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Giustificato motivo oggettivo e impossibilità di repechage: il licenziamento per crisi economica nel recente orientamento del Tribunale di Roma.

Giustificato motivo oggettivo e impossibilità di repechage: il licenziamento per crisi economica nel recente orientamento del Tribunale di Roma.

1. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

  • tutti i posti di lavoro risultino stabilmente occupati al momento del licenziamento;
  • non siano state effettuate assunzioni nel periodo successivo al recesso (Cass. n. 6/2013; n. 6559/2010);
  • il lavoratore non abbia indicato posizioni effettivamente disponibili (Cass. n. 30259/2018; n. 15401/2020).

2. I fatti della causa e la decisione del Tribunale

  • documentazione contabile e societaria (tra cui la trasformazione da S.p.A. a S.r.l., licenziamenti multipli, sfratto per morosità, apertura di procedura negoziata di crisi);
  • deposizioni testimoniali coerenti, tra cui quella dell’amministratore unico, che ha chiarito come la crisi abbia imposto una riduzione dei costi, sacrificando settori non strettamente connessi al core business;
  • la testimonianza del Marketing Manager, il quale ha confermato la cessazione progressiva delle attività di grafica, anche grazie all’impiego di strumenti di intelligenza artificiale, e la distinzione netta tra grafica tradizionale e UX/UI design, per il quale la ricorrente non possedeva le competenze richieste.

3. L’impossibilità di repechage secondo il Tribunale

  1. Mancanza di professionalità specifiche: la ricorrente non possedeva competenze in ambito software né in cyber intelligence, settori in cui si è concentrata l’attività residua dell’azienda;
  2. Organico ridotto e stabilmente occupato: a seguito della crisi, l’organico è stato drasticamente ridotto, e non vi erano posizioni disponibili compatibili con il profilo della lavoratrice,
  3. Fondamento errato delle proposte di ricollocazione: le mansioni indicate dalla ricorrente (es. UX design) richiedevano competenze diverse da quelle da lei effettivamente possedute, come dimostrato in giudizio.

4. Osservazioni conclusive

  • la crisi economica reale e documentata costituisce un valido giustificato motivo oggettivo;
  • l’onere della prova dell’impossibilità di repechage grava interamente sul datore di lavoro, ma può essere soddisfatto anche con elementi indiziarî;
  • il repechage non è un obbligo assoluto, bensì relativo alle effettive competenze del lavoratore e alle esigenze organizzative dell’azienda in crisi.

Fonti citate:

  • Legge 15 luglio 1966, n. 604, artt. 3 e 5;
  • Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sent. n. 5592/2016; n. 12101/2016; n. 27792/2017; n. 192/2019; n. 2739/2024; n. 6/2013; n. 6559/2010; n. 4672/2019; n. 30259/2018; n. 15401/2020; n. 12794/2018; n. 5996/2019;
  • Tribunale di Roma, IV Sezione Lavoro, Sentenza n. R.G. 39118/2023.

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