Nel panorama dei rapporti di agenzia, le controversie relative agli storni provvigionali e alle modalità di recesso rappresentano un contenzioso sempre vivo e insidioso. Di recente, la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 3574, depositata il 27/10/2026) è intervenuta per tracciare un confine netto tra la tutela economica dell’agente, l’onere della prova in capo alla preponente e i presupposti per il riconoscimento dell’indennità suppletiva di clientela, offrendo spunti di fondamentale importanza per gli operatori del diritto.
L’onere della prova negli storni provvigionali
Un tema ricorrente nelle aule di tribunale riguarda la legittimità dei decurtamenti operati unilateralmente dalla società preponente. La Suprema Corte ha ribadito un principio di tutela a favore dell’agente, chiarendo che la mera emissione di fatture o estratti conto non è sufficiente a giustificare le decurtazioni. I giudici di legittimità hanno testualmente affermato che, “trattandosi di storni di somme già corrisposte, grava sul preponente che pretende la restituzione l’onere di provare i presupposti che legittimano lo storno”. In sede di merito, è stato precisato che “quando la preponente opera storni di provvigioni già maturate e corrisposte, è su di essa che grava l’onere di provare i fatti che rendono la somma non più dovuta”. Le difese generiche o le produzioni documentali prive di evidenza grafica analitica, che si limitano a indicare causali approssimative, vengono pertanto disattese, poiché l’estratto conto ha mera funzione ricognitiva e non costituisce fonte autonoma di obbligazione.
Principi di Diritto e Citazioni Testuali
1. Sull’onere della prova degli storni provvigionali I giudici danno ragione all’agente, affermando che non basta la generica produzione di estratti conto per giustificare la decurtazione di somme già pagate. La Corte cita testualmente:
“trattandosi di storni di somme già corrisposte, grava sul preponente che pretende la restituzione l’onere di provare i presupposti che legittimano lo storno” A supporto di questo principio, la sentenza richiama: (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 28878 del 2022; Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 21523 del 2024).
Inoltre, specifica che:
“quando la preponente opera storni di provvigioni già maturate e corrisposte, è su di essa che grava l’onere di provare i fatti che rendono la somma non più dovuta”.
2. Sul valore probatorio delle fatture e degli estratti conto provvigionali La preponente sosteneva che le fatture emesse dall’agente valessero come riconoscimento di debito. I giudici respingono questa tesi, dando ragione all’agente e citando:
“l’estratto conto provvigionale non costituisce fonte autonoma di obbligazione ma mera ricognizione di debito, avente effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che comporta l’inversione dell’onere della prova dell’esistenza di quest’ultimo ma non impedisce al preponente di sottrarsi al pagamento, dimostrando che al contratto non è stata data esecuzione per fatti a lui non imputabili” A supporto: (così Cass. civ., Sez. lav., n. 25544 del 2018).
3. Sulla distinzione tra giusta causa di recesso e indennità suppletiva di clientela La preponente eccepiva che, mancando la giusta causa di recesso, non spettasse nemmeno l’indennità suppletiva. La Cassazione dà ragione all’agente, chiarendo che i due istituti hanno presupposti diversi:
“L’indennità suppletiva di clientela… presuppone soltanto che il contratto si sia sciolto per iniziativa del mandante o, in caso di recesso dell’agente, per circostanze attribuibili al preponente, senza che occorra la dimostrazione dei presupposti di cui all’art. 1751, comma 1, c.c.” A supporto: (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 12113 del 2024; Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 18575 del 2026).
La sentenza precisa inoltre che:
“le «circostanze attribuibili al preponente»… configurano un presupposto meno esigente, che prescinde dalla valutazione di gravità richiesta dall’art. 2119 c.c.”
Come si vince un ricorso simile (o come difendersi)
Per l’agente (per vincere il ricorso):
- Focalizzarsi sull’onere della prova: Non limitarsi a negare gli storni, ma eccepire formalmente che, ai sensi dell’art. 1748, comma 6, c.c., spetta alla preponente provare che il contratto con il terzo non ha avuto esecuzione per cause a lei non imputabili.
- Contestare le motivazioni generiche: Evidenziare come le causali degli storni (es. “circa”, “stragrande maggioranza”) siano prive di evidenza grafica analitica, rendendo la difesa della controparte generica e inadeguata.
- Disaccoppiare le indennità: Sostenere che, anche se il giudice di merito escludesse la “giusta causa” (perdendo così l’indennità di mancato preavviso a causa della prolungata tolleranza), restano ferme le “circostanze attribuibili al preponente” che danno diritto all’indennità suppletiva di clientela, come chiarito dalle sentenze Cass. n. 12113/2024 e n. 18575/2026.
Per la preponente (per difendersi):
- Documentazione analitica: Non limitarsi a produrre estratti conto o fatture. È necessario fornire prova documentale puntuale (es. comunicazioni di annullamento ordine dal cliente, prove di mancato incasso) per ogni singolo storno operato, dimostrando che l’inadempimento è imputabile al terzo o all’agente, e non alla preponente.
- Eccepire la tolleranza: Per negare la giusta causa di recesso (e quindi l’indennità di mancato preavviso), è fondamentale documentare la conoscenza degli storni da parte dell’agente e la sua mancata contestazione per un periodo prolungato, elemento che i giudici valutano come incompatibile con l’impossibilità di prosecuzione “anche provvisoria” del rapporto (Cass. n. 1376 del 2018).

