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Parità genitoriale: diritti NASpI e dimissioni senza preavviso

Parità genitoriale: diritti NASpI e dimissioni senza preavviso

La norma chiave: art. 55 del D.Lgs. 151/2001

“In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.”

Estensione esplicita ai padri: art. 55, comma 2

“La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.”

Accesso alla NASpI: confermato dall’INPS e dalla giurisprudenza

“In caso di dimissioni volontarie presentate dal papà durante il periodo di fruizione del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, è mantenuto il diritto alle indennità previste in caso di licenziamento (es. all’indennità NASpI).”

Nessuna discriminazione tra settori: il principio di parità costituzionale

“Negare questo beneficio al solo lavoratore domestico, mentre lo si riconosce a tutti gli altri lavoratori subordinati, viola il principio di parità di trattamento sancito dall’art. 3 Costituzione e dall’art. 157 TFUE.”

“Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.”

Conclusione: un diritto universale, non un privilegio femminile

  • nessun obbligo di preavviso;
  • cessazione equiparata a licenziamento;
  • accesso alla NASpI, se in possesso dei requisiti contributivi.

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