La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19381/2023 del 27 ottobre 2025, ha esaminato il caso di un licenziamento disciplinare intimato oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 51, lett. a), del CCNL dell’industria della carta e del cartone. Il datore di lavoro aveva comunicato una proroga del termine, successivamente ritenuta illegittima in quanto non sussisteva un’istruttoria particolarmente complessa. La Corte ha chiarito che, nonostante il ritardo, la mera comunicazione della proroga – ancorché illegittima – esclude la formazione di un affidamento da parte del lavoratore sulla mancata adozione di sanzioni disciplinari. Pertanto, non si applica la tutela reale ex art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, ma opera la tutela indennitaria ex comma 5, in ragione del difetto di proporzionalità della sanzione. Inoltre, la Corte ha accolto il ricorso incidentale della società, riconoscendo il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, successivamente riformata in appello, in quanto l’obbligo restitutorio sorge ex tunc dalla riforma della sentenza, a prescindere dalla buona o mala fede delle parti. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per il calcolo della restituzione.