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Il dipendente che effettua un furto di piccolo importo non può essere licenziato causa la sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata

Il dipendente che effettua un furto di piccolo importo non può essere licenziato causa la sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre 2023 , intervenendo in tema di licenziamento, ha ribadito che “… nell’ipotesi di accertata sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata, va disposta la tutela risarcitoria se la condotta stessa non è sussumibile in alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari prevedano l’irrogazione di una sanzione conservativa, ricadendo il difetto di proporzionalità tra le “altre ipotesi” menzionate dall’art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, mentre va disposta la tutela reintegratoria se il fatto contestato e accertato è contemplato da una norma negoziale vincolante e tipizzato come punibile con una sanzione conservativa (così Cass. civ., sez. lav., 9.7.2021, n. 19585). …”

La vicenda ha riguardato un dipendente, con mansioni di magazziniere addetto alla cella frigo,  di una società di capitale che ha seguito del furto di generi alimentari veniva licenziato dalla società. Il lavoratore impugnava il provvedimento espulsivo della società. Il Tribunale adito in parziale accoglimento dell’impugnativa del licenziamento condannava la convenuta, ai sensi dell’art. 18, comma 5, St. Lav., a corrispondere al lavoratore una somma pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, negandogli invece la reintegrazione nel posto di lavoro. Avverso tale decisione entrambe le parti avevano proposto reclamo. I giudici di appello riuniti i procedimenti instaurati li rigettavano entrambi, confermando che il fatto imputato al lavoratore ai sensi dell’art. 229 del CCNL applicato fosse passibile di licenziamento ed anche che la correttezza della valutazione compiuta dal primo giudice sulla non proporzionalità della sanzione, tenuto conto che l’appropriazione aveva riguardato merce di valore esiguo. Avverso tale decisione il datore di lavoro proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo. Il lavoratore resistette con controricorso, contenente ricorso incidentale, pure a mezzo di unico motivo.

I giudici di legittimità hanno puntualizzato che “… la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nella l. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 (come novellato dalla l. n. 92 del 2012) solamente nell’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa. Al di fuori di tale caso, secondo la consolidata esegesi della L. n. 300 del 1970, art. 18, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali la L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, prevede la tutela indennitaria c.d. forte (così Cass. civ., sez. lav., 21.4.2022, n. 12789). …”

Inoltre sul tema della valutazione della gravità dell’atto il Supremo consesso, nell’ordinanza in commento, chiarisce che “… la valutazione del giudice in punto di proporzionalità della sanzione disciplinare […] non può esaurirsi nella constatazione della tenuità del valore del bene sottratto (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 23.5.2018, n. 12798). …”

• Corte di Cassazione, ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre 2023 – La valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nella l. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 (come novellato dalla l. n. 92…

• CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 luglio 2021, n. 19585 – Nell’ambito della valutazione di proporzionalità tra la sanzione e i comportamenti, nell’ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta…

• CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 2668 depositata il 29 gennaio 2024 – Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione…

• Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 741 depositata il 9 gennaio 2024 – Il licenziamento per ritorsione costituisce la reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, ove il potere di recesso sia esercitato a fronte di una condotta…

• CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 maggio 2020, n. 8621 – In materia di limiti alla discrezionalità del datore di lavoro e con riferimento alla complessiva valutazione della gravità della condotta posta a base del licenziamento, nell’ipotesi di…

• CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 settembre 2022, n. 26399 – Il vizio di violazione o falsa applicazione di ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, per l’esclusivo rilievo che, in relazione…

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