Trasferimento di ramo d’azienda o mera esternalizzazione? La Corte d’Appello di Roma delinea i confini indefettibili dell’autonomia funzionale.
Il provvedimento in esame verte sulla delicata distinzione giurisprudenziale tra trasferimento di ramo d’azienda (disciplinato dall’art. 2112 c.c.) e mera esternalizzazione di servizi (che richiede il consenso del lavoratore ai sensi dell’art. 1406 c.c.). Nel caso di specie, la Corte di Appello di Roma è chiamata a verificare se il passaggio di alcune articolazioni operative dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ad Accenture Services and Technology S.r.l. soddisfi il requisito costitutivo dell’autonomia funzionale. I giudici accertano che, nonostante il formale trasferimento di personale e di alcune attrezzature, le unità cedute continuano a operare in stretta interdipendenza con la banca originaria, avvalendosi dei suoi applicativi informatici, delle sue procedure gestionali e dei suoi ambienti virtuali, senza quindi possedere la capacità di svolgere in modo indipendente la funzione produttiva cui erano preposte. Alla luce di tali risultanze, l’operazione viene qualificata come una semplice esternalizzazione di servizi e non come un valido trasferimento di ramo d’azienda. Mancando il consenso esplicito dei lavoratori alla cessione dei rapporti di lavoro, la Corte dichiara l’illegittimità del trasferimento e ordina il ripristino dei rapporti giuridici ed economici in capo alla società cedente.

