Quando è possibile revocare una donazione già fatta? Guida pratica con la giurisprudenza della Cassazione
La donazione, pur essendo un atto irrevocabile per natura, può essere revocata in casi tassativi previsti dalla legge: per ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.), per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.), per inadempimento di un onere (art. 805 c.c.) o tramite azione revocatoria ordinaria da parte dei creditori (art. 2901 c.c.). La giurisprudenza della Cassazione chiarisce che “la revoca per ingratitudine è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 801 c.c., che non possono essere ampliati per analogia” e che “l’azione revocatoria ordinaria è esperibile anche nei confronti di atti di liberalità, come la donazione, qualora essi abbiano pregiudicato le ragioni dei creditori”.

