’immutato tenore testuale della disposizione consente di preservare la tradizione giurisprudenziale e dottrinale formatasi sin dalla modifica codicistica dovuta all’art. 13 Statuto dei Lavoratori. In particolare:
- Interessi tutelati: da un lato, l’interesse del lavoratore affinché il mutamento del luogo di svolgimento della prestazione non comporti la lesione di interessi personali, familiari e sociali legati all’ambiente in cui vive e lavora; dall’altro, l’interesse del datore di lavoro ad una diversa allocazione spaziale delle risorse, che non incontra il limite del consenso del lavoratore, bensì quello della sussistenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive.
- Requisito del mutamento di unità produttiva: resta fermo che occorre che il trasferimento avvenga «da una unità produttiva ad un’altra». Pertanto, solo l’atto unilaterale del datore di lavoro che comporti il mutamento dell’unità produttiva dev’essere assistito da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, mentre le stesse non occorrono per ogni altro provvedimento che, pur comportando un mutamento del luogo di esecuzione della prestazione, non alteri la destinazione del prestatore all’unità produttiva cui è adibito.
- Nozione di unità produttiva: stante il riconosciuto carattere unitario della nozione di «unità produttiva» nell’ambito dello Statuto dei lavoratori (Cass., Sez. Un., n. 222/1986; Corte cost. n. 55/1974), anche per l’art. 2103 c.c. vale che si tratti di «articolazione autonoma dell’azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività dell’impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell’attività produttiva aziendale» (tra le altre: Cass. n. 20600/2014; Cass. n. 20520/2019). La giurisprudenza di questa Corte ha avuto anche cura di precisare che il contenuto della nozione può essere legittimamente definito dalla contrattazione collettiva, anche aziendale (per tutte: Cass. n. 11883/2003; Cass. n. 4494/1991).
Nel caso di specie, la Corte fiorentina ha trascurato tale principio, ritenendo sufficiente il «cambiamento fisico della sede di lavoro in via definitiva» e non ha affatto indagato che sussistessero due unità produttive, quella di provenienza e quella di destinazione (v. Cass. n. 5892/1999). Né poteva soccorrere il criterio mitigante rappresentato da un eventuale rilevante spostamento territoriale (v. da ultimo: Cass. n. 20340/2023), in considerazione della minima distanza tra le due sedi di lavoro in controversia (entrambe site in Fornaci di Barga, LU).
3. Sul sindacato giurisdizionale delle ragioni del trasferimento (terzo motivo)
Quanto al profilo sostanziale della legittimità del trasferimento, la Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui: «il controllo giurisdizionale su tali esigenze debba essere diretto ad accertare se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell’impresa, non potendo essere esteso sino ad attingere al merito della scelta imprenditoriale» (tra altre: Cass. n. 11126/2016; Cass. n. 20469/2014). Analogamente a quanto accade nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice è chiamato a verificare l’effettività della ragione organizzativa addotta e la sussistenza del nesso causale tra il mutamento del luogo di lavoro e la ragione posta a sua fondamento, senza che sia sindacabile la valutazione di idoneità rispetto allo scopo di migliorare l’assetto produttivo e organizzativo dell’impresa (cfr. Cass. n. 11634/1998). In coerenza con tali coordinate, la Corte insegna che: «è insindacabile la scelta imprenditoriale tra più soluzioni organizzative e che non è necessario che il datore di lavoro dimostri l’inevitabilità del provvedimento di trasferimento sotto il profilo della sicura inutilizzabilità del dipendente presso la sede di provenienza» (v. Cass. n. 6408/1993, con la giurisprudenza precedente citata in motivazione; in conformità: Cass. n. 12812/1999; Cass. n. 11624/2002; Cass. n. 9921/2009; Cass. n. 5099/2011; Cass. n. 19143/2021).
3.1. L’incompatibilità ambientale come ragione giustificatrice
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Corte affronta la questione dell’“incompatibilità ambientale” come presupposto legittimante il trasferimento:
«Benché il trasferimento del lavoratore subordinato non costituisca, né possa costituire, sanzione disciplinare, è tuttavia possibile che il comportamento del lavoratore integri insieme gli estremi di un fatto disciplinarmente rilevante ed altresì una delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, previste dall’art. 2103 cod. civ. come legittimanti il trasferimento del lavoratore medesimo. In tal caso l’imprenditore può, nel legittimo esercizio dei suoi poteri organizzatori e di quelli disciplinari, far ricorso agli uni piuttosto che agli altri, ove ne sussistano i presupposti di legge, senza che sia in potere del giudice, cui è affidato il controllo del provvedimento di trasferimento, valutarne la convenienza o la alternativa opportunità di un provvedimento disciplinare» (Cass., Sez. Un., n. 4747/1986; conf.: Cass. n. 9276/1987; Cass. n. 10252/1995; Cass. n. 3207/1998).
A maggior ragione, precisa il Collegio:
«nel caso in cui il comportamento del lavoratore, pur non concretizzando un inadempimento e a prescindere da una valutazione soggettiva di colpa, realizzi una comprovata disfunzione idonea ad incidere, in senso negativo ed oggettivo, sul normale svolgimento dell’attività tecnico organizzativa dell’impresa (ab imo, Cass. n. 832/1975), la conseguente situazione di “incompatibilità ambientale” viene annoverata tra le possibili ragioni idonee a giustificare il trasferimento» (Cass. n. 3525/2001; Cass. n. 17786/2002; Cass. n. 12735/2003; Cass. n. 4265/2007; Cass. n. 14875/2011; Cass. n. 2143/2017).
Nel caso concreto, la mancanza di gradimento della presenza del lavoratore esercitata da parte del committente di un servizio in appalto, a prescindere dalla formalizzazione preventiva in una clausola contrattuale, pone il mutamento di sede lavorativa, in considerazione del conflitto venutosi a creare tra appaltante e prestatore, tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro appaltatore può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo, anche al fine di scongiurare ben più penalizzanti provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Sull’assorbimento dei motivi residui
L’accoglimento delle doglianze relative al secondo e terzo motivo assorbe le questioni poste dai motivi dal quarto al sesto, in quanto successivi in ordine logico-giuridico.
Dispositivo
La Corte di Cassazione, pertanto:
- rigetta il primo motivo di ricorso;
- accoglie il secondo e il terzo motivo nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara assorbiti i motivi dal quarto al sesto;
- cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure ritenute fondate;
- rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Conclusioni ermeneutiche
L’ordinanza in commento si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità più avveduta, confermando un approccio bilanciato tra la tutela della mobilità professionale del lavoratore e le esigenze organizzative dell’impresa. In particolare, la decisione offre spunti di riflessione di primario interesse per l’operatore del diritto:
- Distinzione concettuale tra spostamento e trasferimento: non ogni mutamento geografico del luogo di lavoro integra il trasferimento ex art. 2103 c.c.; occorre verificare se lo spostamento avvenga tra unità produttive distinte, intese come articolazioni aziendali dotate di autonomia funzionale, tecnica e amministrativa.
- Limite del sindacato giurisdizionale: il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella imprenditoriale in ordine alle scelte organizzative, limitandosi a verificare la non pretestuosità e la corrispondenza alle finalità tipiche dell’impresa.
- Rilevanza dell’incompatibilità ambientale: la situazione di conflittualità oggettiva, anche derivante dal mancato gradimento di un soggetto terzo committente, può legittimare il trasferimento, a condizione che la misura sia ragionevole e proporzionata rispetto alle esigenze organizzative.
- Onere probatorio: spetta al datore di lavoro allegare e, se contestate, provare le ragioni tecniche, organizzative e produttive, senza tuttavia che sia richiesta la dimostrazione dell’inevitabilità del provvedimento.
In un contesto normativo in continua evoluzione, la pronuncia rappresenta un prezioso punto di riferimento per la corretta applicazione dell’istituto del trasferimento, con ricadute operative sia in sede stragiudiziale che contenziosa.

