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La riforma del recupero crediti: quando l’avvocato sostituisce il giudice.

La riforma del recupero crediti: quando l’avvocato sostituisce il giudice.
  • l’abolizione della formula esecutiva e della spedizione in forma esecutiva, ritenendo sufficiente la sola attestazione di conformità all’originale;
  • la sospensione del termine di efficacia del precetto sino alla conclusione della ricerca telematica dei beni del debitore;
  • l’anticipazione del termine per il deposito delle certificazioni ipocatastali, parificandolo a quello per proporre l’istanza di vendita;
  • la collaborazione tra custode e esperto per il controllo della documentazione di cui all’art. 567 cpc;
  • la nomina anticipata del custode giudiziario entro 15 giorni dal deposito dei documenti;
  • la liberazione dell’immobile non abitato dal debitore al più tardi al momento dell’autorizzazione alla vendita, e di quello abitato solo al momento dell’aggiudicazione, salvo attività ostruzionistiche;
  • l’introduzione di schemi standardizzati per la relazione di stima e gli avvisi di vendita;
  • l’obbligo per il custode di attuare la liberazione dell’immobile in favore dell’aggiudicatario o assegnatario;
  • la fissazione del termine di un anno per la delega delle operazioni di vendita, con obbligo di almeno tre tentativi e sostituzione del professionista in caso di inadempienza;
  • il termine di venti giorni per proporre reclamo avverso gli atti del professionista, con assoggettamento del provvedimento conseguente all’opposizione agli atti;
  • la disciplina specifica per l’affidamento in via esclusiva al professionista del progetto di distribuzione;
  • la vendita immobiliare privata, ispirata al modello francese della vente privée;
  • l’estensione delle norme antiriciclaggio alle operazioni di vendita in procedure esecutive;
  • l’istituzione presso il Ministero della giustizia di banche dati per il monitoraggio dell’applicazione della normativa antiriciclaggio.

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