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IL REGIME DELLE TUTELE CONTRO IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO NEL SISTEMA DEL JOBS ACT:

IL REGIME DELLE TUTELE CONTRO IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO NEL SISTEMA DEL JOBS ACT:

1. Premessa: il quadro normativo di riferimento

2. La struttura del contratto a tutele crescenti: art. 2 e art. 3 D.Lgs. n. 23/2015

3. Le ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro

4. Il calcolo dell’indennità economica: parametri legali e base retributiva.

  • Moltiplicatore: due mensilità per ogni anno di servizio;
  • Minimo legale: quattro mensilità;
  • Massimo legale: ventiquattro mensilità (successivamente elevato a trentasei mensilità a seguito dell’intervento correttivo di cui al D.L. n. 87/2018, c.d. Decreto Dignità);
  • Base di calcolo: l’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, comprensiva di tutti gli elementi retributivi a carattere continuativo, esclusi i rimborsi spese e le indennità accessorie non stabilizzate;

5. L’intervento della Corte Costituzionale: sentenza n. 194/2018 e sentenza n. 118/2025

  • Per i datori di lavoro sopra soglia (oltre 15 dipendenti): l’indennità oscilla tra un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità (art. 3, comma 1, come modificato dal Decreto Dignità);
  • Per i datori di lavoro sotto soglia (fino a 15 dipendenti): l’indennità è dimezzata rispetto al regime ordinario, ma senza più il limite massimo di sei mensilità; il giudice può pertanto determinare l’importo in un range compreso tra tre e diciotto mensilità, con piena discrezionalità valutativa nel rispetto dei criteri di proporzionalità ed equità.

7. Disciplina applicabile alle piccole imprese dopo la declaratoria di incostituzionalità del tetto delle sei mensilità

  • È venuto meno il tetto massimo di sei mensilità per l’indennità risarcitoria;
  • Resta fermo il meccanismo del dimezzamento dell’indennità rispetto al regime ordinario;
  • Ne consegue che l’indennità oscilla tra un minimo di tre mensilità (metà del minimo ordinario di sei) e un massimo di diciotto mensilità (metà del massimo ordinario di trentasei);
  • Il giudice del lavoro riacquista piena discrezionalità nella quantificazione dell’importo, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, equità e adeguatezza, con riferimento alle circostanze concrete del caso (anzianità, dimensioni aziendali, gravità della violazione, comportamento delle parti).

8. Conclusioni operative

  • Qualificazione del licenziamento: in sede giudiziale, è preliminare accertare se il licenziamento ricada nelle ipotesi di nullità, discriminazione o forma orale (art. 2 D.Lgs. n. 23/2015), ovvero in quelle di illegittimità per vizio di motivazione o di procedura (artt. 3-4), ai fini della determinazione del rimedio applicabile (reintegrazione o indennità).
  • Calcolo dell’indennità: per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, l’indennità va calcolata applicando il moltiplicatore di due mensilità per anno di servizio sulla base dell’ultima retribuzione utile al TFR, con i minimi e massimi sopra indicati, tenendo conto della dimensione aziendale e degli interventi della Corte Costituzionale.
  • Discrezionalità giudiziale: dopo le sentenze n. 194/2018 e n. 118/2025, il giudice non è più vincolato a un calcolo puramente aritmetico, ma deve valutare le circostanze concrete per adeguare l’indennità alla specificità del caso, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
  • Conciliazione stragiudiziale: resta ferma la possibilità, per il datore di lavoro, di proporre un’offerta conciliativa ex art. 6 D.Lgs. n. 23/2015, con corresponsione di un assegno circolare pari a una mensilità per anno di servizio (minimo due, massimo diciotto), non imponibile fiscalmente né contributivamente, al fine di definire la controversia senza ricorso al giudice.
  • Aggiornamento normativo: considerato il carattere evolutivo della materia, si raccomanda di verificare periodicamente gli interventi legislativi e giurisprudenziali successivi, in particolare in ordine all’eventuale riforma organica del sistema delle tutele contro il licenziamento sollecitata dalla stessa Corte Costituzionale.

Riferimenti normativi essenziali:

  • D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (Jobs Act);
  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 18;
  • D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modifiche in L. 9 agosto 2018, n. 96 (Decreto Dignità);
  • Corte Costituzionale, sentenze n. 194/2018 e n. 118/2025;
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 3264/2024, sentenza n. 23669/2014.

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