Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 marzo 2026, n. 5436: Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per condotte persecutorie in ambito lavorativo.
La sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 marzo 2026, n. 5436, concerne la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. in relazione a condotte persecutorie poste in essere da colleghi di lavoro. La Suprema Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) subito dal dipendente, ribadendo che l'obbligo di sicurezza impone all'imprenditore di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, anche rispetto alle dinamiche relazionali interne. Viene inoltre confermata l'illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, stante il nesso causale tra le assenze per malattia e il quadro ansioso-depressivo derivante dall'inadempimento datoriale. La Corte ha rigettato sia il ricorso principale del lavoratore, sia il ricorso incidentale del datore di lavoro, validando la liquidazione equitativa del danno operata dai giudici di merito con criterio di personalizzazione.

