Sintesi del provvedimento
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha definitivamente statuito in ordine alla responsabilità del datore di lavoro per il risarcimento del danno non patrimoniale subito da un dipendente a seguito di condotte persecutorie poste in essere da colleghi di lavoro, confermando il principio secondo cui l’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, anche con riferimento a dinamiche relazionali interne all’ambiente lavorativo.
Il quadro fattuale
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, condannava la società (omissis) al pagamento, in favore del dipendente C. A., della complessiva somma di € 71.165,45, maggiorata degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data di scadenza delle singole porzioni del credito al saldo, a titolo di danno non patrimoniale conseguente a inadempimento datoriale rispetto agli obblighi di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c.
Nel merito, il Tribunale aveva:
- accolto parzialmente la domanda del lavoratore di risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale, alla vita di relazione e all’immagine professionale), per effetto di condotte persecutorie, nella misura di € 80.000;
- dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, in quanto numerosi giorni di assenza erano stati causati da un quadro ansioso depressivo derivante da responsabilità datoriale;
- condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di indennità risarcitoria.
La Corte d’Appello, disposta nuova CTU medico-legale, successivamente rinnovata, condannava il datore di lavoro al pagamento della minor somma sopra indicata, a titolo di danno non patrimoniale permanente valutato equitativamente con riferimento alle vigenti tabelle del Tribunale di Milano e con criterio di personalizzazione.
I principi di diritto affermati dalla Suprema Corte
1. Distinzione e autonoma liquidazione delle voci di danno non patrimoniale
La Cassazione richiama la propria giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9006/2022, n. 7892/2024, n. 32359/2025), secondo cui:
“in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Pertanto, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le tabelle di Milano, attesa l’autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve accertare l’esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale, e, in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo.”
Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, procedendo (§ 9, pp. 16-17) alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale conseguente all’accertato inadempimento datoriale, tenendo distinti il danno biologico e il danno morale (e specificando l’attribuzione della somma di € 46.795,75 a titolo di danno biologico e di € 10.074,15 a titolo di danno morale), con personalizzazione e attribuzione di somme per invalidità temporanea, alla luce delle peculiarità del caso concreto e dell’evoluzione dell’inadempimento datoriale, e senza duplicare voci di danno tutte riconducibili alle suddette categorie.
2. Valutazione del danno permanente e rilevanza dei pareri tecnici
Quanto alla censura relativa all’omessa valutazione del danno permanente, la Corte osserva che tale voce è stata espressamente considerata ma esclusa in fatto (§ 8, ultima parte, p. 16), dove si dà atto che il CTU ha specificamente accertato che:
“sulla base dei dati esaminati e delle risultanze dell’accertamento specialistico eseguito, emerge in atto un quadro psicotico dello spettro schizofrenico paranoide cronico, esordito tra il 2012-2013 in soggetto con habitus personologico premorboso che richiama il disturbo di personalità paranoide latente ed incapsulato all’epoca dell’assunzione in (OMISSIS)”, sicché non è possibile affermare che, già alla data della visita del Centro di salute mentale di Latina dell’8.10.2007, fosse in essere, in termini conclamati, il disturbo di personalità paranoide cronico rilevato dal CTU, essendo esso, all’epoca, ancora da qualificare come “habitus personologico premorboso”.
Il dissenso espresso dalla parte ricorrente con parere pro-veritate successivo alla sentenza impugnata risulta, pertanto, non rilevante perché irrituale e riguardante questioni fattuali non riesaminabili in sede di legittimità.
3. Gestione delle consulenze tecniche difformi in sede di merito
In ordine alla censura per omesso esame circa fatti decisivi, la Cassazione ribadisce (Cass. n. 31511/2022; v. anche Cass. n. 14599/2021) che:
“qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, la sentenza che abbia motivato uniformandosi ad una di esse può essere censurata per cassazione solo nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ossia qualora l’omessa considerazione dell’altra relazione peritale si sia tradotta nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.”
Nel caso in esame, non si è verificata ipotesi di omessa considerazione e omessa analisi comparativa delle risultanze tecniche: al contrario, tali risultanze sono state dettagliatamente riportate, sono state spiegate le ragioni del rinnovo delle operazioni, sono stati approfonditi gli aspetti psichiatrici, si è dato atto delle osservazioni critiche dei consulenti di parte.
4. Autonomia valutativa del danno biologico temporaneo e permanente
Sul punto della liquidazione del danno biologico, la sentenza si conforma al principio (Cass. n. 7126/2021) secondo cui:
“ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell’integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l’aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto).”
5. Criteri di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale
Quanto alla personalizzazione del danno, la Cassazione precisa (Cass. n. 341/2025; Cass. n. 20871/2024; Cass. n. 28588/2024; Cass. n. 31358/2021):
“in tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento. Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all’individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all’adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui – né per eccesso, né per difetto – idonei a consentire a posteriori il controllo dell’intero percorso di specificazione dell’importo liquidato. La liquidazione in via equitativa del danno è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto.”
La sentenza qui gravata è conforme a tali principi, avendo tenuto conto, con motivazione analitica e non stereotipata, della presenza di conseguenze anomale e peculiari tali, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, da determinare incremento della misura standard del risarcimento prevista dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito, nella specie le tabelle milanesi (Cass. n. 5984/2025).
Dove il giudice dà ragione al lavoratore: i punti decisivi
- Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.: La Corte conferma che il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno non patrimoniale subito dal dipendente a causa di condotte persecutorie poste in essere da colleghi, in quanto l’obbligo di sicurezza impone misure preventive anche con riferimento alle dinamiche relazionali interne.
- Nesso causale tra inadempimento e danno psichico: Viene riconosciuto il nesso tra il quadro ansioso-depressivo accusato dal lavoratore e l’inadempimento datoriale, con conseguente illegittimità del licenziamento per superamento del comporto.
- Liquidazione distinta delle voci di danno: La sentenza accoglie la distinzione tra danno biologico (€ 46.795,75) e danno morale (€ 10.074,15), applicando correttamente i criteri di personalizzazione in ragione delle peculiarità del caso concreto.
- Valutazione equitativa conforme ai principi di legittimità: La personalizzazione del danno in misura pari al 44% è ritenuta legittima, in quanto adeguatamente motivata e fondata su fattori oggettivi e controllabili.
Dispositivo e conclusioni
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame:
“rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.” La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità volta a rafforzare la tutela del lavoratore rispetto a condotte mobbizzanti o persecutorie in ambito lavorativo, ribadendo che l’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. costituisce un dovere di protezione “a tutto tondo”, che comprende anche la salvaguardia della personalità morale e delle relazioni interpersonali nell’ambiente di lavoro.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati:
- Art. 2087 c.c. – Tutela delle condizioni di lavoro;
- Art. 360, n. 3, 4, 5 c.p.c. – Motivi di ricorso per cassazione;
- Art. 132, n. 4 c.p.c. – Contenuto della sentenza;
- Art. 112 c.p.c. – Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
- Art. 345 c.p.c. – Domande nuove in appello;
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova;
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno;
- Cass. n. 9006/2022, n. 7892/2024, n. 32359/2025 (danno morale vs. danno biologico);
- Cass. n. 31511/2022, n. 14599/2021 (gestione CTU difformi);
- Cass. n. 7126/2021 (danno biologico temporaneo e permanente);
- Cass. n. 341/2025, n. 20871/2024, n. 28588/2024, n. 31358/2021, n. 5984/2025 (liquidazione equitativa del danno).

