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Licenziamento e disabilità: nullità per discriminazione (sent. n. 4623/2026)

Licenziamento e disabilità: nullità per discriminazione (sent. n. 4623/2026)

Riferimenti normativi e giurisprudenziali essenziali

  • Art. 18, commi 1 e 2, Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • Art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, in attuazione della Direttiva 2000/78/CE;
  • Artt. 1218, 1227 e 1375 cod. civ.;
  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.;
  • Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18;
  • Giurisprudenza di legittimità richiamata: Cass. n. 29289/2019; Cass. n. 6497/2021; Cass. n. 9095/2023; Cass. n. 14316/2024; Cass. n. 24052/2024.

Inquadramento fattuale e questione di diritto

  1. Violazione dell’art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970, per avere la Corte territoriale ridotto il risarcimento alla misura minima nonostante la conferma della nullità discriminatoria;
  2. Violazione degli artt. 1218, 1227 e 1375 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, atteso che la riduzione del risarcimento avrebbe finito per addossare alla lavoratrice le conseguenze della colpevole inerzia datoriale.

La motivazione della Suprema Corte: il nucleo argomentativo

1. Discriminazione indiretta e onere di verifica a carico del datore di lavoro

2. Il “silenzio” del lavoratore non è elemento riduttivo della responsabilità datoriale

3. Applicazione dell’art. 1218 c.c. e irrilevanza della “colpa minima” ai fini risarcitori

Principio di diritto affermato

Conseguenze operative e profili risarcitori

  1. Nullità discriminatoria e tutela reale: Il licenziamento intimato senza la preventiva verifica della condizione di disabilità, laddove sussistano indici presuntivi, è nullo ex art. 18, comma 1, L. n. 300/1970. La tutela applicabile è la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna del datore al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra;
  2. Quantificazione del risarcimento: L’indennità risarcitoria, nella misura non inferiore a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (art. 18, comma 2, cit.), non può essere automaticamente compressa al minimo per effetto del silenzio del lavoratore. La quantificazione dovrà essere operata dal giudice di rinvio nel rispetto dei principi di cui all’art. 1218 c.c., valutando l’effettivo nesso di causalità e l’entità del pregiudizio subito;
  3. Onere probatorio: Spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adempiuto all’onere di verifica e di interlocuzione, ovvero di essersi trovato nell’impossibilità oggettiva di conoscere la condizione di disabilità nonostante l’uso della ordinaria diligenza.

Conclusioni

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