Videoregistrazioni sul luogo di lavoro: tra potere disciplinare, autonomia collettiva e diritti fondamentali.
L’utilizzo delle videoregistrazioni a fini disciplinari è subordinato al rispetto di un equilibrio delicato tra potere datoriale, normativa sulla privacy e autonomia collettiva. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30822/2025, ha ribadito che una clausola contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che vieti l’uso disciplinare delle immagini ha efficacia piena, anche dopo la riforma del 2015 introdotta dal Jobs Act. Ciò significa che il semplice fatto di aver informato i dipendenti o di disporre di un’autorizzazione amministrativa non basta: se il CCNL prevede una limitazione espressa, essa prevale sull’articolo 4, comma 3, dello Statuto dei lavoratori. Inoltre, le telecamere devono qualificarsi come “strumenti di lavoro” del dipendente per rientrare nella deroga del comma 3; altrimenti, si applica il regime più rigoroso del comma 1, che richiede accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato. Dall’altro lato, anche il lavoratore può registrare audio o video sul luogo di lavoro, ma solo se la condotta è strettamente funzionale all’esercizio del diritto di difesa in un contesto reale e documentabile, e non configura una violazione arbitraria della privacy altrui.

