Nel contesto del marketing digitale — e più specificamente nei rapporti contrattuali tra operatori iGaming e partner pubblicitari — si pone con crescente frequenza la questione della liceità e utilizzabilità giudiziale delle registrazioni di conversazioni, siano esse telefoniche o in presenza. Tale problematica investe profili sia penali che civilistici, nonché aspetti legati alla protezione dei dati personali e al diritto alla riservatezza. La risposta va ricercata nella consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e nelle disposizioni del Codice Penale, del Codice Civile, nonché del GDPR e del Codice Privacy.
1. La liceità della registrazione da parte di un partecipante alla conversazione
La giurisprudenza consolidata stabilisce che la registrazione di una conversazione da parte di uno dei partecipanti sia legittima, anche qualora questa avvenga all’insaputa degli altri interlocutori. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24288/2016, ha infatti chiarito che chi intrattiene una conversazione in presenza di altre persone accetta implicitamente il rischio di essere registrato, non rilevando la consapevolezza o meno dell’altra parte. Tale principio si applica indistintamente sia alle conversazioni condotte di persona che alle comunicazioni telefoniche. In particolare, per le telefonate, la Corte sottolinea che la liceità della registrazione non è condizionata dal luogo in cui si trova l’interlocutore, sia esso presso la propria abitazione o sul luogo di lavoro. Di conseguenza, nel contesto dell’industria iGaming, un operatore che decida di registrare una telefonata con un partner pubblicitario, senza preavviso ma partecipandovi attivamente, agisce nel pieno rispetto della legge, non configurandosi alcun illecito per tale condotta.
2. Finalità difensiva e bilanciamento con il diritto alla privacy
La liceità della registrazione non è assoluta, ma subordinata al rispetto di specifici limiti legati alla sua finalità. La Corte di Cassazione ha chiarito che la registrazione di una conversazione tra presenti, effettuata senza consenso e con lo scopo di precostituirsi una prova giudiziale, è da ritenersi legittima in quanto, nel bilanciamento dei diritti costituzionali, il diritto alla difesa prevale sul diritto alla riservatezza. In tal senso, il Supremo Collegio opera un’attenta ponderazione tra la tutela della riservatezza e il diritto di difesa, dichiarando ammissibili le registrazioni occulte qualora queste siano destinate a far valere un diritto in sede giudiziaria. Da ciò discende che, nell’ambito del marketing digitale, la registrazione di una trattativa commerciale con un fornitore o un affiliato risulta lecita se finalizzata alla tutela di un proprio diritto contrattuale, ad esempio nei casi di mancata corresponsione di commissioni, violazione di clausole di esclusiva o dichiarazioni false rese durante le negoziazioni.
3. Utilizzabilità probatoria in giudizio
Le registrazioni rientrano nella categoria delle riproduzioni meccaniche ai sensi dell’art. 2712 c.c. e costituiscono una prova ammissibile in ambito civile. Secondo quanto riportato, la registrazione di un colloquio tra presenti ha pieno valore probatorio se non contestata dalla parte contro cui è prodotta. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2607/2024, ha chiarito che il disconoscimento di tale prova non può essere generico, ma deve essere supportato da motivazioni precise che ne indichino la presunta mancanza di genuinità. Anche in ambito penale, la giurisprudenza riconosce l’utilizzabilità delle registrazioni fonografiche di conversazioni, purché effettuate da uno dei soggetti partecipanti al colloquio, configurandole come prove documentali. Pertanto, una registrazione effettuata nel contesto di un’interazione tra un operatore iGaming e un partner pubblicitario può essere legittimamente prodotta in giudizio, sia in sede civile, ad esempio per azioni di adempimento contrattuale, che in sede penale, come nel caso di una denuncia per truffa, fermo restando che eventuali contestazioni debbano essere presentate in modo circostanziato e fondato.
4. Limiti derivanti dal GDPR e dal Codice Privacy
Anche laddove la registrazione risulti legittima sotto il profilo penale e processuale, essa deve necessariamente conformarsi alle normative sulla protezione dei dati personali. In tal senso, sebbene l’utilizzo della registrazione a fini difensivi possa prescindere dal consenso dell’interessato, è imprescindibile rispettare quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In particolare, l’art. 24, lett. f) del Codice Privacy prevede che il consenso non sia richiesto qualora il trattamento risulti necessario per lo svolgimento di investigazioni difensive o, comunque, per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Tuttavia, tale circostanza non legittima in alcun modo la diffusione indiscriminata della registrazione, che non può essere trasmessa a terzi, pubblicata o utilizzata al di fuori del contesto processuale, essendo consentita esclusivamente la sua allegazione ad atti giudiziari quali denunce o querele. Ogni utilizzo ulteriore della registrazione, come finalità promozionali, pressioni di natura commerciale o diffusione sui social media, comporta il rischio di configurare un illecito ai sensi dell’art. 617-septies c.p., oltre a possibili sanzioni amministrative da parte del Garante Privacy.
5. Ambiente lavorativo e marketing digitale: nessuna differenza sostanziale
La giurisprudenza non opera distinzioni tra i diversi settori economici, applicando le medesime regole previste per l’ambito lavorativo anche alle relazioni commerciali tra imprese (B2B). Le registrazioni effettuate da un lavoratore al fine di tutelare un proprio diritto sono considerate lecite e possono essere utilizzate come prova in sede giudiziaria, a prescindere dal luogo in cui avvengono, che si tratti dell’ufficio privato del datore di lavoro, di una sala riunioni, dei corridoi aziendali o di altri ambienti di lavoro. Per analogia, una conversazione tra professionisti del settore, ad esempio nell’ambito iGaming, rientra nella medesima disciplina qualora ricorrano determinati presupposti: la partecipazione diretta del registrante alla conversazione, la finalità esplicita di tutelare un proprio diritto e l’assoluto divieto di divulgazione del contenuto al di fuori dell’ambito processuale.
6. Conclusioni operative per gli operatori del settore
Analizzando la normativa e la giurisprudenza di riferimento, emerge che l’operatore iGaming può lecitamente registrare una conversazione con un partner pubblicitario senza dover necessariamente informarlo preventivamente, a condizione che lo stesso partecipi attivamente al dialogo. Tale registrazione può essere ammessa come prova in un eventuale procedimento giudiziario, purché non venga specificamente e puntualmente contestata. Tuttavia, non è consentito diffondere o condividere la registrazione con soggetti terzi, né utilizzarla a fini diversi dalla tutela giudiziale di un diritto legittimo. Non è altresì lecito effettuare registrazioni in luoghi adibiti a privata dimora altrui, come ad esempio l’abitazione del partner, senza il consenso del proprietario o titolare del luogo. Parimenti, risulta vietata la registrazione di conversazioni tra terzi non partecipandovi direttamente, come nel caso in cui si lasci acceso un dispositivo di registrazione in assenza: tale condotta integra gli estremi di un’intercettazione illecita, ai sensi degli articoli 617 e 617-bis del codice penale. In conclusione, le regole applicabili nell’ambito del marketing digitale non differiscono da quelle previste per ogni altro contesto professionale. L’utilizzo della registrazione, strumento di legittima autotutela, deve conformarsi ai principi di rigore, proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali dell’interlocutore coinvolto.

