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Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 1557 – 17.09.25

Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 1557 – 17.09.25
  • di appartenere alle categorie protette ex lege 68/1999 e di aver lavorato in regime di somministrazione alle dipendenze della società convenuta, senza soluzione di continuità dal 2.7.2018 al 31.8.2024;
  • che, in costanza del secondo contratto di somministrazione con la [società], la durata della missione era stata trasformata, da temporanea a tempo indeterminato, fino alla comunicazione (ricevuta in data 2.9.2024) con la quale veniva reso edotto della cessazione in data 31.8.2024 (in ragione del divieto della somministrazione di lavoro presso unità produttive ove opera una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro);
  • Ciò posto, ha dedotto di aver svolto sempre le stesse identiche mansioni, sopperendo a carenze strutturali (e non temporanee) della società utilizzatrice;
  • Ha perciò lamentato l’utilizzo abusivo della somministrazione a fronte di esigenze a tempo indeterminato della società utilizzatrice.”
  1. accertare… l’illegittimità e la nullità dei contratti di somministrazione con la convenuta del 27.7.2018 e del 23.7.2019 per violazione dell’art. 35 del d.lgs. 81/2015 e della Direttiva 2008/104/CE in combinato disposto con gli art. 1344 e 1345 c.c., e, per l’effetto, accertare e dichiarare esistente e/o costituire tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento del ricorrente al livello contrattuale D2 del CCNL Metalmeccanici a far data dal 2.7.2018, o, in subordine, dal 1.7.2019 ovvero da quell’altra data, precedente o successiva, accertata all’esito del giudizio;
  2. Conseguentemente, condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente dell’indennità di cui all’art. 39 del d. lgs. 81/2015 nella misura massima’.
  • occorre verificare se le missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell’attività presso tale impresa più lunga di quanto possa essere ragionevolmente qualificato come “temporaneo”;
  • quando, in un caso concreto, non viene fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l’impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale, spetta al giudice nazionale verificare, nel contesto del quadro normativo nazionale e tenendo conto delle circostanze di specie, se una delle disposizioni della Dir. n. 2008/104, venga aggirata, a maggior ragione laddove ad essere assegnato all’impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale.”
  1. Inquadramento normativo e giurisprudenziale
  • Somministrazione a termine, regolata in modo da evitare abusi (reiterazione di missioni);
  • Somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing), introdotta con il d.lgs. 276/2003 e confermata dal d.lgs. 81/2015.
  • La Direttiva si applica solo a missioni temporanee;
  • Non si applica quando il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia e svolge una missione a tempo indeterminato presso l’utilizzatrice;
  • In tali casi, non sussiste il rischio di precarietà che la Direttiva intende contrastare
  • Gli artt. 1344 e 1418 c.c. (illegittimità per illiceità della causa e nullità per illiceità della causa) possono essere usati per applicare orizzontalmente la Direttiva 2008/104/CE;
  • Ma solo quando vi sia una successione di missioni a termine presso lo stesso utilizzatore senza giustificazione oggettiva.

4. Applicazione al caso concreto

  • Il ricorrente era assunto a tempo indeterminato dall’agenzia;
  • La missione presso l’utilizzatrice era a tempo indeterminato;
  • La cessazione è avvenuta per divieto legale (sospensione attività produttiva), non per scelta arbitraria;
  • Il lavoratore è stato reimpiegato in altra missione in Puglia.
  • Non si applica la Direttiva 2008/104/CE, perché manca il requisito della temporaneità;
  • Non sussiste abuso, perché il rapporto con l’agenzia è stabile e tutelato;
  • Non è configurabile un rapporto diretto con l’utilizzatrice, né la sanzione della costituzione del rapporto a tempo indeterminato.
  • Lo staff leasing a tempo indeterminato è estraneo alla Direttiva;
  • Il sistema nazionale prevede tutele autonome (indennità di disponibilità, obbligo di ricollocazione);
  • Non vi è elusionefrode alla legge, ma un uso lecito di uno strumento normativamente previsto.
  • la stabilità occupazionale è un obiettivo di rango costituzionale (art. 38 Cost.);
  • la somministrazione è ammessa solo in via residuale e con cautele particolari (art. 13, co. 3, legge 68/1999);
  • la stabilizzazione è spesso prevista da accordi di secondo livello o da prassi consolidata.
  • la Direttiva tutela contro la precarietà, non contro la forma contrattuale;
  • il lavoratore ha un rapporto stabile con l’agenzia, dunque non è in una condizione di debolezza;
  • a missione a tempo indeterminato non è “temporanea” e quindi esula dall’ambito di applicazione ratione materiae della Direttiva.
  • il lavoratore non sceglie l’azienda in cui lavora;
  • non ha accesso ai benefici contrattuali (es. solidarietà, welfare aziendale);
  • è esposto al rischio di ricollocazione forzata in altre sedi, con impatto sulla vita personale.
  • l’art. 39 si applica solo quando la somministrazione è illegittima (es. mancanza di autorizzazione, superamento dei limiti quantitativi, ecc.);
  • non si applica quando il rapporto è formalmente regolare, anche se il lavoratore lamenta un “abuso”;
  • soprattutto, non si applica allo staff leasing, che è una forma legittima di somministrazione a tempo indeterminato (art. 31 d.lgs. 81/2015).
  • abuso dello strumento (che potrebbe giustificare la costituzione del rapporto con l’utilizzatore)
  • illiceità del contratto (che attiva l’art. 39).
  • il profilo delle categorie protette;
  • il paradosso di un “lavoro stabile” che non dà accesso alle tutele collettive dell’azienda in cui si presta servizio.

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