Con la sentenza n. 197 del 2025, depositata il 23 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha compiuto un passo decisivo verso il riconoscimento pieno delle formazioni sociali non fondate sul matrimonio, affermando il diritto del convivente di fatto a beneficiare del congedo straordinario per assistere una persona con disabilità grave.
Il nodo normativo
La questione riguardava l’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulle disposizioni in materia di maternità e paternità), nella versione precedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, che ha recepito la direttiva UE 2019/1158 sull’equilibrio tra vita professionale e vita familiare. Prima del 2022, il congedo straordinario (fino a due anni, con indennità pari all’ultima retribuzione) era riservato a coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, escludendo espressamente i conviventi more uxorio. Questa esclusione ha generato un contenzioso giudiziario, culminato nel rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione, sezione Lavoro (ordinanza del 2 dicembre 2024), che ha sollevato questione di legittimità costituzionale.
La motivazione della Consulta
La Corte ha ritenuto irragionevole e discriminatoria l’esclusione del convivente di fatto, in violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Il punto focale non è tanto la posizione del caregiver quanto il diritto fondamentale della persona con disabilità grave a ricevere assistenza nel proprio contesto di vita familiare, a prescindere dalla forma giuridica del legame affettivo. Citando la propria giurisprudenza (in particolare la sentenza n. 213 del 2016, che aveva già esteso i permessi retribuiti ex legge 104/1992 ai conviventi), la Consulta ha ribadito che: “L’interesse primario protetto è quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare”. La Corte ha inoltre ricordato che, già con la legge 76/2016 (sulle unioni civili e le convivenze di fatto), il legislatore ha riconosciuto il dovere di reciproca assistenza morale e materiale tra conviventi, assimilandoli al coniuge per molteplici profili giuridici.
Conseguenze e retroattività
La sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i beneficiari, con efficacia retroattiva. Ciò significa che, anche per periodi anteriori al 2022, i lavoratori conviventi di fatto potranno far valere il diritto al congedo, purché dimostrino:
- la sussistenza di una stabile convivenza affettiva;
- l’effettiva prestazione di assistenza permanente e continuativa a favore della persona con disabilità grave;
- il rispetto delle condizioni previste dall’art. 42, commi 5 e seguenti, del d.lgs. 151/2001 (es. assenza di ricovero a tempo pieno).
Non è richiesta la dichiarazione anagrafica di convivenza, che ha solo valore probatorio e non costitutivo del rapporto (cfr. sentenza n. 148/2024 della stessa Corte).
Un passo nel solco di un’evoluzione costante
Questa pronuncia si colloca in un filone giurisprudenziale coerente, che vede la Corte costituzionale riconoscere progressivamente diritti sostanziali alle coppie non sposate, in linea con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 8 CEDU) e con i principi di dignità, solidarietà e non discriminazione. La decisione rafforza il ruolo del caregiver familiare – anche non coniugato – e colloca il sostegno alla disabilità al centro di un modello di welfare che valorizza i legami affettivi reali, non solo quelli formalizzati.

